N. 149
SENTENZA 2 GIUGNO 1983
Deposito in cancelleria: 8 giugno 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 15 giugno 1983.
Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI
Diritto di difesa - Costituzione, art. 24 - Inviolabilita' - Mezzi
di tutela - Garanzia del contraddittorio - Terzo comma Rimozione delle
difficolta' di ordine economico al concreto esercizio del diritto.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Gratuito patrocinio - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11 - Non
prevede la nomina del consulente della parte ammessa - Assunta
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - Consulenza tecnica
d'ufficio ritenuta non determinante rispetto agli altri mezzi probatori
- Pretesa irrilevanza della questione - Assunto concernente il merito
della causa - Non e' influente nel giudizio di costituzionalita' -
Ammissibilita' della questione.
Diritto di difesa - Costituzione, art. 24 - Tutela dei non abbienti
- Congruita' dei mezzi normativi predisposti allo scopo - Orientamento
della giurisprudenza della Corte nella materia.
Diritto di difesa - Consulenti tecnici di parte - Qualita' di
difensori tecnici - Attivita' di assistenza paragonabile a quella
dell'avvocato - Garanzia della regolarita' del contraddittorio -
Rilievo giuridico nei limiti segnati dalle norme civili e penali.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Gratuito patrocinio - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11 - Non e'
prevista per gli ammessi al beneficio la facolta' di farsi assistere da
consulenti tecnici - Limitazione delle garanzie del contraddittorio e
dell'assistenza tecnico-professionale - Violazione dell'art. 24 della
Costituzione - Illegittimita' costituzionale parziale.
(083C0149)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.163 del 15-6-1983)
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