N. 164
SENTENZA 6 MAGGIO 1985
Deposito in cancelleria: 24 maggio 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 131 bis del 5 giugno 1985.
Pres. ELIA - Rel. CONSO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Alternativita' dei parametri
costituzionali invocati - Diverse valutazioni costituzionali di
un'unica, ben determinata normativa - Ammissibilita' della questione
(diversita' dall'ipotesi di due alternative della legge ordinaria).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Servizio militare - Legge 15 dicembre 1972, n. 772 - Obiezione di
coscienza - Assunta violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 52
della Costituzione - Insussistenza - Prestazioni personali di portata
equivalente al servizio militare armato - Non costituiscono deroga al
dovere di difesa della Patria - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Difesa della Patria - Costituzione, art. 52 - Interpretazione -
Inderogabilita' del relativo dovere - Contenuto - Non si esaurisce
nell'obbligo di prestare servizio militare (sent. n. 53/1967) -
Riconoscimento dell'obiezione di coscienza - Servizi sostitutivi civili
- Non costituiscono deroga al precetto costituzionale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Servizio militare - Legge 15 dicembre 1972, n. 772 - Obiezione di
coscienza - Assunta violazione degli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21,
primo comma, della Costituzione - Valutazione della rilevanza -
Problemi concernenti la liberta' di coscienza individuale - Incertezza
ed illogicita' del "petitum" - Inammissibilita' della questione (v.
sent. nn. 67 e 269/1984).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Servizio militare - Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, secondo
comma - Obiezione di coscienza - Pretesa violazione dell'art. 3 della
Costituzione - Valutazione della rilevanza - Motivazione formulata
esclusivamente "per relationem" - Insufficienza - Inammissibilita'
della questione (ord. nn. 7 e 23/1985).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Servizio militare - Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, secondo
comma - Obiezione di coscienza - Presentazione della domanda per il
riconoscimento - Mancata prefissione di un termine perentorio per la
decisione - Pretesa violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione -
Insussistenza - Natura perentoria del termine previsto dalla legge -
Effetti - Potere del richiedente di attivare la procedura per il
silenzio-rifiuto - Inizio del servizio sostitutivo civile ed inizio del
servizio militare armato - Non omogeneita' delle situazioni poste a
confronto - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Servizio militare - Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, primo comma
- Obiezione di coscienza - Istituzione di una commissione consultiva -
Sollecitazione alla Corte a sollevare d'ufficio questione di
costituzionalita' con riferimento agli artt. 2, 3, 15, 19 e 21 della
Costituzione - Valutazione dei presupposti necessari - Non incidenza
sulla definizione delle questioni poste dal giudice a quo.
(085C0164)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.131 del 5-6-1985)
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