Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Titoli di credito - Cambiale - Protesto - Debitore cambiario Diritto
alla cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti -
Termine per il pagamento dell'importo del titolo protestato e per
l'istanza di cancellazione - Non fondatezza.
(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3, quarto comma, recte: terzo
comma, aggiunto dalla legge 12 febbraio 1973, n. 349).
(Cost., art. 3)
(088C0277)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 2-3-1988)
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