N. 103
SENTENZA 20 MAGGIO 1982
Deposito in cancelleria: 27 maggio 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 150 del 2 giugno 1982.
Pres. ELIA - Rel. SAJA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinamento giudiziario militare di pace - Questioni di natura
processuale - R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. 9e 50; R.D. 22
dicembre 1872, n. 1210 sexies, art. 78; R.D.L. 26 gennaio 1931, n. 122,
art. 12; R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316, art. 16; R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2903,art. 29 - jus superveniens: legge 7 maggio 1981, n. 180 -
Necessita' di nuova valutazione della rilevanza - Restituzione degli
atti al giudice a quo.
Reati militari - Insubordinazione - Cod. pen. mil. di pace, art.
186, ultimo comma (nel testo modificato dalla sent. n. 26/1979) e art.
189, primo comma - Trattamento sanzionatorio - Sanzioni, comminate per
fatti meno gravi, piu' severe di altre previste per violazioni dalla
stessa legge considerate di maggiore gravita' - Irragionevolezza
Effetto risultante dalla precedente decisione e non eliminato dal
legislatore - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Leggi penali - Sanzioni - Principio di eguaglianza - Esige che esse
siano proporzionate al fatto commesso perche' il sistema sanzionatorio
adempia alla sua funzione - Discrezionalita' del legislatore - Limite
della ragionevolezza.
(082C0103)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.150 del 2-6-1982)
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