N. 205
SENTENZA 1 LUGLIO 1983
Deposito in cancelleria: 1 luglio 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 6 luglio 1983.
Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Oggetto - Cod. pen., artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9 (peculato -
pubblico uffilciale-incaricato di pubblico servizio), e legge 7 marzo
1938, n. 141, artt. 1 e 25 (difesa del risparmio e disciplina della
funzione creditizia) - Individuazione del preciso oggetto della
questione: complesso delle norme penali applicabili agli istituti di
credito (in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.) - Globalita' della
valutazione - Profilo della parificazione del trattamento sanzionatorio
tra amministratori e dipendenti di banche pubbliche e banche private -
Discrezionalita' del legislatore - Inammissibilita' della questione.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Non manifesta infondatezza della
questione - Motivazione per relationem - Insufficienza -
Inammissibilita'.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Difetto o insufficienza di motivazione
sulla rilevanza della questione e di indicazione della fattispecie
concreta - Inammissibilita'.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Mancata indicazione delle disposizioni
legislative che si ritengono viziate - Inosservanza dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 - Inammissibilita' della questione.
(083C0205)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.184 del 6-7-1983)
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