N. 148 SENTENZA 18 - 24 maggio 1984

N. 148 SENTENZA 18 MAGGIO 1984 Deposito in cancelleria: 24 maggio 1984. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 155 del 6 giugno 1984. Pres. ELIA - Rel. GALLO Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Reati e pene - Sanzioni sostitutive - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, primo e secondo comma - Sostituibilita' della pena pecuniaria - Incertezza circa l'applicabilita' o inapplicabilita' delle norme impugnate - Difetto di rilevanza o della motivazione di essa Inammissibilita' della questione. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo Reati e pene - Sanzioni sostitutive - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 Sostituibilita' della pena pecuniaria - Mancata individuazione dei termini della questione Inammissibilita' Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Leggi penali - Principio di legalita' - Interpretazione analogica - Divieto per le norme incriminatrici (Cost., art. 25, secondo comma, disp. prel. Cod. civ., art. 14, Cod. pen., art. 1) - Norme di carattere eccezionale - Estensibilita' del divieto - Fattispecie Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77 e 53 - Sanzioni sostitutive - Costituiscono eccezione ai principi delle leggi penali. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Reati e pene - Sanzioni sostitutive Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77 - Sostituibilita' della pena pecuniaria - Non e' rinvenibile ne', ricavabile dal sistema penale - Creazione di norme innovative in materia - Non rientra nei poteri della Corte costituzionale - Competenza del legislatore - Inammissibilita' della questione. (084C0148) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.155 del 6-6-1984)

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