N. 173
SENTENZA 17 LUGLIO 1981
Deposito in cancelleria: 30 luglio 1981.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 214 del 5 agosto 1981.
Pres. GIONFRIDA - Rel. ELIA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Competenza del giudice a quo - Sindacato della Corte costituzionale -
Esclusione.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Legittimazione a proporlo - Questione sollevata dopo aver proposto
istanza di regolamento di giurisdizione - Inammissibilita' - Poteri
esercitabili dal giudice a quo - Limiti.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Assistenza e beneficenza - IPAB - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.
25, quinto comma - Sopravvenuta legge regionale lombarda 7 marzo 1981,
n. 13 - Suo carattere attuativo e parziale in ordine al complesso
delle IPAB infraregionali - Non fa venir meno la rilevanza delle
questioni proposte.
Regioni - Assistenza e beneficenza pubblica - D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, art. 25, quinto comma - Trasferimento di funzioni
precedentemente esplicate (anche) da enti operanti in ambito
infraregionale - Eccesso dai limiti della delega conferita con legge 22
luglio 1975, n. 382 - Illegittimita' costituzionale - Parziale
illegittimita' conseguenziale di altre disposizioni dello stesso
articolo.
Regioni - Trasferimento ad esse di funzioni (in attuazione delle
disp. trans. e fin. VIII e IX Cost.) - Relative deleghe - Comportano
anche una delega per parziale riforma delle materie e dei settori di
materie considerate - Riforme di carattere generale - Previa
determinazione dei principi fondamentali ex art. 117 Costituzione da
parte del Parlamento.
Delegazione legislativa - Procedimento di attuazione - Parere
formulato da commissione parlamentare - Non e' vincolante, ne' esprime
interpretazione autentica della legge delegante - Ipotetica "lacuna" di
questa - Non puo' essere colmata con mozioni od ordini del giorno
approvati da una assemblea legislativa.
Delegazione legislativa - Eccesso dalla delega - Distinzione da una
relativa difformita' delle norme delegate dai principi e criteri
direttivi contenuti nella legge delegante o deducibili aliunde.
Eguaglianza davanti alla legge - Cost., art. 3 - Interpretazione -
Applicabilita' alle persone giuridiche (anche) pubbliche.
(081C0173)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.214 del 5-8-1981)
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