(GU Parte Seconda n.74 del 28-3-1991)

      Il presidente del TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia, ha
 disposto con ordinanza n. 8/91 del 5 febbraio 1991 la notifica per
 pubblici proclami a tutto il personale infermieristico della USSL n.
 41 di Brescia, del ricorso n. 175/90 pendente innanzi al Tribunale
 amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia,
 promosso dai signori Sebastiani Giocondo, Aldenghi M. Maddalena,
 Baccini Gabriella, Orsatti G. Battista, Vergani Paola, Cellich Sonia,
 Porta Luisa, Perna Franco, Bonora Alessandro, Martinelli Gabriele,
 Stefana Alessandro, Tancredi Agostino, Gibellini Sandra, Guarneri
 Rita, Versetti Alessandro, Vianelli P. Angelo, Zuccali Bruno,
 Baiguera Roberto, Ari Francesco, Salerno Antonio, Guarnieri Andrea,
 Guerrieri Giovanni, Mor Costantino, Marcheselli Vittorio, Trapuzzano
 Aldo, Novelli Giovanni, Schinetti Giacomina, Spiga Benito, Soldati
 Giuseppe, Roncali Tiziana, Filippini Gabriella, Benedetti Enrico,
 Rossetti Luigi, Mochi Stefano, Cisterna Gianni, Nolli Renata, Ravelli
 Adriano, Vaccaro Angelo, Trevaini Guido, Corrado Livio, Lorenzoni
 Clelia, Valzelli Roberto, Fornari Marziano, Giorgi Tiziana, Fantina
 Maria Teresa, Marengoni Erica, Bino Luigino, Bonera Elisabetta,
 Bettinelli Adriana, Bosetti Adonella, Consolati Luisa, Bontempi
 Enrico, Buvoli Biancamaria, Lenzi Piera, Carnevalini Antonio,
 Maccanti Pietro, Corbucci Mauro, Biselli G. Mario, Gervasi Armando,
 Perone Alfonso, Avanzini Giovanni, Granito Vito, Pepi Bruno, Sabaudo
 Piero, Sacchetti Silvia, Zecchi Alice, Pedretti Giancarlo e Redaschi
 Sandro contro USSL n. 41 di Brescia, Regione Lombardia e nei
 confronti di Bino Fiorella e Orlandi Giuseppe, avente ad oggetto:
      a) in parte qua, della delibera n. 2433 del C. di G. dell'USSL
 n. 41 di Brescia, del 25 ottobre 1989, relativamente alla parte
 riguardante il 'gruppo C' del personale, con cui viene disciplinato
 l'istituto di incentivazione della produttivita' ex art. 66 e 101 sub
 1) del D.P.R. n. 270/87 e conseguenti provvedimenti:
      b) per quanto occorra ed in parte qua, della deliberazione della
 Giunta Regionale Lombardia n. IV/30587 del 15 marzo 1988, concernente
 l'approvazione della normativa relativa alla disciplina dell'istituto
 di incentivazione della produttivita' di cui all'Accordo D.P.R. n.
 270/1987 e di ogni ulteriore atto di accordo anche conseguenziale,
 che comunque disciplini o determini l'istituto dell'incentivazione ex
 D.P.R. n. 270/87;
      c) per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti
 al pagamento in favore dei ricorrenti delle giuste quote di plus
 orario a loro spettanti, con interessi tutti e rivalutazione
 monetaria.
      I ricorrenti lamentano che la USSL n. 41 di Brescia, nel dare
 applicazione alla disciplina relativa allo svolgimento di attivita'
 in regime di plus orario, non abbia assolutamente preso atto dello
 spirito della normativa risultante dagli accordi contrattuali e
 vieppiu' non si sia adeguata alla specifica situazione
 caratterizzante la realta' della stessa Unita' Socio Sanitaria
 Locale, composta da due diversi presidi ospedalieri.
      Tale fatto avrebbe dovuto comportare una attenta valutazione
 delle specifiche esigenze posto che, risultando presente un Presidio
 multizonale di igiene e profilassi nonche' l'Ospedale Umberto I,
 l'unico personale che svolge effettivamente attivita' di plus orario
 risulta essere quello presente nel P.M.I.P. Pertanto l'USSL n. 41 di
 Brescia avrebbe dovuto scindere le due situazioni di modo da non
 raggruppare nella medesima fascia C il personale tecnico e quello
 infermieristico quest'ultimo nella sua totalita' e non ricomprendendo
 unicamente quello del P.M.I.P. che effettivamente risulta coinvolto
 nelle attivita' dei laboratori presenti presso lo stesso Presidio
 multizonale di igiene e profilassi.
      Tale circostanza ha determinato che l'Amministrazione con la
 delibera che qui si impugna abbia liquidato per il 1986-1987 e 1988
 indistintamente 0,40 minuti complessivi (tra acconto e saldo) di plus
 orario ai tecnici sanitari, senza nessuna distinzione in ordine alle
 unita' operative, mentre a tutto il personale
 infermieristico,suddiviso per 4 livelli, indistintamente circa 30
 minuti.
      Pertanto l'USSL n. 41 di Brescia non ha svolto alcuna compiuta
 verifica circa l'effettivo svolgimento di plus-orario nelle singole
 unita' operative, di modo che per ben 3 anni arretrati sono state
 pagate somme una tantum.
      Tale inesatta applicazione dell'istituto e' stata reiterata
 dalla USSL anche nel 1989.
      Il risultato di tutto cio' e' stato l'aver corrisposto ai
 tecnici di laboratorio meno ore di quelle effettivamente svolte
 nonche' di aver corrisposto agli infermieri minuti assolutamente non
 svolti (escludendo una decina di essi presenti presso il P.M.I.P. che
 invece svolgono plus-orario).
      Tutto cio' contrasta con l'abbondante filone giurisprudenziale
 in materia e pertanto con la presente pubblicazione si notifica
 quanto sopra a tutto il personale infermieristico della USSL n. 41 di
 Brescia che abbia comunque interessi connessi con gli atti impugnati
 nel ricorso n. 175/90 o in contrasto con le richieste di cui al
 ricorso stesso, facendo presente che in ottemperanza alla ordinanza
 presidenziale del Presidente TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia,
 il ricorso e' stato altresi' notificato ai 5 infermieri
 professionali.
    Avv. Bruno Santamaria - Avv. Antonio Giudici.
C-7215 (A pagamento).
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