N. 126 SENTENZA 29 aprile - 2 maggio 1985

N. 126 SENTENZA 29 APRILE 1985 Deposito in cancelleria: 2 maggio 1985. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 107 bis dell'8 maggio 1985. Pres. ELIA - Rel. CORASANITI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Reati militari - Cod. pen. mil. di pace, art. 180, primo e secondo comma - Reclamo collettivo scritto attuato anche in forma comportamentale - Individuazione dell'oggetto da parte della Corte costituzionale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Reati militari - Cod. pen. mil. di pace, art. 180, primo comma - Reclamo collettivo attuato anche in forma comportamentale - Indiscriminata e generica sanzionabilita' di qualsiasi modalita' di esercizio del reclamo - Limitazioni non riconducibili alla necessita' di preservare l'ordine legalmente costituito da turbative violente - Compressione del diritto fondamentale di libera manifestazione del pensiero espresso in forma collettiva - Limitazioni allo sviluppo democratico delle forze armate - Violazione degli artt. 21 e 52 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale. Liberta' di manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21 - Modalita' di esercizio in forma collettiva - Sono garantite dalla Costituzione per lo sviluppo dell'ordinamento democratico (sent. nn. 1/1956 e 51/1960) - Loro disciplina legislativa - Limiti (sent. nn. 131/1973 e 106/1974). Liberta' di manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21 - Forze armate - Manifestazione del dissenso pacifico dei militari espresso in forma collettiva - Cod. pen. mil. di pace, art. 180, primo comma - Non puo' essere conculcato dalle esigenze di disciplina militare - Armonizzazione del disposto costituzionale con il principio di democrazia cui deve ispirarsi l'ordinamento delle forze armate ex art. 52 della Costituzione. Decisioni della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Ipotesi di norma collegata a due fattispecie, di cui una sola costituisce oggetto della pronuncia (principale) di illegittimita' (mentre l'altra non forma oggetto di sindacato) - Non e' applicato l'art. 27 della legge n. 87 del 1953. (085C0126) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.107 del 8-5-1985)

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