N. 252
SENTENZA 15 LUGLIO 1983
Deposito in cancelleria: 28 luglio 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 212 del 3 agosto 1983.
Pres. ELIA - Rel. SAJA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Valutazione della rilevanza - Difetto di
motivazione - Inammissibilita' della questione.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Locazioni - Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 3, 58 e 65, e Cod.
proc. civ., artt. 657 e seguenti - Contratto di locazione come
contratto a tempo determinato - Destinazione ad uso di abitazione o ad
altro uso - Assunta disparita' di trattamento - Obiettiva diversita'
delle due situazioni - Non sono violati neppure gli artt. 31, 41, 42,
secondo comma, 47, secondo comma, della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Diritti inviolabili dell'uomo - Cost., art. 2, prima parte -
Abitazione (come stabilita' della situazione abitativa) - Sua
importanza e tutela internazionale - Non costituisce, comunque,
presupposto dei diritti garantiti dall'art. 2.
Doveri di solidarieta' - Cost., art. 2, seconda parte - Loro
individuazione e determinazione dei modi e limiti dell'adempimento -
Discrezionalita' del legislatore - Insindacabilita'.
Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Cost., art. 3 -
Interpretazione - Comparazione di situazioni - Riferimento alla
normativa applicabile complessivamente considerata e non sulla scorta
di singole disposizioni avulse dal sistema.
Famiglia - Formazione e adempimento dei compiti relativi - Cost.,
art. 31 - Limiti obiettivi della garanzia - Tutela solo situazioni in
rapporto di necessita' con i fini tutelati dal precetto - Fattispecie:
durata del contratto di locazione - Esclusione.
Liberta' di iniziativa economica - Cost., art. 41 - Si riferisce ad
attivita' relative alla funzione imprenditoriale - Norme concernenti
soltanto il godimento di un bene non produttivo - Esclusione.
Proprieta' privata - Funzione sociale - Cost., art. 42, secondo
comma - Rapporto di locazione - Cessazione per il mero spirare del
termine (e non necessariamente finche' non intervenga una "giusta
causa") - Legittimita' - Fattispecie - Legge 27 luglio 1978, n. 392.
Proprieta' privata - Cost., art. 42, secondo comma -
Interpretazione - Non trasforma la proprieta' in funzione pubblica -
Natura di diritto soggettivo con i limiti posti a tutela della funzione
sociale (intesa quale indirizzo a cui dovrebbe ispirarsi la futura
legislazione) - Fattispecie - Legge (sull'equo canone) 27 luglio 1978,
n. 392.
Locazione - Legge (sull'equo canone) 27 luglio 1978, n. 392 -
Complesso normativo (ma anche economico-sociale) - Unita' sistematica -
Ampia discrezionalita' del legislatore nei limiti della Costituzione -
Rielaborazione della disciplina da parte della Corte - Esclusione.
Risparmio - Proprieta' dell'abitazione - Costituzione, art. 47,
secondo comma - Non garantisce un diritto all'abitazione, ma promuove
l'acquisto della proprieta' di essa - Fattispecie - Legge 27 luglio
1978, n. 392.
Funzione giurisdizionale - Pretesa mediazione del giudice tra
conflitti di interessi in base a personali valutazioni di "giustizia
sostanziale" - Esclusione - Sola applicazione di norme stabilite dal
legislatore.
(083C0252)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.212 del 3-8-1983)
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