N. 322
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 febbraio 1989
N. 322
Ordinanza emessa il 4 febbraio 1989 dalla commissione tributaria di
primo grado di Catania sul ricorso proposto da Arena Maria Concetta
ed altro contro l'ufficio del registro successioni di Catania
Successioni e donazioni (imposta sulle) - Inclusione nell'imponibile,
ai fini dell'imposta globale sulle successioni, del valore di beni
immobili donati, calcolato con riferimento al momento dell'apertura
della successione - Mancata previsione dell'esclusione dei beni
immobili, oggetto di precedenti donazioni, non appartenenti piu' ai
donatari-eredi per effetto di ulteriori trasferimenti -
Subordinatamente, mancata previsione di limiti temporali
all'inclusione di detti beni nell'asse ereditario, ai fini fiscali -
Ingiustificato diverso trattamento dei donatari non successori mortis
causa rispetto ai donatari-eredi - Violazione del principio della
capacita' contributiva.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 7, ultimo comma).
(Cost., artt. 3 e 53).
(089C0724)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 5-7-1989)
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