Il presidente del TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia, ha
disposto con ordinanza n. 8/91 del 5 febbraio 1991 la notifica per
pubblici proclami a tutto il personale infermieristico della USSL n.
41 di Brescia, del ricorso n. 175/90 pendente innanzi al Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia,
promosso dai signori Sebastiani Giocondo, Aldenghi M. Maddalena,
Baccini Gabriella, Orsatti G. Battista, Vergani Paola, Cellich Sonia,
Porta Luisa, Perna Franco, Bonora Alessandro, Martinelli Gabriele,
Stefana Alessandro, Tancredi Agostino, Gibellini Sandra, Guarneri
Rita, Versetti Alessandro, Vianelli P. Angelo, Zuccali Bruno,
Baiguera Roberto, Ari Francesco, Salerno Antonio, Guarnieri Andrea,
Guerrieri Giovanni, Mor Costantino, Marcheselli Vittorio, Trapuzzano
Aldo, Novelli Giovanni, Schinetti Giacomina, Spiga Benito, Soldati
Giuseppe, Roncali Tiziana, Filippini Gabriella, Benedetti Enrico,
Rossetti Luigi, Mochi Stefano, Cisterna Gianni, Nolli Renata, Ravelli
Adriano, Vaccaro Angelo, Trevaini Guido, Corrado Livio, Lorenzoni
Clelia, Valzelli Roberto, Fornari Marziano, Giorgi Tiziana, Fantina
Maria Teresa, Marengoni Erica, Bino Luigino, Bonera Elisabetta,
Bettinelli Adriana, Bosetti Adonella, Consolati Luisa, Bontempi
Enrico, Buvoli Biancamaria, Lenzi Piera, Carnevalini Antonio,
Maccanti Pietro, Corbucci Mauro, Biselli G. Mario, Gervasi Armando,
Perone Alfonso, Avanzini Giovanni, Granito Vito, Pepi Bruno, Sabaudo
Piero, Sacchetti Silvia, Zecchi Alice, Pedretti Giancarlo e Redaschi
Sandro contro USSL n. 41 di Brescia, Regione Lombardia e nei
confronti di Bino Fiorella e Orlandi Giuseppe, avente ad oggetto:
a) in parte qua, della delibera n. 2433 del C. di G. dell'USSL
n. 41 di Brescia, del 25 ottobre 1989, relativamente alla parte
riguardante il 'gruppo C' del personale, con cui viene disciplinato
l'istituto di incentivazione della produttivita' ex art. 66 e 101 sub
1) del D.P.R. n. 270/87 e conseguenti provvedimenti:
b) per quanto occorra ed in parte qua, della deliberazione della
Giunta Regionale Lombardia n. IV/30587 del 15 marzo 1988, concernente
l'approvazione della normativa relativa alla disciplina dell'istituto
di incentivazione della produttivita' di cui all'Accordo D.P.R. n.
270/1987 e di ogni ulteriore atto di accordo anche conseguenziale,
che comunque disciplini o determini l'istituto dell'incentivazione ex
D.P.R. n. 270/87;
c) per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti
al pagamento in favore dei ricorrenti delle giuste quote di plus
orario a loro spettanti, con interessi tutti e rivalutazione
monetaria.
I ricorrenti lamentano che la USSL n. 41 di Brescia, nel dare
applicazione alla disciplina relativa allo svolgimento di attivita'
in regime di plus orario, non abbia assolutamente preso atto dello
spirito della normativa risultante dagli accordi contrattuali e
vieppiu' non si sia adeguata alla specifica situazione
caratterizzante la realta' della stessa Unita' Socio Sanitaria
Locale, composta da due diversi presidi ospedalieri.
Tale fatto avrebbe dovuto comportare una attenta valutazione
delle specifiche esigenze posto che, risultando presente un Presidio
multizonale di igiene e profilassi nonche' l'Ospedale Umberto I,
l'unico personale che svolge effettivamente attivita' di plus orario
risulta essere quello presente nel P.M.I.P. Pertanto l'USSL n. 41 di
Brescia avrebbe dovuto scindere le due situazioni di modo da non
raggruppare nella medesima fascia C il personale tecnico e quello
infermieristico quest'ultimo nella sua totalita' e non ricomprendendo
unicamente quello del P.M.I.P. che effettivamente risulta coinvolto
nelle attivita' dei laboratori presenti presso lo stesso Presidio
multizonale di igiene e profilassi.
Tale circostanza ha determinato che l'Amministrazione con la
delibera che qui si impugna abbia liquidato per il 1986-1987 e 1988
indistintamente 0,40 minuti complessivi (tra acconto e saldo) di plus
orario ai tecnici sanitari, senza nessuna distinzione in ordine alle
unita' operative, mentre a tutto il personale
infermieristico,suddiviso per 4 livelli, indistintamente circa 30
minuti.
Pertanto l'USSL n. 41 di Brescia non ha svolto alcuna compiuta
verifica circa l'effettivo svolgimento di plus-orario nelle singole
unita' operative, di modo che per ben 3 anni arretrati sono state
pagate somme una tantum.
Tale inesatta applicazione dell'istituto e' stata reiterata
dalla USSL anche nel 1989.
Il risultato di tutto cio' e' stato l'aver corrisposto ai
tecnici di laboratorio meno ore di quelle effettivamente svolte
nonche' di aver corrisposto agli infermieri minuti assolutamente non
svolti (escludendo una decina di essi presenti presso il P.M.I.P. che
invece svolgono plus-orario).
Tutto cio' contrasta con l'abbondante filone giurisprudenziale
in materia e pertanto con la presente pubblicazione si notifica
quanto sopra a tutto il personale infermieristico della USSL n. 41 di
Brescia che abbia comunque interessi connessi con gli atti impugnati
nel ricorso n. 175/90 o in contrasto con le richieste di cui al
ricorso stesso, facendo presente che in ottemperanza alla ordinanza
presidenziale del Presidente TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia,
il ricorso e' stato altresi' notificato ai 5 infermieri
professionali.
Avv. Bruno Santamaria - Avv. Antonio Giudici.
C-7215 (A pagamento).