ENI

(GU Parte Seconda n.11 del 14-1-1991)

    Ente Nazionale Idrocarburi
    Roma, piazzale E. Mattei, 1
    Codice fiscale n. 00484960588
    Partita I.V.A. n. 00905811006
      Regolamento del prestito obbligazionario ENI T.V. 1991-1995 Ch.
 emesso a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Tesoro e delle
 Partecipazioni Statali con decreto del 14 dicembre 1990, n.
 109117/40.
    Art. 1.
    Raggruppamento delle obbligazioni
      Il prestito obbligazionario denominato 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.'
 e' emesso dall'ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, con sede in Roma,
 per l'importo di L. 1.402,5 miliardi.
      Il prestito e' costituito da n. 850 milioni di obbligazioni del
 valore nominale di L. 1.650 ciascuna. Dette obbligazioni sono
 rappresentate da titoli in tagli da 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000
 e multipli di 1.000 obbligazioni. I titoli sono numerati
 progressivamente per ciascun taglio.
    Art. 2.
    Caratteristiche delle obbligazioni
      A norma dell'art. 9 della legge del 10 febbraio 1953, n. 136, le
 obbligazioni 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.' sono parificate alle cartelle
 di credito comunale e provinciale della Cassa Depositi e Prestiti,
 sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e'
 autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quale
 deposito cauzionale presso le pubbliche amministrazioni.
      Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito,
 l'assicurazione e l'assistenza nonche' gli enti morali sono
 autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento
 o di statuto, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni
 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.'.
    Art. 3.
    Titoli al portatore e certificati nominativi a taglio variabile
    I titoli 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.' sono al portatore.
      A richiesta, e contro rimborso spese, possono essere trasformati
 in certificati nominativi e viceversa.
      I certificati nominativi possono rappresentare un numero
 qualsiasi di obbligazioni.
      I titoli portano la firma autografa o in fac-simile del
 presidente dell'E.N.I., ovvero di persona da lui espressamente
 delegata, e di uno dei sindaci, nonche' il bollo a secco dell'E.N.I.
    Art. 4.
    Godimento
    Il prestito ha godimento a partire dal 1  febbraio 1991.
    Art. 5.
    Durata
    La durata del prestito e' fissata in quattro anni.
    Art. 6.
    Prezzo di emissione
      Il prezzo di emissione e' stabilito in ragione di L. 100 per
 ogni 100 lire di valore nominale.
    Art. 7.
    Interessi e parametri di indicizzazione
      Ad eccezione della prima cedola, le obbligazioni fruttano, al 1
 febbraio ed al 1 agosto di ogni anno, un interesse semestrale
 posticipato pari al tasso semestrale equivalente, arrotondato allo
 0,05 o multiplo piu' vicino, a quello annuo risultante dalla media
 aritmetica semplice dei seguenti parametri:
      A) Tasso di rendimento medio effettivo annuo lordo del campione
 di titoli pubblici (BTP, obbligazioni di aziende autonome, enti
 pubblici ed enti territoriali) cosi' come determinato dalla Banca
 d'Italia e pubblicato nel quotidiano 'Il Sole - 24 Ore'.
      B) Tasso della lira interbancaria tre mesi 'lettera' (quotazione
 ATIC).
    Detti parametri saranno calcolati come segue:
      a) per il campione di titoli pubblici (di cui al punto A), il
 rendimento considerato sara' pari alla media aritmetica semplice dei
 rendimenti medi effettivi annui lordi nei primi due mesi del
 trimestre immediatamente precedente il mese di inizio di godimento
 della cedola;
      b) per la lira interbancaria (di cui al punto B), il tasso
 considerato sara' pari alla media aritmetica semplice dei dati
 giornalieri pubblicati a cura dell'ATIC su 'Il Sole - 24 Ore' nei
 primi due mesi del trimestre immediatamente precedente il mese di
 inizio di godimento della cedola.
      In caso di mancanza di alcuni dei suddetti dati, il rendimento
 verra' determinato con i soli dati disponibili.
      I tassi di rendimento semestrale, relativi alle cedole
 successive alla prima saranno resi noti entro la terza decade del
 mese precedente la data di inizio di godimento della cedola relativa
 con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Del valore della
 cedola semestrale verra' data inoltre comunicazione attraverso
 pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno un
 quotidiano economico.
      Per la prima cedola interessi, pagabile il 1 agosto 1991, il
 rendimento e' fissato nella misura del 6,4% lordo.
    Art. 8.
    Prerogative diverse
      Per tutta la durata del prestito le obbligazioni 'ENI T.V.
 1991-1995 Ch.' saranno accettate al loro valore nominale, piu'
 eventuali dietimi per interessi maturati e salvo conguaglio, in
 pagamento di azioni Enimont S.p.a. (o di altre societa' del settore
 chimico del gruppo E.N.I.) che dovessero eventulamente, in futuro,
 essere offerte al pubblico.
      In occasione della possibilita' di esercizio di tale facolta',
 la sua regolamentazione verra' comunicata a cura dell'E.N.I.
    Art. 9.
    Ammortamento e rimborso
      I titoli saranno rimborsati alla pari, in un'unica soluzione, il
 1 febbraio 1995, senza alcuna deduzione per spese contro
 presentazione dei relativi certificati.
    Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dal 1  febbraio 1995.
    Art. 10.
    Luogo di pagamento
      Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale sara'
 effettuato presso le casse incaricate all'uopo autorizzate
 dall'E.N.I.
      Il pagamento degli interessi relativi ai certificati nominativi
 avverra' dopo che l'E.N.I. avra' apposto la propria stampigliatura
 sul retro del certificato stesso.
      Per i certificati nominativi a taglio variabile il rimborso si
 otterra' sempre tramite le casse incaricate autorizzate dall'E.N.I.
    Art. 11.
    Termini di prescrizione
      I diritti dei portatori di obbligazioni si prescrivono dopo
 dieci anni dalla data di esigibilita' per quanto si riferisce al
 rimborso del capitale; dopo cinque anni, decorrenti dalle date delle
 rispettive scadenze, per quanto riguarda gli interessi.
    Art. 12.
    Trattamento fiscale
      Gli interessi corrisposti ai possessori sono soggetti alla
 ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
 modificazioni.
      Ai fini dell'imposta di successione, le obbligazioni emesse
 dall'E.N.I. sono parificate alle cartelle di credito comunale e
 provinciale della Cassa Depositi e Prestiti (Art. 9 della legge
 istitutiva dell'E.N.I.) e, tenuto conto dell'art. 58, ultimo comma
 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637/72, che fa salve
 le esenzioni relative ai titoli equiparati a quelli dello Stato, non
 e' dovuta alcuna imposta per i trasferimenti mortis causa.
    Art. 13.
    Quotazione presso le borse valori
      A norma dell'art. 9 della legge istitutiva dell'E.N.I., le
 obbligazioni 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.' sono ammesse di diritto alla
 quotazione presso tutte le borse valori italiane.
    Art. 14.
    Varie
      Tutte le comunicazioni dell'E.N.I. agli obbligazionisti saranno
 validamente effettuate mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana.
      Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di
 tutte le condizioni del prestito fissate nel presente regolamento.
      Qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'E.N.I. sara'
 decisa dall'autorita' giudiziaria di Roma e tale autorita' rimane
 l'unica competente senza che sia ammessa deroga alcuna.
    Roma, 4 gennaio 1991
    p. ENI - Ente Nazionale Idrocarburi
    Il responsabile: dott. Antonio Libri
S-61 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.