N. 139 SENTENZA 8 - 27 luglio 1982

N. 139 SENTENZA 8 LUGLIO 1982 Deposito in cancelleria: 27 luglio 1982. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 213 del 4 agosto 1982. Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI Misure di sicurezza - Cod. pen., artt. 222, primo comma, 204 cpv. e 205 cpv., n. 2 - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Provvedimento adottato nei confronti dell'imputato prosciolto per infermita' psichica - Non e' subordinato al previo accertamento della persistente pericolosita' sociale derivante dalla medesima infermita' al tempo dell'applicazione della misura - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Misure di sicurezza - Cod. pen., artt. 222, primo comma, 204 cpv., 215 cpv., n. 3 - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Presupposti - Non violano gli artt. 4, primo e secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 32, primo e secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Misure di sicurezza - Ricovero in manicomio giudiziario - Cod. pen., artt. 222, primo comma, e 204 cpv. - Assunta violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione - Questione gia' dichiarata non fondata (sent. nn. 19/1966 e 68/1967) - Manifesta infondatezza. Misure di sicurezza - Cod. pen., art. 231 - Contenuto - Non prevede la possibile sostituzione della misura detentiva alla liberta' vigilata quando le prescrizioni inerenti a quest'ultima siano gravemente violate - Prospettabilita' della questione nel presupposto della fondatezza dell'ipotesi inversa - Insussistenza nella specie - Inammissibilita'. Misure di sicurezza - Ricovero in manicomio (ora ospedale psichiatrico) - Presunzione assoluta di pericolosita' sociale degli imputati prosciolti per infermita' psichica da un reato di una certa gravita' - Legittimita' - Presupposti e giustificazione - Orientamento della giurisprudenza della Corte - Criterio presuntivo fondato sulla comune esperienza, affidata a valutazioni non arbitrarie del legislatore - Potere del giudice di revocare la misura ove accerti la cessazione dello stato di pericolosita'. Misure di sicurezza - Pericolosita' sociale - Tipizzazione normativa di fattispecie di pericolosita' cui collegare l'applicazione di determinate misure - Osservanza del principio di legalita' (art. 25, ultimo comma, Cost.) - Margine di discrezionalita' o di apprezzamento tecnico rilasciato al giudice dal legislatore - Criterio di determinazione delle singole fattispecie - Limite della razionalita' - Sindacabilita'. Responsabilita' penale - Personalita' - Cost., art. 27, primo comma - Applicabilita' del principio (se solo alle pene o anche alle misure di sicurezza) - Attiene al collegamento tra presupposto specifico della misura e il soggetto cui essa viene applicata, non al modo come il collegamento viene configurato. Misure di sicurezza - Cost., art. 27, terzo comma (rieducazione del condannato) - Si riferisce solo alle pene, non alle misure di sicurezza. Leggi - Inconvenienti applicativi - Insindacabilita' in sede di giudizio della legittimita'. (082C0139) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.213 del 4-8-1982)

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