(GU Parte Seconda n.116 del 20-5-1991)

      Il presidente della Corte d'appello di Bari, con provvedimento
 in data 31 gennaio 1991, parzialmente modificato con successivo
 provvedimento in data 20 febbraio 1991, su conforme parere del P.G.,
 ha autorizzato la notificazione per mezzo di pubblici proclami ai
 signori condomini delle palazzine A/1.2, A/3.4, B/5.6, B/7.8, B/9,
 B/10, D/11 e D/12 costituenti l'Intercondominio in Bari al viale
 Luigi Einaudi n. 4, dell'atto di appello proposto dai signori Casale
 Antonio, Costantini Antonio, Stevanato Giovanni, Melo Antonio,
 Legrottaglie Cosimo, Palazzo Antonia, anche quale coerede di
 D'Incecco Michele, Tringale Antonia, Montrone Giuseppe, Catalano
 Pasquale, Ronchi Raffaele, Di Bono Giovanni Battista, Trisolino Rosa,
 Lorusso Giacomo, Bonera Vittorio, Volpe Domenico, Ceglie Francesco,
 Scaglione Giuseppe, Sovereto Filippo, Di Donato Antonia, Troiani
 Saverio, Pacella Albino, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico
 Delfino, avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 23 giugno-28
 settembre 1987 n. 2865 nel giudizio civile promosso dalle signore
 Storelli Lucrezia e Storelli Maria Antonietta.
    L'atto di appello contiene le seguenti conclusioni:
      a) dichiarare inammissibile e comunque infondata, anche perche'
 non provata, la domanda di risarcimento danni proposta dalle Storelli
 nel corso del giudizio di primo grado, e pertanto rigettarla;
      b) dichiarare che la strada che separa gli edifici D/11 e D/12,
 per il tratto che attraversa la proprieta' delle Storelli e fino a
 viale Einaudi, e' soggetta a gratuita servitu' di passaggio, pedonale
 e carrabile, in favore di tutti i condomini convenuti, per l'ampiezza
 di m. 8, nonche' ad ogni altra servitu' di cui all'atto per Notar
 D'Ambrosio del 24 dicembre 1970, e costituirle;
      c) dichiarare che le Storelli sono tenute a corrispondere ai
 condomini le indennita' previste dall'art. 936 C.C., e per l'effetto
 condannarle al pagamento delle somme specificate in verbale di
 udienza 21 maggio 1986;
      d) condannare le Storelli al pagamento delle spese del giudizio
 di primo grado;
      e) condannate le appellate Storelli al pagamento delle spese del
 giudizio di secondo grado.
      Il presidente della Corte ha altresi' autorizzato la
 notificazione per mezzo di pubblici proclami della comparsa di
 risposta e di appello incidentale delle signore Storelli Maria
 Antonietta e Storelli Lucrezia (alla quale ultima sono succeduti gli
 eredi Loiacono Mariantonietta, Michele, Antonio e Armida),
 rappresentate e difese dall'avv. Fabio Di Cagno, recante le seguenti
 conclusioni:
      1) rigettare siccome inammissibile e comunque infondato
 l'appello proposto dai signori Casale Antonio + 23 con atto
 notificato il 2 marzo 1988;
      2) in accoglienza del presente gravame incidentale, ed in
 riforma della sentenza impugnata:
      a) dichiarare la proprieta' in testa alle signore Lucrezia e
 Maria Antonietta Storelli della zona di suolo di forma quadrilatera
 compresa tra il viale Luigi Einaudi in Bari e le palazzine D/11 e
 D/12
      facente parte del complesso residenziale al viale Luigi Einaudi
 n. 4 - Bari, della seguente estensione: per m. 69,37 lungo il confine
 sud di delimitazione con il viale Einaudi; per m. 19, 87 lungo il
 confine est di delimitazione con la via Pavoncelli; per m. 26,90
 lungo il confine ovest di delimitazione con altra proprieta' e per m.
 82,10 lungo il confine nord verso il complesso residenziale, il tutto
 come meglio specificata ed individuata nella consulenza tecnica
 d'ufficio e nella relativa planimetria redatta dall'ing. Roberto
 Sabatelli in data 30 ottobre 1985 e depositata il 14 novembre 1985;
      b) per l'effetto condannare i signori condomini
 dell'intercondomin io del complesso residenziale in Bari al viale
 Luigi Einaudi n. 4 (palazzine A/1.2, A/3.4, B/5.6, B/7.8, B/9, B/10,
 D/11 e D/12) al rilascio immediato in favore delle Storelli di detta
 zona di suolo individuata sub 1), con salvezza del diritto di
 servitu' sul prolungamento della strada di lottizzazione per una
 larghezza di m. 8;
      c) condannare i signori condomini gia' costituiti in primo
 grado, ad eccezione di coloro che non si sono opposti alla domanda,
 al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, procurati
 alle istanti dalla illegittima ed abusiva occupazione del suolo come
 specificato sub a) a far tempo dal 12 marzo 1975;
      d) condannare tutti i condomini dell'intercondominio di viale
 Luigi Einaudi n. 4 - Bari (Palazzine A/1.2, A/3.4, B/5.6, B/7.8, B/9,
 B/10, D/11 e D/12), in solido tra loro e con le medesime eccezioni di
 cui al precedente punto c), all'integrale pagamento delle spese e
 competenze del I grado di giudizio;
      3) condannare gli appellanti principali, al pagamento delle
 spese e competenze del presente grado di giudizio;
      4) conferme per il resto la sentenza impugnata con le correzioni
 di cui al punto 5 della narrativa del presente atto.
      Il presidente della Corte ha infine fissato l'udienza di
 comparizione delle parti dinanzi al consiglio della Corte d'appello
 di Bari dott. Donato Benegiamo per il giorno 11 febbraio 1992, ore di
 rito, disponendo l'osservanza delle forme stabilite dall'art. 150,
 quarto comma, C.p.c.
    Bari, 8 maggio 1991
    Avv. Fabio Di Cagno.
C-16158 (A pagamento).
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