Decreto Interministeriale n. 621 del 15 ottobre 1990. Reg.to
alla Corte dei conti il 10 giugno 1991, reg. 10 foglio 297.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO
Con il Ministro delle Finanze
Viste le istanze in data 28 giugno 1971 e 4 marzo 1972,
corredate da progetto di massima in data 28 giugno 1971 a firma
dell'ing. U. Bossi, con le quali il Comune di Genova ha chiesto la
concessione di derivare dal torrente Cassingheno (affluente in sponda
sinistra del fiume
Trebbia), nei comuni di Fascia e Rondanina, in provincia di
Genova - mediante una traversa in muratura - la portata di moduli
medi 2,45 per immetterli nell'acquedotto del Brugneto (opera tra
quelle oggetto della grande derivazione assentita con D.I. 12 gennaio
1962 n. 80), subito a valle della prima centrale idroelettrica detta
di Diga, azionata con le acque del serbatoio del Brugneto per
utilizzarli come segue:
1) moduli medi 0,554 per l'approvvigionamento idrico dei comuni
di Davagna, Bargagli e Uscio, in provincia di Genova;
2) moduli medi 2,196 per produrre sul medesimo salto (m. 537,50)
dell'esistente seconda centrale idroelettrica detta di Canate,
alimentata con le acque del serbatoio del Brugneto, la potenza
nominale media di 1.157,50 kw in aumento a quella di 6.376 kw gia'
concessa per detto impianto di Canate;
3) i medesimi moduli medi 2,196 da derivare subito dopo
l'utilizzazione di cui al sopra n. 2 per integrare
l'approvvigionamento idrico della citta' di Genova.
Considerato che le suddette portate chieste in concessione con
le citate istanze risultano vincolate dal Piano Regolatore generale
degli Acquedotti, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1968, per uso potabile dei sopracitati comuni di
Davagna, Bargagli, Uscio e Genova.
Che con decreto 15 ottobre 1973 il Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato ha autorizzato il comune di Genova ai
sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 1963 n. 36, ad eseguire le succennate centrali
idroelettriche dette di Diga e di Canate, che verrebbero cosi'
azionate la prima con le acque provenienti dal serbatoio del Brugneto
e la seconda con le acque di quest'ultimo e con le acque del torrente
Cassingheno.
Che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 luglio 1956 n. 735 e'
stato acquisito il nulla osta del Magistrato per il Po nei riguardi
idraulici, giusta nota 25 marzo 1972 n. 6854 e 14 novembre 1974 n.
12202.
Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge,
durante la quale furono prodotte le seguenti opposizioni e
osservazioni, tutte posteriormente alla data del termine fissato
dall'ordinanza 21 luglio 1972 n. 15726:
a) esposto 27 ottobre 1972 del Consorzio Generale delle Acque
del Trebbia, a tutela dell'utenza per uso irriguo ed idroelettrico
sul fiume Trebbia recipiente del torrente Cassingheno, in provincia
di Piacenza, oggetto del decreto ministeriale di riconoscimento 10
ottobre 1931 n. 7043 e della istanza di variante 18 marzo 1970, e per
far presente, sostanzialmente, che l'istruttoria svolta sulla domanda
del comune di Genova e' viziata e irrituale, e quindi improcedibile,
in quanto la domanda stessa non e' stata pubblicata nel Foglio
Annunzi Legali della Provincia di Piacenza e a tutti gli altri Enti
del piacentino, e inoltre perche' la derivazione chiesta in
concessione risulterebbe incompatibile con le preesistenti utenze sul
fiume Trebbia e concorrente con quella chiesta in concessione con la
sopracitta istanza 18 marzo 1970;
b) delibera 9 agosto 1972 n. 1050 della Giunta Municipale del
Comune di Montebruno, per far presente che l'attuazione della
progettata derivazione comporterebbe un serio pericolo dato sia a
causa della costruzione in se stessa delle opere di presa sul
Cassingheno sia per la vita sociale ed economica che la popolazione
di detto Comune trae dal fiume Trebbia, recipiente del Cassingheno;
c) delibera 15 ottobre 1972 n. 70 del Consiglio Comunale del
Comune di Ottone per opporsi anch'esso all'accoglimento della
progettata derivazione in quanto questa, se attuata, comporterebbe
inevitabilmente il depauperamento delle ricchezze naturali e
frenerebbe lo sviluppo ed il progresso economico e sociale della Val
Trebbia;
d) esposto 8 gennaio 1973 del Comune di Piacenza a tutela
dell'utenza sul fiume Trebbia in provincia di Piacenza, oggetto del
citato decreto ministeriale 10 dicembre 1931 n. 7043 e per associarsi
a quanto prospettato dal Consorzio Generale delle acque del Trebbia
di cui alla lettera a);
e) rapporto 8 febbraio 1973 n. 1210 dell'Ufficio del Genio
Civile di Piacenza per far presente che:
la concessione al Comune di Genova assentita con il sopracitato
decreto interministeriale 12 dicembre 1962 n. 80, della quale la
nuova progettata derivazione rappresenterebbe una integrazione fu
subordinata al rispetto delle preesistenti e precedenti utilizzazioni
irrigue dell'agro piacentino riconosciute con il decreto ministeriale
10 dicembre 1931 n. 7043 e, pertanto, non sembrerebbe attuabile
un'ulteriore sottrazione d'acqua dal bacino del fiume Trebbia, di cui
il Cassingheno e' tributario, se non a seguito di precise norme che
assicurino il reintegro o la compensazione dell'acqua divertita al
versante ligure;
reinte 23-12-1991 300 la prevista nuova sottrazione d'acqua
verrebbe ad interferire, in modo determinante, su tutte le piccole
utenze riconosciute e concesse sul fiume Trebbia;
la prevista nuova sottrazione d'acqua potrebbe avere negativa
influenza sull'invaso previsto in localita' Confiente di cui alla
concessione assentita al Consorzio Ligure Piacentino Aveto - Trebbia
con il decreto interministeriale 7 luglio 1961 n. 4065 e sull'aumento
di portata per detto invaso chiesto dal consorzio Generale delle
Acque del Trebbia con la domanda 18 marzo 1970;
la progettata derivazione verrebbe a modificare i termini della
convenzione per l'utilizzazione delle acque del bacino del Trebbia
esistente nell'ambito del Consorzio Ligure Piacentino Aveto - Trebbia
composto dai Comuni di Genova e Piacenza e dalle rispettive
Amministrazioni Provinciali;
in ultimo, una ulteriore derivazione dal bacino del Trebbia
interferirebbe con la complessa questione del mantenimento
dell'attuale ambiente ecologico dell'Aveto e del Trebbia;
f) telegramma 26 febbraio 1974 dell'Ente per il Turismo di
Piacenza perche' la progettata derivazione arrecherebbe gravi danni
all'economia turistica e allo sviluppo economico e sociale della zona
interessata.
Considerato che dette osservazioni ed opposizioni, presentate
fuori termine, sono comunque da respingere in quanto:
a) l'acqua chieste in concessione dal Comune di Genova e' stata
riservata dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti per l'uso
potabile dello stesso comune di Genova e di quelli di Davagna,
Bargagli e Uscio, e non risulta che all'atto di tale assegnazione
siano state prodotte opposizioni;
b) l'istruttoria sulla domanda in questione e' stata svolta
regolarmente secondo quanto prescrive la legge in materia e cioe' con
la pubblicazione della domanda stessa nei soli luoghi ove ricadono le
opere di presa e di restituzione dell'acqua;
c) l'incompatibilita' della domanda in istruttoria con l'utenza
in oggetto del decreto ministeriale di riconoscimento 10 dicembre
1931 n. 7043 e' stata gia' risolta con precise clausole contenute nel
disciplinare 5 agosto 1960 repertorio n. 10139, posto a base della
succitata concessione al Comune di Genova 12 giugno 1962 n. 80;
d) la concorrenza della domanda in questione con altre domande
in corso di istruttoria o gia' accolte, non puo' trovare applicazione
per il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 10 del testo unico di
leggi 11 dicembre 1933 n. 1775;
e) l'incompatibilita' prospettata, in particolare, fra la
domanda in questione e quella 18 marzo 1970 del Consorzio Generale
delle Acque del Trebbia non sussiste poiche', la presa sul torrente
Cassingheno, che dista ben 75 km a monte delle opere di presa della
progettata derivazione chiesta in concessione con la sopracitata
istanza 18 marzo 1973, sottende un bacino di appena kmq 10,5 contro i
kmq 866 dell'intero bacino del fiume Trebbia.
Considerato che, per tener conto delle preoccupazioni ed
esigenze delle utenze poste a valle della progettata derivazione, si
ritiene opportuno imporre le seguenti limitazioni alla suddetta
derivazione:
periodo di esercizio limitato al 1 ottobre-31 marzo, con
esclusione quindi del semestre irriguo;
portata massima derivabile limitata a 1500 litri/secondo, fino
ad un volume annuo di mc. 7.73 milioni, corrispondente ad una portata
media di 245 litri/secondo.
Che tali limitazioni rendono superate le opposizioni e le
osservazioni anzidette.
Che la questione dell'approvvigionamento idropotabile della
citta' di Genova e' stata esaminata anche dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri la quale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 1988, ha istituito una
apposita Commissione Tecnica col compito di valutare, prima
dell'inizio dei lavori relativi alla derivazione delle acque del
Cassingheno in argomento, eventuali possibili soluzioni alternative
in relazione alle esigenze delle utenze piacentine.
Che detta Commissione ha concluso i propri lavori con una
relazione finale 'settembre 1988' con apposite considerazioni
tecniche in merito alla attuanda derivazione.
Considerato che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
reinvestito della questione, ha confermato con voto 20 aprile 1989 n.
2110 il suo precedente parere espresso con voto n. 322 del 18 luglio
1985 e previsto dalle integrazioni allo schema di disciplinare da
porre a base dell'assentenda concessione.
Ritenuto che puo' farsi luogo alla concessione della suddetta
derivazione d'acqua con decorrenza dal 2 ottobre 1987 - data del
decretto ministeriale 11 ottobre 1973 col quale e' stata accordata la
autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori - fino alle scadenze
fissate per la concessione dal torrente Brugneto assentita con
decreto interministeriale 12 gennaio 1962 n. 80, e cioe' al 27 luglio
2024 per l'utilizzazione a scopo potabile e al 27 luglio 2014 per
quella a scopo idroelettrico.
Visto il disciplinare n. 859 del 4 aprile 1990, debitamente
integrato e modificato secondo quanto prescritto dal Consiglio
Superiore dei LL.PP., sottoscritto dal dott. Roberto Timossi,
Assessore alle Opere Idrauliche e Sanitarie del Comune di Genova,
quale rappresentante dell'ente concessionario (giusta delega in data
14 marzo 1990 n. 2401/SP del Sindaco di Genova) e contenente gli
obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
Sentite la Regione Liguria, come da deliberazione consiliare 25
luglio 1974 n. 100, e la Regione Emilia Romagna come, da ultimo, da
nota 24 febbraio 1989 n. 47.
Visto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. reso con i
succitati voti 322/1985 e 223/1989.
Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e le
successive disposizioni;
Decreta:
Art. 1.
Salvi i diritti dei terzi, respinte le osservazioni e richieste
di cui non sia stata fatta ragione nelle premesse e nel disciplinare
di concessione, e' concesso al comune di Genova di derivare dal
torrente Cassingheno, in localita' Carpeneto tra i comuni di Fascia e
Rondanina (in provincia di Genova), limitatamente al periodo
decorrente dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, Moduli massimi 15
per un volume complessivo annuo non superiore a mc. 7,73 milioni,
corrispondenti ad una portata media di moduli 2,45 di acque, per
immetterli nell'acquedotto del Brugneto, facente parte delle opere
della grande derivazione oggetto del D.I. 12 gennaio 1962 n. 80
citato nelle premesse, per il seguente utilizzo:
moduli medi 0,554 per l'approvvigionamento idrico dei comuni di
Davagna, Bargagli e Uscio, in provincia di Genova;
moduli medi 2,196 per produrre, sul medesimo salto (m. 537,50)
dell'esistente centrale idroelettrica detta di 'Canate', alimentata
con le acque del serbatoio del Brugneto, la potenza nominale media di
1.175,50 kw in aumento a quella di 6.376 kw gia' concessa per detto
impianto di 'Canate';
i medesimi moduli medi 2,196 da derivare subito dopo
l'utilizzazione di cui sopra per integrare l'approvvigionamento della
citta' di Genova.
Ai fini della cautela ambientale l'ente concessionario dovra' in
ogni caso, mantenere una portata di rispetto a valle della traversa
di derivazione pari al 20% della portata naturale.
Art. 2.
La concessione e' accordata con decorrenza dal 2 ottobre 1987
(data del decreto ministeriale n. 1316 di autorizzazione provvisoria
all'inizio dei lavori), fino alle scadenze fissate per la concessione
dal torrente Brugneto assentita col citato D.I. 12 gennaio 1962 n.
80, di cui alla presente concessione risulta integrativa, e cioe' al
27 luglio 2024 per l'utilizzazione a scopo potabile ed al 27 luglio
2014 per l'utilizzazione a scopo isdroelettrico. Detta concessione e'
subordinata alla piena ed integrale osservanza delle norme e
condizioni contenute nel citato disciplinare 4 aprile 1990 n. 859 di
rep. - che si approva - ed al pagamento dell'annuo canone complessivo
di lire 12.459.623 cosi' suddivise:
per l'utilizzazione potabile L. 313.600 in ragione di L. 128.000
per modulo e per moduli medi 2,45;
per l'utilizzazione idroelettrica L. 12.146.023 in ragione di L.
10.496 per kw e per kw 11.157,205. Detto canone decorrera'
improrogabilmente dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori
nel disciplinare stesso.
Qualora gli impianti, ancorche' non completamente ultimati,
entrino in funzione prima del detto termine, dalla data di entrata in
funzione totale o parziale degli impianti stessi, decorrera' il
canone corrispondente alla utilizzazione attuata.
Art. 3.
I termini per l'attuazione delle opere, indicati all'art. 8 del
citato disciplinare 859/1990 sono fissati con decorrenza dalla data
del presente decreto come segue:
mesi 12 per la presentazione del progetto esecutivo al Reparto
operativo del Provveditorato alle OO.PP. di Genova;
mesi 12 per l'inizio delle espropriazioni;
mesi 30 per condurre a termine le espropriazioni;
mesi 24 per l'inizio dei lavori;
mesi 48 per l'ultimazione dei lavori.
Art. 4.
L'introito della suindicata prestazione annua sara' imputato al
capitolo del bilancio dell'entrata in cui sara' riscosso
corrispondente al cap. 2608 dello stato di previsione dell'entrata
dell'esercizio finanziario in corso.
L'ingegnere per Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria,
designato per la Provincia di Genova, e' incaricato della esecuzione
del presente decreto.
Roma, 15 ottobre 1990
Il Ministro dei LL.PP.: Prandini
Il Ministro delle Finanze: Formica
Appendice
ALLEGATO 1
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria
-----
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
n. 859 di rep. del 4 aprile 1990 - Registrato presso l'Ufficio
registro atti privati e radio di Genova al n. 006245 il 21 novembre
1991
Art. 1.
(Omissis).
Art. 2.
(Omissis).
Art. 3.
(Omissis).
Art. 4.
Regolazione della portata
Affinche' la portata di concessione di cui al punto 1 non possa
essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine,
una quantita' di acqua maggiore della concessa, il Comune
concessionario provvedera' a dotare l'impianto di adeguati apparecchi
di misurazione registratori, e trasmettera' i dati mensilmente
all'Ufficio Idrografico del Po ed all'ingegnere capo del
Provveditorato Regionale alle OO.PP. della Liguria designato per la
provincia di Genova.
Provvedera' inoltre ad inserire nel progetto esecutivo un
limitatore che dovra' essere realizzato all'opera di presa.
Dovra' altresi' provvedere all'installazione di un idrometro
sulla traversa di presa per il controllo delle portate sfiorate ed un
secondo idrometrografo lungo il canale di gronda per un controllo
della portata derivata, nonche' di una stazione pluviometrica
registratrice.
L'installazione ed il perefetto funzionamento di tali
apparecchiature dovra' essere assicurato dal comune concessionario,
secondo le disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio
Idrografico competente al quale dovranno essere inviate mensilmente
le osservazioni e le misurazioni effettuate.
Al Comune concessionario, inoltre, incombera' l'obbligo di
permettere le misure e gli accertamenti che verranno ritenutoi
necessari lasciando libero ingresso, in qualsiasi momento, sui suoi
impianti agli incaricati dei controlli e sara' tenuto a fornire anche
la mano d'opera e gli strumenti che gli venissero richiesti per
l'adempimento di quanto sopra.
Art. 5.
(Omissis).
Art. 6.
Condizioni particolari
Per la piena salvaguardia delle esigenze irrigue della Val
Trebbia, la concessione oggetto del presente disciplinare, in quanto
connessa con quella impluviata nel serbatoio del Brugneto, resta
subordinata anche all'osservanza delle condizioni stabilite col
disciplinare aggiuntivo 21 dicembre 1987 n. 93 di rep. regolante la
concessione assentita con Decreto Interministeriale n. 80 del 12
gennaio 1962.
Art. 7.
Garanzie da osservare
Saranno a carico del concessionario eseguite e mantenute tutte
le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali,
scoli, e simili, sia per le difese della proprieta' e del buon regime
dei corsi d'acqua interessati in dipendenza della concessa
derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima
di iniziare i lavori, quanto se venga acceretato in seguito.
Dovranno altresi' essere indicati i capisaldi da stabilirsi
all'edificio di presa, lungo il canale, alle vasche di carico ai
quali poter riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.
Tutte le quote altimetriche saranno riferite al livello del mare.
Art. 8.
(Omissis).
Art. 9.
(Omissis).
Art. 10.
(Omissis).
Art. 11.
(Omissis).
Art. 12.
(Omissis).
Art. 13.
Riserva di energia in favore dei comuni inclusi nel bacino
imbrifero montano del torrente Trebbia
A favore dei comuni facenti parte del bacino imbrifero montano
del torrente Trebbia, delimitati con il decreto ministeriale 14
dicembre 1954 ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, il Comune
concessionario e' tenuto alla osservanza delle disposizioni di cui
alla legge stessa.
Art. 14.
Sovracanone annuo in favore dei comuni rivieraschi e della
provincia
Valgono le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956 n.
1377. Elenco comuni/prov.: Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno,
Ottone, Rovegno, Rondanina, Piacenza, Genova.
Art. 15.
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il
Comune concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di
tutte le norme del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive
disposizioni, delle relative norme regolamentari della legge 7
dicembre 1942 n. 1745 sull'unificazione della frequenza degli
impianti elettrici, nonche' di tutte le prescrizioni legislative e
regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche,
l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, l'inquinamento
e la sicurezza pubblica.
Art. 16.
(Omissis).
Genova, 14 marzo 1990
p. Provveditorato OO.PP.per la Liguria
Comune di Genova: (firma illeggibile)
G-1237 (A pagamento).