N. 252 SENTENZA 15 - 28 luglio 1983

N. 252 SENTENZA 15 LUGLIO 1983 Deposito in cancelleria: 28 luglio 1983. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 212 del 3 agosto 1983. Pres. ELIA - Rel. SAJA Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Valutazione della rilevanza - Difetto di motivazione - Inammissibilita' della questione. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Locazioni - Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 3, 58 e 65, e Cod. proc. civ., artt. 657 e seguenti - Contratto di locazione come contratto a tempo determinato - Destinazione ad uso di abitazione o ad altro uso - Assunta disparita' di trattamento - Obiettiva diversita' delle due situazioni - Non sono violati neppure gli artt. 31, 41, 42, secondo comma, 47, secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Diritti inviolabili dell'uomo - Cost., art. 2, prima parte - Abitazione (come stabilita' della situazione abitativa) - Sua importanza e tutela internazionale - Non costituisce, comunque, presupposto dei diritti garantiti dall'art. 2. Doveri di solidarieta' - Cost., art. 2, seconda parte - Loro individuazione e determinazione dei modi e limiti dell'adempimento - Discrezionalita' del legislatore - Insindacabilita'. Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Cost., art. 3 - Interpretazione - Comparazione di situazioni - Riferimento alla normativa applicabile complessivamente considerata e non sulla scorta di singole disposizioni avulse dal sistema. Famiglia - Formazione e adempimento dei compiti relativi - Cost., art. 31 - Limiti obiettivi della garanzia - Tutela solo situazioni in rapporto di necessita' con i fini tutelati dal precetto - Fattispecie: durata del contratto di locazione - Esclusione. Liberta' di iniziativa economica - Cost., art. 41 - Si riferisce ad attivita' relative alla funzione imprenditoriale - Norme concernenti soltanto il godimento di un bene non produttivo - Esclusione. Proprieta' privata - Funzione sociale - Cost., art. 42, secondo comma - Rapporto di locazione - Cessazione per il mero spirare del termine (e non necessariamente finche' non intervenga una "giusta causa") - Legittimita' - Fattispecie - Legge 27 luglio 1978, n. 392. Proprieta' privata - Cost., art. 42, secondo comma - Interpretazione - Non trasforma la proprieta' in funzione pubblica - Natura di diritto soggettivo con i limiti posti a tutela della funzione sociale (intesa quale indirizzo a cui dovrebbe ispirarsi la futura legislazione) - Fattispecie - Legge (sull'equo canone) 27 luglio 1978, n. 392. Locazione - Legge (sull'equo canone) 27 luglio 1978, n. 392 - Complesso normativo (ma anche economico-sociale) - Unita' sistematica - Ampia discrezionalita' del legislatore nei limiti della Costituzione - Rielaborazione della disciplina da parte della Corte - Esclusione. Risparmio - Proprieta' dell'abitazione - Costituzione, art. 47, secondo comma - Non garantisce un diritto all'abitazione, ma promuove l'acquisto della proprieta' di essa - Fattispecie - Legge 27 luglio 1978, n. 392. Funzione giurisdizionale - Pretesa mediazione del giudice tra conflitti di interessi in base a personali valutazioni di "giustizia sostanziale" - Esclusione - Sola applicazione di norme stabilite dal legislatore. (083C0252) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.212 del 3-8-1983)

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