N. 139
SENTENZA 8 LUGLIO 1982
Deposito in cancelleria: 27 luglio 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 213 del 4 agosto 1982.
Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI
Misure di sicurezza - Cod. pen., artt. 222, primo comma, 204 cpv. e
205 cpv., n. 2 - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario -
Provvedimento adottato nei confronti dell'imputato prosciolto per
infermita' psichica - Non e' subordinato al previo accertamento della
persistente pericolosita' sociale derivante dalla medesima infermita'
al tempo dell'applicazione della misura - Illegittimita' costituzionale
in parte qua.
Misure di sicurezza - Cod. pen., artt. 222, primo comma, 204 cpv.,
215 cpv., n. 3 - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario -
Presupposti - Non violano gli artt. 4, primo e secondo comma, 27, primo
e terzo comma, e 32, primo e secondo comma, della Costituzione -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Misure
di sicurezza - Ricovero in manicomio giudiziario - Cod. pen., artt.
222, primo comma, e 204 cpv. - Assunta violazione degli artt. 13,
secondo comma, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione - Questione
gia' dichiarata non fondata (sent. nn. 19/1966 e 68/1967) - Manifesta
infondatezza.
Misure di sicurezza - Cod. pen., art. 231 - Contenuto - Non prevede
la possibile sostituzione della misura detentiva alla liberta' vigilata
quando le prescrizioni inerenti a quest'ultima siano gravemente violate
- Prospettabilita' della questione nel presupposto della fondatezza
dell'ipotesi inversa - Insussistenza nella specie - Inammissibilita'.
Misure di sicurezza - Ricovero in manicomio (ora ospedale
psichiatrico) - Presunzione assoluta di pericolosita' sociale degli
imputati prosciolti per infermita' psichica da un reato di una certa
gravita' - Legittimita' - Presupposti e giustificazione - Orientamento
della giurisprudenza della Corte - Criterio presuntivo fondato sulla
comune esperienza, affidata a valutazioni non arbitrarie del
legislatore - Potere del giudice di revocare la misura ove accerti la
cessazione dello stato di pericolosita'.
Misure di sicurezza - Pericolosita' sociale - Tipizzazione
normativa di fattispecie di pericolosita' cui collegare l'applicazione
di determinate misure - Osservanza del principio di legalita' (art. 25,
ultimo comma, Cost.) - Margine di discrezionalita' o di apprezzamento
tecnico rilasciato al giudice dal legislatore - Criterio di
determinazione delle singole fattispecie - Limite della razionalita' -
Sindacabilita'.
Responsabilita' penale - Personalita' - Cost., art. 27, primo
comma - Applicabilita' del principio (se solo alle pene o anche alle
misure di sicurezza) - Attiene al collegamento tra presupposto
specifico della misura e il soggetto cui essa viene applicata, non al
modo come il collegamento viene configurato.
Misure di sicurezza - Cost., art. 27, terzo comma (rieducazione del
condannato) - Si riferisce solo alle pene, non alle misure di
sicurezza.
Leggi - Inconvenienti applicativi - Insindacabilita' in sede di
giudizio della legittimita'.
(082C0139)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.213 del 4-8-1982)
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