Ente Nazionale Idrocarburi Roma, piazzale E. Mattei, 1 Codice fiscale n. 00484960588 Partita I.V.A. n. 00905811006 Regolamento del prestito obbligazionario ENI T.V. 1991-1995 Ch. emesso a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Tesoro e delle Partecipazioni Statali con decreto del 14 dicembre 1990, n. 109117/40. Art. 1. Raggruppamento delle obbligazioni Il prestito obbligazionario denominato 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.' e' emesso dall'ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, con sede in Roma, per l'importo di L. 1.402,5 miliardi. Il prestito e' costituito da n. 850 milioni di obbligazioni del valore nominale di L. 1.650 ciascuna. Dette obbligazioni sono rappresentate da titoli in tagli da 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000 e multipli di 1.000 obbligazioni. I titoli sono numerati progressivamente per ciascun taglio. Art. 2. Caratteristiche delle obbligazioni A norma dell'art. 9 della legge del 10 febbraio 1953, n. 136, le obbligazioni 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.' sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa Depositi e Prestiti, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.'. Art. 3. Titoli al portatore e certificati nominativi a taglio variabile I titoli 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.' sono al portatore. A richiesta, e contro rimborso spese, possono essere trasformati in certificati nominativi e viceversa. I certificati nominativi possono rappresentare un numero qualsiasi di obbligazioni. I titoli portano la firma autografa o in fac-simile del presidente dell'E.N.I., ovvero di persona da lui espressamente delegata, e di uno dei sindaci, nonche' il bollo a secco dell'E.N.I. Art. 4. Godimento Il prestito ha godimento a partire dal 1 febbraio 1991. Art. 5. Durata La durata del prestito e' fissata in quattro anni. Art. 6. Prezzo di emissione Il prezzo di emissione e' stabilito in ragione di L. 100 per ogni 100 lire di valore nominale. Art. 7. Interessi e parametri di indicizzazione Ad eccezione della prima cedola, le obbligazioni fruttano, al 1 febbraio ed al 1 agosto di ogni anno, un interesse semestrale posticipato pari al tasso semestrale equivalente, arrotondato allo 0,05 o multiplo piu' vicino, a quello annuo risultante dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri: A) Tasso di rendimento medio effettivo annuo lordo del campione di titoli pubblici (BTP, obbligazioni di aziende autonome, enti pubblici ed enti territoriali) cosi' come determinato dalla Banca d'Italia e pubblicato nel quotidiano 'Il Sole - 24 Ore'. B) Tasso della lira interbancaria tre mesi 'lettera' (quotazione ATIC). Detti parametri saranno calcolati come segue: a) per il campione di titoli pubblici (di cui al punto A), il rendimento considerato sara' pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi nei primi due mesi del trimestre immediatamente precedente il mese di inizio di godimento della cedola; b) per la lira interbancaria (di cui al punto B), il tasso considerato sara' pari alla media aritmetica semplice dei dati giornalieri pubblicati a cura dell'ATIC su 'Il Sole - 24 Ore' nei primi due mesi del trimestre immediatamente precedente il mese di inizio di godimento della cedola. In caso di mancanza di alcuni dei suddetti dati, il rendimento verra' determinato con i soli dati disponibili. I tassi di rendimento semestrale, relativi alle cedole successive alla prima saranno resi noti entro la terza decade del mese precedente la data di inizio di godimento della cedola relativa con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Del valore della cedola semestrale verra' data inoltre comunicazione attraverso pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano economico. Per la prima cedola interessi, pagabile il 1 agosto 1991, il rendimento e' fissato nella misura del 6,4% lordo. Art. 8. Prerogative diverse Per tutta la durata del prestito le obbligazioni 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.' saranno accettate al loro valore nominale, piu' eventuali dietimi per interessi maturati e salvo conguaglio, in pagamento di azioni Enimont S.p.a. (o di altre societa' del settore chimico del gruppo E.N.I.) che dovessero eventulamente, in futuro, essere offerte al pubblico. In occasione della possibilita' di esercizio di tale facolta', la sua regolamentazione verra' comunicata a cura dell'E.N.I. Art. 9. Ammortamento e rimborso I titoli saranno rimborsati alla pari, in un'unica soluzione, il 1 febbraio 1995, senza alcuna deduzione per spese contro presentazione dei relativi certificati. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dal 1 febbraio 1995. Art. 10. Luogo di pagamento Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale sara' effettuato presso le casse incaricate all'uopo autorizzate dall'E.N.I. Il pagamento degli interessi relativi ai certificati nominativi avverra' dopo che l'E.N.I. avra' apposto la propria stampigliatura sul retro del certificato stesso. Per i certificati nominativi a taglio variabile il rimborso si otterra' sempre tramite le casse incaricate autorizzate dall'E.N.I. Art. 11. Termini di prescrizione I diritti dei portatori di obbligazioni si prescrivono dopo dieci anni dalla data di esigibilita' per quanto si riferisce al rimborso del capitale; dopo cinque anni, decorrenti dalle date delle rispettive scadenze, per quanto riguarda gli interessi. Art. 12. Trattamento fiscale Gli interessi corrisposti ai possessori sono soggetti alla ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Ai fini dell'imposta di successione, le obbligazioni emesse dall'E.N.I. sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa Depositi e Prestiti (Art. 9 della legge istitutiva dell'E.N.I.) e, tenuto conto dell'art. 58, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 637/72, che fa salve le esenzioni relative ai titoli equiparati a quelli dello Stato, non e' dovuta alcuna imposta per i trasferimenti mortis causa. Art. 13. Quotazione presso le borse valori A norma dell'art. 9 della legge istitutiva dell'E.N.I., le obbligazioni 'ENI T.V. 1991-1995 Ch.' sono ammesse di diritto alla quotazione presso tutte le borse valori italiane. Art. 14. Varie Tutte le comunicazioni dell'E.N.I. agli obbligazionisti saranno validamente effettuate mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del prestito fissate nel presente regolamento. Qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'E.N.I. sara' decisa dall'autorita' giudiziaria di Roma e tale autorita' rimane l'unica competente senza che sia ammessa deroga alcuna. Roma, 4 gennaio 1991 p. ENI - Ente Nazionale Idrocarburi Il responsabile: dott. Antonio Libri S-61 (A pagamento).