N. 79 SENTENZA 16 - 29 aprile 1982

N. 79 SENTENZA 16 APRILE 1982 Deposito in cancelleria: 29 aprile 1982. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 122 del 5 maggio 1982. Pres. ELIA - Rel. ROSSANO Armi - Controlli - Divieti e sanzioni - Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo e terzo comma - Assunta astrattezza e genericita' della disposizione e conseguente violazione del principio di tipicita' della fattispecie penale - Ampliamento, nella specie, della nozione di arma impropria per la tutela dell'ordine pubblico - Non e' violato l'art. 25, secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Armi - Controlli - Divieti e sanzioni - Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, terzo comma - Armi improprie - Contrapposizione tra strumenti ed oggetti atti ad offendere (con previsione di attenuante nei casi di lieve entita' riferibile al porto di soli oggetti) - Assunta lesione degli artt. 3 e 25 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Armi - Controlli - Divieti e sanzioni - Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma - Armi improprie - Assunta genericita' della formulazione - Non contrasta con il requisito di tassativita' prescritto, per l'adozione dei provvedimenti di pubblica sicurezza, dall'art. 13 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Armi - Controlli - Divieti e sanzioni - Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma - Assunta indeterminatezza della natura di armi improprie e conseguente lesione del diritto dei cittadini di riunirsi "senza armi" - Sussistenza di idonei criteri di individuazione - Non e' violato l'art. 17, primo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Leggi penali - Principio di legalita' - Cost., art. 25, secondo comma - Interpretazione - Riserva di legge - Descrizione (anche non rigorosa, ma sommaria o con uso di espressioni meramente indicative) del fatto - Compito dell'interprete - Riguardo allo scopo perseguito dal legislatore. Liberta' personale - Cost., art. 13, secondo comma - Provvedimenti provvisori adottati dalla pubblica sicurezza - Condizioni e garanzie sostanziali e processuali - Necessita' ed urgenza - Criterio di valutazione. (082C0079) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.122 del 5-5-1982)

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