N. 173 SENTENZA 17 - 30 luglio 1981

N. 173 SENTENZA 17 LUGLIO 1981 Deposito in cancelleria: 30 luglio 1981. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 214 del 5 agosto 1981. Pres. GIONFRIDA - Rel. ELIA Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Competenza del giudice a quo - Sindacato della Corte costituzionale - Esclusione. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Legittimazione a proporlo - Questione sollevata dopo aver proposto istanza di regolamento di giurisdizione - Inammissibilita' - Poteri esercitabili dal giudice a quo - Limiti. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Assistenza e beneficenza - IPAB - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 25, quinto comma - Sopravvenuta legge regionale lombarda 7 marzo 1981, n. 13 - Suo carattere attuativo e parziale in ordine al complesso delle IPAB infraregionali - Non fa venir meno la rilevanza delle questioni proposte. Regioni - Assistenza e beneficenza pubblica - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 25, quinto comma - Trasferimento di funzioni precedentemente esplicate (anche) da enti operanti in ambito infraregionale - Eccesso dai limiti della delega conferita con legge 22 luglio 1975, n. 382 - Illegittimita' costituzionale - Parziale illegittimita' conseguenziale di altre disposizioni dello stesso articolo. Regioni - Trasferimento ad esse di funzioni (in attuazione delle disp. trans. e fin. VIII e IX Cost.) - Relative deleghe - Comportano anche una delega per parziale riforma delle materie e dei settori di materie considerate - Riforme di carattere generale - Previa determinazione dei principi fondamentali ex art. 117 Costituzione da parte del Parlamento. Delegazione legislativa - Procedimento di attuazione - Parere formulato da commissione parlamentare - Non e' vincolante, ne' esprime interpretazione autentica della legge delegante - Ipotetica "lacuna" di questa - Non puo' essere colmata con mozioni od ordini del giorno approvati da una assemblea legislativa. Delegazione legislativa - Eccesso dalla delega - Distinzione da una relativa difformita' delle norme delegate dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delegante o deducibili aliunde. Eguaglianza davanti alla legge - Cost., art. 3 - Interpretazione - Applicabilita' alle persone giuridiche (anche) pubbliche. (081C0173) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.214 del 5-8-1981)

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