N 109
SENTENZA 19 APRILE 1983
Deposito in cancelleria: 28 aprile 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 121 del 4 maggio 1983.
Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Circolazione stradale - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo
comma - Sospensione della patente alle persone diffidate (ex art. 1
legge 27 dicembre 1956, n. 1423) - Discrezionalita' - Limiti e
necessaria motivazione - Tutela amministrativa e giurisdizionale in
caso di abuso - Non e' violato l'art. 3 della Costituzione - Limiti
derivanti all'esercizio di altri diritti costituzionalmente garantiti
(artt. 3, secondo comma, 4 e 35) - Giustificazione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Costituzione, art. 3
- Cittadini diffidati dall'autorita' di p.s. e cittadini non diffidati
- Trattamento differenziato - Legittimita'
Liberta' di circolazione - Costituzione, art. 16 - Guida di
autoveicoli - Limitazioni legislative costituzionalmente consentite -
Conseguenze derivanti nell'esercizio di altri diritti egualmente
garantiti - Legittimita'.
Discrezionalita' amministrativa - Uso non corretto nell'adozione
del singolo atto - Non comporta di per se' l'illegittimita' della
disposizione legislativa che attribuisce il potere.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Legittimazione a sollevare questione di legittimita' costituzionale -
Circolazione stradale - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 82, primo
comma, e 91, comma tredicesimo, n. 2 - Diniego e revoca della patente
di guida a determinati soggetti - Erronea attribuzione della natura di
misure di sicurezza - Magistrato di sorveglianza - Non e' legittimato -
Inammissibilita'.
(083C0109)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.121 del 4-5-1983)
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