N. 126
SENTENZA 21 APRILE 1983
Deposito in cancelleria: 5 maggio 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 128 dell'11 maggio 1983.
Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI
Sorveglianza speciale - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9
(modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497) - Prescrizione del
decreto di sorveglianza - Sanzioni per il contravventore - Pena
detentiva - Diversita' rispetto al trattamento sostanziale del libero
vigilato ex art. 231 Cod. penale (misura di sicurezza) -
Giustificazione - Non e' violato il principio di eguaglianza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Sorveglianza speciale - Natura - Misura di prevenzione -
Presupposto ed effetti - Diversita' dalla misura di sicurezza della
liberta' vigilata.
Leggi penali - Valutazioni della condotta - Rapporti tra precetto e
sanzione (penale o meno) - Discrezionalita' del legislatore -
Sindacabilita' solo nell'ipotesi di palese irrazionalita'.
Sorveglianza speciale - Prescrizione di non partecipare a pubbliche
riunioni - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 5 e 9 (modificato
dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497) - Assunta mancanza di criteri
direttivi nella limitazione dei diritti garantiti dagli artt. 21 e 49
della Costituzione, con violazione anche del principio di legalita' -
Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(083C0126)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.128 del 11-5-1983)
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