N. 149 SENTENZA 2 - 8 giugno 1983

N. 149 SENTENZA 2 GIUGNO 1983 Deposito in cancelleria: 8 giugno 1983. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 15 giugno 1983. Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI Diritto di difesa - Costituzione, art. 24 - Inviolabilita' - Mezzi di tutela - Garanzia del contraddittorio - Terzo comma Rimozione delle difficolta' di ordine economico al concreto esercizio del diritto. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Gratuito patrocinio - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11 - Non prevede la nomina del consulente della parte ammessa - Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - Consulenza tecnica d'ufficio ritenuta non determinante rispetto agli altri mezzi probatori - Pretesa irrilevanza della questione - Assunto concernente il merito della causa - Non e' influente nel giudizio di costituzionalita' - Ammissibilita' della questione. Diritto di difesa - Costituzione, art. 24 - Tutela dei non abbienti - Congruita' dei mezzi normativi predisposti allo scopo - Orientamento della giurisprudenza della Corte nella materia. Diritto di difesa - Consulenti tecnici di parte - Qualita' di difensori tecnici - Attivita' di assistenza paragonabile a quella dell'avvocato - Garanzia della regolarita' del contraddittorio - Rilievo giuridico nei limiti segnati dalle norme civili e penali. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Gratuito patrocinio - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11 - Non e' prevista per gli ammessi al beneficio la facolta' di farsi assistere da consulenti tecnici - Limitazione delle garanzie del contraddittorio e dell'assistenza tecnico-professionale - Violazione dell'art. 24 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale parziale. (083C0149) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.163 del 15-6-1983)

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