MINISTERO DELLA SANITA`

(GU Parte Seconda n.143 del 20-6-1991)

    IL MINISTRO 
    (Omissis). 
    Decreta: 
      La ditta Farmitalia Carlo Erba - S.r.l., con sede e domicilio 
 fiscale in Milano, via Carlo Imbonati n. 24, codice fiscale n. 
 07608290156, e' autorizzata a porre in vendita la preparazione 
 compresse solubili dosate a 30 mg, nella sottocitata confezione, 
 della specialita' medicinale denominata: 'Sermion' (nicergolina), da 
 prodursi nell'officina farmaceutica consortile 'Farmitalia Carlo Erba 
 S.r.l. - Erbamont Italia B.V. - Ellem Industria Farmaceutica S.r.l.', 
 sita in Ascoli Piceno, localita' Marino del Tronto. 
      Alla confezione della preparazione di cui trattasi e' attribuito 
 il codice di seguito riportato, costituente, a tutti gli effetti di 
 legge, numero di autorizzazione all'immissione in commercio: 
    Codice espresso con sistema 
    Confezione 
    Codice 
    di numerazione in base 32 
    - 
    - 
    - 
    30 compresse solubili da 30 mg 
    022460152 
    0PFFRS 
      Detta preparazione e' collocata nella classe a), di cui al comma 
 quarto dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a decorrere dal 
 1 giugno 1991. 
      Si applicano la quota per ricetta prevista dalle norme vigenti e 
 la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella 
 misura del 40%. 
      Il prezzo di vendita al pubblico e' stabilito, come da 
 provvedimento C.I.P. n. 22/90 del 17 luglio 1990, in L. 28.460. 
      La preparazione in parola, nella confezione sopra specificata 
 costituisce categoria, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 3 
 marzo 1927, n. 478. 
      L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e' 
 subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli artt. 
 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella 
 Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto 
 ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
 232 del 23 agosto 1984. 
      Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla 
 data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione 
 dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni 
 comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che 
 giustificano l'autorizzazione al commercio della preparazione di cui 
 trattasi. 
    (Omissis). 
    Roma, 27 aprile 1991 
    Il Ministro: De Lorenzo. 
C-20098 (A pagamento). 
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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