N. 164 SENTENZA 6 - 24 maggio 1985

N. 164 SENTENZA 6 MAGGIO 1985 Deposito in cancelleria: 24 maggio 1985. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 131 bis del 5 giugno 1985. Pres. ELIA - Rel. CONSO Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Alternativita' dei parametri costituzionali invocati - Diverse valutazioni costituzionali di un'unica, ben determinata normativa - Ammissibilita' della questione (diversita' dall'ipotesi di due alternative della legge ordinaria). Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Servizio militare - Legge 15 dicembre 1972, n. 772 - Obiezione di coscienza - Assunta violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 52 della Costituzione - Insussistenza - Prestazioni personali di portata equivalente al servizio militare armato - Non costituiscono deroga al dovere di difesa della Patria - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Difesa della Patria - Costituzione, art. 52 - Interpretazione - Inderogabilita' del relativo dovere - Contenuto - Non si esaurisce nell'obbligo di prestare servizio militare (sent. n. 53/1967) - Riconoscimento dell'obiezione di coscienza - Servizi sostitutivi civili - Non costituiscono deroga al precetto costituzionale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Servizio militare - Legge 15 dicembre 1972, n. 772 - Obiezione di coscienza - Assunta violazione degli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, della Costituzione - Valutazione della rilevanza - Problemi concernenti la liberta' di coscienza individuale - Incertezza ed illogicita' del "petitum" - Inammissibilita' della questione (v. sent. nn. 67 e 269/1984). Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Servizio militare - Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, secondo comma - Obiezione di coscienza - Pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione - Valutazione della rilevanza - Motivazione formulata esclusivamente "per relationem" - Insufficienza - Inammissibilita' della questione (ord. nn. 7 e 23/1985). Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Servizio militare - Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, secondo comma - Obiezione di coscienza - Presentazione della domanda per il riconoscimento - Mancata prefissione di un termine perentorio per la decisione - Pretesa violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Insussistenza - Natura perentoria del termine previsto dalla legge - Effetti - Potere del richiedente di attivare la procedura per il silenzio-rifiuto - Inizio del servizio sostitutivo civile ed inizio del servizio militare armato - Non omogeneita' delle situazioni poste a confronto - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Servizio militare - Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, primo comma - Obiezione di coscienza - Istituzione di una commissione consultiva - Sollecitazione alla Corte a sollevare d'ufficio questione di costituzionalita' con riferimento agli artt. 2, 3, 15, 19 e 21 della Costituzione - Valutazione dei presupposti necessari - Non incidenza sulla definizione delle questioni poste dal giudice a quo. (085C0164) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.131 del 5-6-1985)

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