IL MINISTRO
(Omissis).
Decreta:
La societa' Cyanamid Italia - S.p.a., con sede e domicilio
fiscale in Catania, zona Industriale, XV Strada, 6/A, codice fiscale
n. 00130300874, e' autorizzata a modificare la composizione
(eliminazione dell'isomero destro - folinato presente come impurezza)
con conseguente purificazione del principio attivo, della specialita'
medicinale denominata 'Lederfolin' (calcio levo-folinato), nelle
preparazini compresse, flacone liof. iniett., fiale xml 1, fiale
liof. + file solv. x ml 3, bustine di granulato, nelle confezioni
sotto specificate, registrata a prorpio nome.
La succitata Cyanamid italia S.p.a. e' autorizzata a produrre le
preparazioni compresse, flacone liof. iniett., fiale x ml 1 e fiale
liof. + fiale solv., presso l'officina farmaceutica comune Cyanamid
Italia S.p.a. - Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., sita in Catania,
zona Industriale, XV Strafa.
La societa' medesima e' autorizzata ad effettuare, fino al 20
gennaio 1992, la produzione e l'imbustamento della preparazione
bustine di granulare presso l'officina farmaceutica della societa'
Irbi S.p.a., sita in Pomezia (Roma) e le operazioni terminali di
confezionamento (inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo)
presso la succitata officina farmaceutica comune Cyanamid italia
S.p.a. - Takeda Italiana S.p.a.
Alle confezioni della specialita' medicinale in parola vengono
attribuiti i codici di seguito riportati:
Codice espresso con sistema
Confezione
Codice
di numerazione in base 32
-
-
-
10 compresse x mg 7,5
024659118
ORJK5G
1 flac. liof. x mg 25
024659120
ORJK5J
6 fiale x ml 1 da 1,5 mg
024659132
ORJK5W
10 fiale liof. da mg 1,5 + 10 fiale solv. x ml 3
024659144
ORJK68
20 bustine di granulare x mg 2,5
024659157
ORJK6P
30 bustine di granulare x mg 2,5
024659169
ORJK71
Le citate confezioni, ad eccezione della confezione 30 bustine
di granulare x mg 2,5 (codice n. 024659169), gia' prescrivibili a
carico del Servizio Sanitario Nazionale, restano collocate nella
classe a) di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988,
n. 67.
Si applicano la quota per ricetta e la quota di partecipazione
alla spesa da parte dell'assistito nella misura prevista dalle norme
vigenti.
I prezzi di vendita al pubblico del prodotto sono quelli
stabiliti come dai provvedimenti CIP 25/90 in vigore.
I lotti della specialita' medicnale di cui trattasi, prodotti
anteriormente al rilascio del presente decreto, recanti la
composizione precedentemente autorizzata e contraddistinti dai numeri
in codice in precedenza attribuiti, devono essere ritirati dal
commercio entro il 30 settembre 1991.
L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli
articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato dalla
legge 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
23 agosto 1984.
Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
data del presente decreto la societa' titolare della registrazione
dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
medicinale di cui trattasi.
(Omissis).
Roma, 9 marzo 1991
Il Ministro: De Lorenzo.
C-7347 (A pagamento).