N. 148
SENTENZA 18 MAGGIO 1984
Deposito in cancelleria: 24 maggio 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 155 del 6 giugno 1984.
Pres. ELIA - Rel. GALLO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Reati e pene - Sanzioni sostitutive -
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, primo e secondo comma -
Sostituibilita' della pena pecuniaria - Incertezza circa
l'applicabilita' o inapplicabilita' delle norme impugnate - Difetto di
rilevanza o della motivazione di essa Inammissibilita' della
questione.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo Reati e pene - Sanzioni sostitutive -
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 Sostituibilita' della pena
pecuniaria - Mancata individuazione dei termini della questione
Inammissibilita'
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Leggi
penali - Principio di legalita' - Interpretazione analogica - Divieto
per le norme incriminatrici (Cost., art. 25, secondo comma, disp.
prel. Cod. civ., art. 14, Cod. pen., art. 1) - Norme di carattere
eccezionale - Estensibilita' del divieto - Fattispecie Legge 24
novembre 1981, n. 689, artt. 77 e 53 - Sanzioni sostitutive -
Costituiscono eccezione ai principi delle leggi penali.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Reati
e pene - Sanzioni sostitutive Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53
e 77 - Sostituibilita' della pena pecuniaria - Non e' rinvenibile ne',
ricavabile dal sistema penale - Creazione di norme innovative in
materia - Non rientra nei poteri della Corte costituzionale -
Competenza del legislatore - Inammissibilita' della questione.
(084C0148)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.155 del 6-6-1984)
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