N. 144
SENTENZA 3 MAGGIO 1985
Deposito in cancelleria: 14 maggio 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 119 bis del 22 maggio 1985.
Pres. ELIA - Rel. GALLO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Assistenza e previdenza - Previdenza marinara - D.P.R. 26 dicembre
1962, n. 2109, art. 85, primo comma - Assunta violazione dell'art. 3
della Costituzione - Disposizione non piu' in vigore a seguito di
abrogazione espressa (legge 27 luglio 1967, n. 658, art. 100) -
Inapplicabilita' della norma impugnata al caso di specie -
Inammissibilita' della questione.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Assistenza e previdenza - Previdenza marinara - Cassa nazionale di
settore rappresentata dall'INPS - Legge 27 luglio 1967, n. 658, art. 96
- Rigetto del ricorso per il riconoscimento della pensione privilegiata
- Termine per la proposizione dell'azione giudiziaria - Asserita
differente natura e ingiustificato divario rispetto al termine previsto
per i cittadini soggetti all'INPS - Dubbi sulla applicabilita' della
sopravvenuta legge 26 luglio 1984, n. 413 - Questioni interpretative di
competenza del giudice a quo.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Assistenza e previdenza - Cassa di previdenza marinara - Legge 27
luglio 1967, n. 658, art. 96, primo comma - Rigetto del ricorso per
riconoscimento della pensione privilegiata - Termine per la
proposizione dell'azione giudiziaria - Asserita disparita' di
trattamento rispetto al diverso regime del termine applicabile agli
iscritti dell'INPS - Insussistenza - Differenziazione delle situazioni
poste a confronto - Discrezionalita' legislativa - Razioralita' -
Trattamento integrativo privilegiato degli iscritti alla Cassa -
Congruita' del termine per proporre azione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
(085C0144)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.119 del 22-5-1985)
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