N. 126
SENTENZA 29 APRILE 1985
Deposito in cancelleria: 2 maggio 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 107 bis dell'8 maggio 1985.
Pres. ELIA - Rel. CORASANITI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Reati militari - Cod. pen. mil. di pace,
art. 180, primo e secondo comma - Reclamo collettivo scritto attuato
anche in forma comportamentale - Individuazione dell'oggetto da parte
della Corte costituzionale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Reati
militari - Cod. pen. mil. di pace, art. 180, primo comma - Reclamo
collettivo attuato anche in forma comportamentale - Indiscriminata e
generica sanzionabilita' di qualsiasi modalita' di esercizio del
reclamo - Limitazioni non riconducibili alla necessita' di preservare
l'ordine legalmente costituito da turbative violente - Compressione del
diritto fondamentale di libera manifestazione del pensiero espresso in
forma collettiva - Limitazioni allo sviluppo democratico delle forze
armate - Violazione degli artt. 21 e 52 della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale.
Liberta' di manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21 -
Modalita' di esercizio in forma collettiva - Sono garantite dalla
Costituzione per lo sviluppo dell'ordinamento democratico (sent. nn.
1/1956 e 51/1960) - Loro disciplina legislativa - Limiti (sent. nn.
131/1973 e 106/1974).
Liberta' di manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21 -
Forze armate - Manifestazione del dissenso pacifico dei militari
espresso in forma collettiva - Cod. pen. mil. di pace, art. 180, primo
comma - Non puo' essere conculcato dalle esigenze di disciplina
militare - Armonizzazione del disposto costituzionale con il principio
di democrazia cui deve ispirarsi l'ordinamento delle forze armate ex
art. 52 della Costituzione.
Decisioni della Corte costituzionale - Dichiarazione di
illegittimita' costituzionale - Ipotesi di norma collegata a due
fattispecie, di cui una sola costituisce oggetto della pronuncia
(principale) di illegittimita' (mentre l'altra non forma oggetto di
sindacato) - Non e' applicato l'art. 27 della legge n. 87 del 1953.
(085C0126)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.107 del 8-5-1985)
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