MINISTERO DELLA SANITA`

(GU Parte Seconda n.85 del 11-4-1991)

    IL MINISTRO
    (Omissis).
    Decreta:
      La societa' A. Nattermann e C.ie GmbH di Colonia (Germania),
 rappresentata in Italia dalla societa' Rhone Poulenc Pharma Italia
 S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A.
 Kuliscioff n. 37, codice fiscale n. 08257500150, e' autorizzata a
 variare la composizione del principio attivo (eliminazione del
 complesso vitaminico B) della specialita' medicinale denominata
 'Essentiale 303' (3 sn-fosfatidilcolina) in confezione da 5 fiale da
 5 ml uso e.v. o per fleboclisi, nonche' della preparazione 'tipo
 forte' in confezione da 30 capsule da 865 mg, registrata a nome della
 societa' estera predetta e prodotta nell'officina farmaceutica della
 medesima.
      Il prodotto in parola deve essere importato gia' pronto e
 confezionato per la vendita.
      A ciascuna confezione delle preparazioni della specialita'
 medicinale in parola, come sopra modificate, e' attribuito il nuovo
 codice di seguito riportato:
    Codice espresso con sistema
    Confezione
    Codice
    di numerazione in base 32
    -
    -
    -
    5 fiale da 5 ml uso e.v. o per fleboclisi '303'
    008631057
    087DSK
    30 capsule tipo forte da 865 mg
    008631069
    087DSX
      I prezzi di vendita al pubblico del prodotto sono stabiliti,
 come da provvedimento CIP n. 25/90 in data 3 agosto 1990, in L. 8.145
 per la confezione codice n. 008631057 ed in L. 14.825 per la
 confezione codice n. 008631069.
      La specialita' medicinale di cui trattasi resta collocata nella
 classe a) di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n.
 67.
      Si applicano la quota per ricetta e la quota di partecipazione
 alla spesa da parte dell'assistito nella misura prevista dalle norme
 vigenti.
      I lotti delle predette preparazioni della specialita' medicinale
 suddetta, prodotti anteriormente al rilascio del presente decreto e
 con la composizione in principio attivo precedentemente autorizzata,
 devono essere ritirati dal commercio entro il 30 settembre 1991.
      L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
 subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni conteunte negli artt.
 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto
 ministeriale 28 luglio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 232 del 23 agosto 1984.
      Tre mesi prima dello scadere del termine di 5 anni dalla data
 del presente decreto, la societa' titolare della registrazione dovra'
 presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
 comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
 giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
 medicinale di cui trattasi.
    (Omissis).
    Roma, 4 febbraio 1991
    Il Ministro: De Lorenzo.
C-11566 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.