N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 febbraio 1989

N. 322 Ordinanza emessa il 4 febbraio 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Arena Maria Concetta ed altro contro l'ufficio del registro successioni di Catania Successioni e donazioni (imposta sulle) - Inclusione nell'imponibile, ai fini dell'imposta globale sulle successioni, del valore di beni immobili donati, calcolato con riferimento al momento dell'apertura della successione - Mancata previsione dell'esclusione dei beni immobili, oggetto di precedenti donazioni, non appartenenti piu' ai donatari-eredi per effetto di ulteriori trasferimenti - Subordinatamente, mancata previsione di limiti temporali all'inclusione di detti beni nell'asse ereditario, ai fini fiscali - Ingiustificato diverso trattamento dei donatari non successori mortis causa rispetto ai donatari-eredi - Violazione del principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 7, ultimo comma). (Cost., artt. 3 e 53). (089C0724) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 5-7-1989)

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