IL MINISTRO
(Omissis).
Decreta:
La societa' A. Nattermann e C.ie GmbH di Colonia (Germania),
rappresentata in Italia dalla societa' Rhone Poulenc Pharma Italia
S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A.
Kuliscioff n. 37, codice fiscale n. 08257500150, e' autorizzata a
variare la composizione del principio attivo (eliminazione del
complesso vitaminico B) della specialita' medicinale denominata
'Essentiale 303' (3 sn-fosfatidilcolina) in confezione da 5 fiale da
5 ml uso e.v. o per fleboclisi, nonche' della preparazione 'tipo
forte' in confezione da 30 capsule da 865 mg, registrata a nome della
societa' estera predetta e prodotta nell'officina farmaceutica della
medesima.
Il prodotto in parola deve essere importato gia' pronto e
confezionato per la vendita.
A ciascuna confezione delle preparazioni della specialita'
medicinale in parola, come sopra modificate, e' attribuito il nuovo
codice di seguito riportato:
Codice espresso con sistema
Confezione
Codice
di numerazione in base 32
-
-
-
5 fiale da 5 ml uso e.v. o per fleboclisi '303'
008631057
087DSK
30 capsule tipo forte da 865 mg
008631069
087DSX
I prezzi di vendita al pubblico del prodotto sono stabiliti,
come da provvedimento CIP n. 25/90 in data 3 agosto 1990, in L. 8.145
per la confezione codice n. 008631057 ed in L. 14.825 per la
confezione codice n. 008631069.
La specialita' medicinale di cui trattasi resta collocata nella
classe a) di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n.
67.
Si applicano la quota per ricetta e la quota di partecipazione
alla spesa da parte dell'assistito nella misura prevista dalle norme
vigenti.
I lotti delle predette preparazioni della specialita' medicinale
suddetta, prodotti anteriormente al rilascio del presente decreto e
con la composizione in principio attivo precedentemente autorizzata,
devono essere ritirati dal commercio entro il 30 settembre 1991.
L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni conteunte negli artt.
1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto
ministeriale 28 luglio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
232 del 23 agosto 1984.
Tre mesi prima dello scadere del termine di 5 anni dalla data
del presente decreto, la societa' titolare della registrazione dovra'
presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
medicinale di cui trattasi.
(Omissis).
Roma, 4 febbraio 1991
Il Ministro: De Lorenzo.
C-11566 (A pagamento).