N. 205 SENTENZA 1 luglio 1983

N. 205 SENTENZA 1 LUGLIO 1983 Deposito in cancelleria: 1 luglio 1983. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 6 luglio 1983. Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto - Cod. pen., artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9 (peculato - pubblico uffilciale-incaricato di pubblico servizio), e legge 7 marzo 1938, n. 141, artt. 1 e 25 (difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia) - Individuazione del preciso oggetto della questione: complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito (in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.) - Globalita' della valutazione - Profilo della parificazione del trattamento sanzionatorio tra amministratori e dipendenti di banche pubbliche e banche private - Discrezionalita' del legislatore - Inammissibilita' della questione. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Non manifesta infondatezza della questione - Motivazione per relationem - Insufficienza - Inammissibilita'. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Difetto o insufficienza di motivazione sulla rilevanza della questione e di indicazione della fattispecie concreta - Inammissibilita'. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Mancata indicazione delle disposizioni legislative che si ritengono viziate - Inosservanza dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - Inammissibilita' della questione. (083C0205) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.184 del 6-7-1983)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.