Il sottoscritto avv. Alberto Picchi di Milano, viale Montenero n. 66, procuratore domiciliatario del dott. Stizzi Silvio, premesso, che con ricorso n. 3011/85 il dott. Stizzi ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo Regionale - Regione Lombardia contro la Regione Lombardia e nei confronti di Salvatore Del Campo, controinteressato la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. III/50429 del 10 aprile 1985, approvata dalla Commissione di Controllo avente per oggetto 'concorso per la copertura dei posti della 2a qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta Regionale', ai sensi degli artt. 36 e 37 della L.R. 29 novembre 1984 n. 60, nonche' del verbale della Giunta Regionale della Lombardia del 10 aprile 1985 con il quale e' stata redatta la graduatoria del concorso, per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 2, n. 3 della L.R. 28 giugno 1982 n. 29 e dell'art. 36 della L.R. 29 novembre 1984, n. 60; 2) eccesso di potere per disparita' di trattamento; 3) in subordine illegittimita' costituzionale della L.R. 27 marzo 1985 n. 22, interpretativa dell'art. 36 della L.R. n. 60/84 nella parte in cui precisa le funzioni di responsabile d.ufficio e di Centro di Formazione Professionale ai fini del relativo punteggio attribuibile; che a seguito di ordinanza del TAR Lombardia n. 324 del 21 maggio 1987 che ha ritenuto non manifestamente infondate le prospettive eccezioni di legittimita' costituzionale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 879 del 7/26 luglio 1988 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lettera B, della L.R. Lombardia 27 marzo 1985 n. 22 nella parte in cui vincolando l'interpretazion e dell'art. 36, quarto comma lettera C/3 della L.R. 60/84 stabilisce che l'espressione 'analoghi', riferita ai Centri Regionali di Formazione Professionale, si debba considerare esclusivamente i Centri e le scuole della Regione e non anche quelli organizzati a livello comunale, confermando infine la gia' dichiarata illegittimita' costituzionale (sentenza n. 331/88) dell'art. 36, quarto comma, lettera A della L.R. 60/84 nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione del periodo di servizio di ruolo prestato presso l'amministrazione di provenienza; che con ricorso n. 1643/89 il dott. Stizzi ha chiesto la condanna della Regione Lombardia al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepite nella posizione di ruolo occupata e quanto spettantegli nella 2a qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale dal 10 aprile 1985 all'effettivo versamento con gli interessi di legge previa rivalutazione; che alla pubblica udienza del 29 marzo 1990 i ricorsi riuniti n. 3011/85 e 1643/89 venivano posti in decisione; che con sentenza n. 312 del 29 marzo-23 giugno 1990 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, III Sezione, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe, interlocutoriamente pronunciando ha ordinato alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e cioe' a tutti coloro che precedono il ricorrente dott. Silvio Stizzi nella graduatoria concorsuale di cui e' causa, disponendo la notificazione del ricorso a tutti i sommenzionati controinteressati, anche per pubblici proclami, entro il termine di novanta giorni della comunicazione della sentenza interlocutoria; quanto premesso, notifica ai sottoelencati controinteressati: Mainoldi Giuseppe, Nicolardi Salvatore, Eruzzi Enzo, Del Pecchia Carlo, Bologna Paolo, Tartaro Michele, Tonidandel Pierfranco, Bianchi Alfredo, Gobbi Giuseppe, Rossetti Mario, Ritagliati Aldo, Zambrelli Ezio, Carini Alessandro, Lombardi Paolo, Lolli Vittorino, Milesi Ottorino, Peretti Valerio, Mizza Carlo Ferdinando, Capodiferro Lorenzo, Nessi Carlo, Costantini Francesco, Savoldi Vincenzo, Battistini Giorgio, Paternostro Pietro, Viola Ennio, Miranda Berardino, Colombo Emilio, Galli Emilio, De Fre' Gianfranco, Muratore Bruno, Trevisi Angelo, Merola Cesare, Di Fidio Mario Vittorio, Confalonieri Roberto, Di Grazia Pietro, Banfi Giuliano, Rotta Giacono, Borgese Edoardo, Erba Giovanni, Spatti Giorgio, De Capitani Emilio, Scalise Vincenzo, Gasperini Pietro, Costa Guglielmo, Talamazzini Remo, Mignone Vincenzo, Giglio Salvatore, Peretti Gerolamo, D'Andrea Giovanni, Nitto Carlo, Staro Giuseppe, Mati Walter, De Petris Petrisso, Caperdoni Enrico, Buongiorno Giovanni, Costanza Raffaele, Antenucci Giovanni, Cassio Gianpiero, Besozzi Carla, Barbarossa Raffaele, Fossi Leandro, Polizzi Massimo, Bartoli Vittorio, Colombo Giuseppe, Pischedda Lelio, Barbetta Alessandro, Martinelli Angelo, Mascazzini Gianfranco, Sorrentino Raffaele, Piccolo Riccardo, Protti Giovanni, Invernizzi Michele, Molco Josette, Perucchetti Carlo, Pittari Luciana, Lassini Angelmaria, Mazzoleni Marzio, Maugeri Bruno, Marazzini Maria, Petitti Giuseppe, Di Pietra Luciano, Zaffaroni Renzo Maria, Pasini Silvana, Polli Luca, Brambilla Antonino, Toia Patrizia, Di Matteo Elia, Rossini Luigi, Giorgi Gianni, Rasori Paolo, Guarnieri Francesco, Martone Pietro, Bragardi Bacigalupo Brunella, Belloli Andrea, Sola Franco, Merengoni Marco, Dalle Nogare Liliana, Basile Franco, Bonini Gualandri Albertina, Pozzoli Donata Maria, Morazzoni Paolo, Piccolo Antonio, Azzimonti Vincenzo, Rozzati Rosa Angela, Sofia Luigi, Nepomuceno Renato, Maggioni Adriano, Corica Antonino, Ambrosini Luciano, Fumagalli Giulio, Ravazzoli Giuseppe, Cernera Mario, Maraschi Antonio, Lionetti Franco, Manganelli Enrico, Albanini Gennaro, Galati Giuseppe, Sacchi Rinaldo, Ferrario Fulvio, Pacchiarotti Giuseppe, Di Giugno Giuseppe, Cono Vincenzo, Bianchi Angelo, Sepede Nicola, Rampolla Giovanni, Gesualdi Mario, Piva Vittorio, Porati Mario, Rienzi Italo, Matera Antonio, Carmo Sandro, Miglio Luigi, Nolasco Giovanni, Ghini Laura, Rota Pierantonio, Manara Valentina, Marcellini Giuseppe, Frediani Enrico, Giordano Francesco, Locatelli Amelio, Ballinari Nilde, Mantovani Mario, Anselmi Alberto, Formato Domenico, Munno Ezio, Luglio Giuseppe, Penne Nedda, Marro Dante, Rossattini Stefano, Scionti Raffaele, Tomirotti Angelo, Del Campo Salvatore; nonche' quanti altri ne avessero interesse in forza della Legge regionale 28 aprile 1990, n. 27 la pendenza avanti alla III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Lombardia dei ricorsi riuniti n. 3011/85 e n. 1643/89 affinche' in essi, avendone interesse, possano intervenire nelle forme di legge. Milano, 13 settembre 1990 Avv. Alberto Picchi. M-8190 (A pagamento).