MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

(GU Parte Seconda n.300 del 23-12-1991)

      Decreto Interministeriale n. 621 del 15 ottobre 1990. Reg.to
 alla Corte dei conti il 10 giugno 1991, reg. 10 foglio 297.
    IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
    DI CONCERTO
    Con il Ministro delle Finanze
      Viste le istanze in data 28 giugno 1971 e 4 marzo 1972,
 corredate da progetto di massima in data 28 giugno 1971 a firma
 dell'ing. U. Bossi, con le quali il Comune di Genova ha chiesto la
 concessione di derivare dal torrente Cassingheno (affluente in sponda
 sinistra del fiume
      Trebbia), nei comuni di Fascia e Rondanina, in provincia di
 Genova - mediante una traversa in muratura - la portata di moduli
 medi 2,45 per immetterli nell'acquedotto del Brugneto (opera tra
 quelle oggetto della grande derivazione assentita con D.I. 12 gennaio
 1962 n. 80), subito a valle della prima centrale idroelettrica detta
 di Diga, azionata con le acque del serbatoio del Brugneto per
 utilizzarli come segue:
      1) moduli medi 0,554 per l'approvvigionamento idrico dei comuni
 di Davagna, Bargagli e Uscio, in provincia di Genova;
      2) moduli medi 2,196 per produrre sul medesimo salto (m. 537,50)
 dell'esistente seconda centrale idroelettrica detta di Canate,
 alimentata con le acque del serbatoio del Brugneto, la potenza
 nominale media di 1.157,50 kw in aumento a quella di 6.376 kw gia'
 concessa per detto impianto di Canate;
      3) i medesimi moduli medi 2,196 da derivare subito dopo
 l'utilizzazione di cui al sopra n. 2 per integrare
 l'approvvigionamento idrico della citta' di Genova.
      Considerato che le suddette portate chieste in concessione con
 le citate istanze risultano vincolate dal Piano Regolatore generale
 degli Acquedotti, approvato con decreto del Presidente della
 Repubblica 3 agosto 1968, per uso potabile dei sopracitati comuni di
 Davagna, Bargagli, Uscio e Genova.
      Che con decreto 15 ottobre 1973 il Ministero dell'Industria, del
 Commercio e dell'Artigianato ha autorizzato il comune di Genova ai
 sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4
 febbraio 1963 n. 36, ad eseguire le succennate centrali
 idroelettriche dette di Diga e di Canate, che verrebbero cosi'
 azionate la prima con le acque provenienti dal serbatoio del Brugneto
 e la seconda con le acque di quest'ultimo e con le acque del torrente
 Cassingheno.
      Che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 luglio 1956 n. 735 e'
 stato acquisito il nulla osta del Magistrato per il Po nei riguardi
 idraulici, giusta nota 25 marzo 1972 n. 6854 e 14 novembre 1974 n.
 12202.
      Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge,
 durante la quale furono prodotte le seguenti opposizioni e
 osservazioni, tutte posteriormente alla data del termine fissato
 dall'ordinanza 21 luglio 1972 n. 15726:
      a) esposto 27 ottobre 1972 del Consorzio Generale delle Acque
 del Trebbia, a tutela dell'utenza per uso irriguo ed idroelettrico
 sul fiume Trebbia recipiente del torrente Cassingheno, in provincia
 di Piacenza, oggetto del decreto ministeriale di riconoscimento 10
 ottobre 1931 n. 7043 e della istanza di variante 18 marzo 1970, e per
 far presente, sostanzialmente, che l'istruttoria svolta sulla domanda
 del comune di Genova e' viziata e irrituale, e quindi improcedibile,
 in quanto la domanda stessa non e' stata pubblicata nel Foglio
 Annunzi Legali della Provincia di Piacenza e a tutti gli altri Enti
 del piacentino, e inoltre perche' la derivazione chiesta in
 concessione risulterebbe incompatibile con le preesistenti utenze sul
 fiume Trebbia e concorrente con quella chiesta in concessione con la
 sopracitta istanza 18 marzo 1970;
      b) delibera 9 agosto 1972 n. 1050 della Giunta Municipale del
 Comune di Montebruno, per far presente che l'attuazione della
 progettata derivazione comporterebbe un serio pericolo dato sia a
 causa della costruzione in se stessa delle opere di presa sul
 Cassingheno sia per la vita sociale ed economica che la popolazione
 di detto Comune trae dal fiume Trebbia, recipiente del Cassingheno;
      c) delibera 15 ottobre 1972 n. 70 del Consiglio Comunale del
 Comune di Ottone per opporsi anch'esso all'accoglimento della
 progettata derivazione in quanto questa, se attuata, comporterebbe
 inevitabilmente il depauperamento delle ricchezze naturali e
 frenerebbe lo sviluppo ed il progresso economico e sociale della Val
 Trebbia;
      d) esposto 8 gennaio 1973 del Comune di Piacenza a tutela
 dell'utenza sul fiume Trebbia in provincia di Piacenza, oggetto del
 citato decreto ministeriale 10 dicembre 1931 n. 7043 e per associarsi
 a quanto prospettato dal Consorzio Generale delle acque del Trebbia
 di cui alla lettera a);
      e) rapporto 8 febbraio 1973 n. 1210 dell'Ufficio del Genio
 Civile di Piacenza per far presente che:
      la concessione al Comune di Genova assentita con il sopracitato
 decreto interministeriale 12 dicembre 1962 n. 80, della quale la
 nuova progettata derivazione rappresenterebbe una integrazione fu
 subordinata al rispetto delle preesistenti e precedenti utilizzazioni
 irrigue dell'agro piacentino riconosciute con il decreto ministeriale
 10 dicembre 1931 n. 7043 e, pertanto, non sembrerebbe attuabile
 un'ulteriore sottrazione d'acqua dal bacino del fiume Trebbia, di cui
 il Cassingheno e' tributario, se non a seguito di precise norme che
 assicurino il reintegro o la compensazione dell'acqua divertita al
 versante ligure;
      reinte 23-12-1991 300 la prevista nuova sottrazione d'acqua
 verrebbe ad interferire, in modo determinante, su tutte le piccole
 utenze riconosciute e concesse sul fiume Trebbia;
      la prevista nuova sottrazione d'acqua potrebbe avere negativa
 influenza sull'invaso previsto in localita' Confiente di cui alla
 concessione assentita al Consorzio Ligure Piacentino Aveto - Trebbia
 con il decreto interministeriale 7 luglio 1961 n. 4065 e sull'aumento
 di portata per detto invaso chiesto dal consorzio Generale delle
 Acque del Trebbia con la domanda 18 marzo 1970;
      la progettata derivazione verrebbe a modificare i termini della
 convenzione per l'utilizzazione delle acque del bacino del Trebbia
 esistente nell'ambito del Consorzio Ligure Piacentino Aveto - Trebbia
 composto dai Comuni di Genova e Piacenza e dalle rispettive
 Amministrazioni Provinciali;
      in ultimo, una ulteriore derivazione dal bacino del Trebbia
 interferirebbe con la complessa questione del mantenimento
 dell'attuale ambiente ecologico dell'Aveto e del Trebbia;
      f) telegramma 26 febbraio 1974 dell'Ente per il Turismo di
 Piacenza perche' la progettata derivazione arrecherebbe gravi danni
 all'economia turistica e allo sviluppo economico e sociale della zona
 interessata.
      Considerato che dette osservazioni ed opposizioni, presentate
 fuori termine, sono comunque da respingere in quanto:
      a) l'acqua chieste in concessione dal Comune di Genova e' stata
 riservata dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti per l'uso
 potabile dello stesso comune di Genova e di quelli di Davagna,
 Bargagli e Uscio, e non risulta che all'atto di tale assegnazione
 siano state prodotte opposizioni;
      b) l'istruttoria sulla domanda in questione e' stata svolta
 regolarmente secondo quanto prescrive la legge in materia e cioe' con
 la pubblicazione della domanda stessa nei soli luoghi ove ricadono le
 opere di presa e di restituzione dell'acqua;
      c) l'incompatibilita' della domanda in istruttoria con l'utenza
 in oggetto del decreto ministeriale di riconoscimento 10 dicembre
 1931 n. 7043 e' stata gia' risolta con precise clausole contenute nel
 disciplinare 5 agosto 1960 repertorio n. 10139, posto a base della
 succitata concessione al Comune di Genova 12 giugno 1962 n. 80;
      d) la concorrenza della domanda in questione con altre domande
 in corso di istruttoria o gia' accolte, non puo' trovare applicazione
 per il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 10 del testo unico di
 leggi 11 dicembre 1933 n. 1775;
      e) l'incompatibilita' prospettata, in particolare, fra la
 domanda in questione e quella 18 marzo 1970 del Consorzio Generale
 delle Acque del Trebbia non sussiste poiche', la presa sul torrente
 Cassingheno, che dista ben 75 km a monte delle opere di presa della
 progettata derivazione chiesta in concessione con la sopracitata
 istanza 18 marzo 1973, sottende un bacino di appena kmq 10,5 contro i
 kmq 866 dell'intero bacino del fiume Trebbia.
      Considerato che, per tener conto delle preoccupazioni ed
 esigenze delle utenze poste a valle della progettata derivazione, si
 ritiene opportuno imporre le seguenti limitazioni alla suddetta
 derivazione:
      periodo di esercizio limitato al 1 ottobre-31 marzo, con
 esclusione quindi del semestre irriguo;
      portata massima derivabile limitata a 1500 litri/secondo, fino
 ad un volume annuo di mc. 7.73 milioni, corrispondente ad una portata
 media di 245 litri/secondo.
      Che tali limitazioni rendono superate le opposizioni e le
 osservazioni anzidette.
      Che la questione dell'approvvigionamento idropotabile della
 citta' di Genova e' stata esaminata anche dalla Presidenza del
 Consiglio dei Ministri la quale, con decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 1988, ha istituito una
 apposita Commissione Tecnica col compito di valutare, prima
 dell'inizio dei lavori relativi alla derivazione delle acque del
 Cassingheno in argomento, eventuali possibili soluzioni alternative
 in relazione alle esigenze delle utenze piacentine.
      Che detta Commissione ha concluso i propri lavori con una
 relazione finale 'settembre 1988' con apposite considerazioni
 tecniche in merito alla attuanda derivazione.
      Considerato che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
 reinvestito della questione, ha confermato con voto 20 aprile 1989 n.
 2110 il suo precedente parere espresso con voto n. 322 del 18 luglio
 1985 e previsto dalle integrazioni allo schema di disciplinare da
 porre a base dell'assentenda concessione.
      Ritenuto che puo' farsi luogo alla concessione della suddetta
 derivazione d'acqua con decorrenza dal 2 ottobre 1987 - data del
 decretto ministeriale 11 ottobre 1973 col quale e' stata accordata la
 autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori - fino alle scadenze
 fissate per la concessione dal torrente Brugneto assentita con
 decreto interministeriale 12 gennaio 1962 n. 80, e cioe' al 27 luglio
 2024 per l'utilizzazione a scopo potabile e al 27 luglio 2014 per
 quella a scopo idroelettrico.
      Visto il disciplinare n. 859 del 4 aprile 1990, debitamente
 integrato e modificato secondo quanto prescritto dal Consiglio
 Superiore dei LL.PP., sottoscritto dal dott. Roberto Timossi,
 Assessore alle Opere Idrauliche e Sanitarie del Comune di Genova,
 quale rappresentante dell'ente concessionario (giusta delega in data
 14 marzo 1990 n. 2401/SP del Sindaco di Genova) e contenente gli
 obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
      Sentite la Regione Liguria, come da deliberazione consiliare 25
 luglio 1974 n. 100, e la Regione Emilia Romagna come, da ultimo, da
 nota 24 febbraio 1989 n. 47.
      Visto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. reso con i
 succitati voti 322/1985 e 223/1989.
      Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti
 elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e le
 successive disposizioni;
    Decreta:
    Art. 1.
      Salvi i diritti dei terzi, respinte le osservazioni e richieste
 di cui non sia stata fatta ragione nelle premesse e nel disciplinare
 di concessione, e' concesso al comune di Genova di derivare dal
 torrente Cassingheno, in localita' Carpeneto tra i comuni di Fascia e
 Rondanina (in provincia di Genova), limitatamente al periodo
 decorrente dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, Moduli massimi 15
 per un volume complessivo annuo non superiore a mc. 7,73 milioni,
 corrispondenti ad una portata media di moduli 2,45 di acque, per
 immetterli nell'acquedotto del Brugneto, facente parte delle opere
 della grande derivazione oggetto del D.I. 12 gennaio 1962 n. 80
 citato nelle premesse, per il seguente utilizzo:
      moduli medi 0,554 per l'approvvigionamento idrico dei comuni di
 Davagna, Bargagli e Uscio, in provincia di Genova;
      moduli medi 2,196 per produrre, sul medesimo salto (m. 537,50)
 dell'esistente centrale idroelettrica detta di 'Canate', alimentata
 con le acque del serbatoio del Brugneto, la potenza nominale media di
 1.175,50 kw in aumento a quella di 6.376 kw gia' concessa per detto
 impianto di 'Canate';
      i medesimi moduli medi 2,196 da derivare subito dopo
 l'utilizzazione di cui sopra per integrare l'approvvigionamento della
 citta' di Genova.
      Ai fini della cautela ambientale l'ente concessionario dovra' in
 ogni caso, mantenere una portata di rispetto a valle della traversa
 di derivazione pari al 20% della portata naturale.
    Art. 2.
      La concessione e' accordata con decorrenza dal 2 ottobre 1987
 (data del decreto ministeriale n. 1316 di autorizzazione provvisoria
 all'inizio dei lavori), fino alle scadenze fissate per la concessione
 dal torrente Brugneto assentita col citato D.I. 12 gennaio 1962 n.
 80, di cui alla presente concessione risulta integrativa, e cioe' al
 27 luglio 2024 per l'utilizzazione a scopo potabile ed al 27 luglio
 2014 per l'utilizzazione a scopo isdroelettrico. Detta concessione e'
 subordinata alla piena ed integrale osservanza delle norme e
 condizioni contenute nel citato disciplinare 4 aprile 1990 n. 859 di
 rep. - che si approva - ed al pagamento dell'annuo canone complessivo
 di lire 12.459.623 cosi' suddivise:
      per l'utilizzazione potabile L. 313.600 in ragione di L. 128.000
 per modulo e per moduli medi 2,45;
      per l'utilizzazione idroelettrica L. 12.146.023 in ragione di L.
 10.496 per kw e per kw 11.157,205. Detto canone decorrera'
 improrogabilmente dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori
 nel disciplinare stesso.
      Qualora gli impianti, ancorche' non completamente ultimati,
 entrino in funzione prima del detto termine, dalla data di entrata in
 funzione totale o parziale degli impianti stessi, decorrera' il
 canone corrispondente alla utilizzazione attuata.
    Art. 3.
      I termini per l'attuazione delle opere, indicati all'art. 8 del
 citato disciplinare 859/1990 sono fissati con decorrenza dalla data
 del presente decreto come segue:
      mesi 12 per la presentazione del progetto esecutivo al Reparto
 operativo del Provveditorato alle OO.PP. di Genova;
    mesi 12 per l'inizio delle espropriazioni;
    mesi 30 per condurre a termine le espropriazioni;
    mesi 24 per l'inizio dei lavori;
    mesi 48 per l'ultimazione dei lavori.
    Art. 4.
      L'introito della suindicata prestazione annua sara' imputato al
 capitolo del bilancio dell'entrata in cui sara' riscosso
 corrispondente al cap. 2608 dello stato di previsione dell'entrata
 dell'esercizio finanziario in corso.
      L'ingegnere per Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria,
 designato per la Provincia di Genova, e' incaricato della esecuzione
 del presente decreto.
    Roma, 15 ottobre 1990
    Il Ministro dei LL.PP.: Prandini
    Il Ministro delle Finanze: Formica
    Appendice
    ALLEGATO  1
    MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
    Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria
    -----
    ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
      n. 859 di rep. del 4 aprile 1990 - Registrato presso l'Ufficio
 registro atti privati e radio di Genova al n. 006245 il 21 novembre
 1991
    Art. 1.
    (Omissis).
    Art. 2.
    (Omissis).
    Art. 3.
    (Omissis).
    Art. 4.
    Regolazione della portata
      Affinche' la portata di concessione di cui al punto 1 non possa
 essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine,
 una quantita' di acqua maggiore della concessa, il Comune
 concessionario provvedera' a dotare l'impianto di adeguati apparecchi
 di misurazione registratori, e trasmettera' i dati mensilmente
 all'Ufficio Idrografico del Po ed all'ingegnere capo del
 Provveditorato Regionale alle OO.PP. della Liguria designato per la
 provincia di Genova.
      Provvedera' inoltre ad inserire nel progetto esecutivo un
 limitatore che dovra' essere realizzato all'opera di presa.
      Dovra' altresi' provvedere all'installazione di un idrometro
 sulla traversa di presa per il controllo delle portate sfiorate ed un
 secondo idrometrografo lungo il canale di gronda per un controllo
 della portata derivata, nonche' di una stazione pluviometrica
 registratrice.
      L'installazione ed il perefetto funzionamento di tali
 apparecchiature dovra' essere assicurato dal comune concessionario,
 secondo le disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio
 Idrografico competente al quale dovranno essere inviate mensilmente
 le osservazioni e le misurazioni effettuate.
      Al Comune concessionario, inoltre, incombera' l'obbligo di
 permettere le misure e gli accertamenti che verranno ritenutoi
 necessari lasciando libero ingresso, in qualsiasi momento, sui suoi
 impianti agli incaricati dei controlli e sara' tenuto a fornire anche
 la mano d'opera e gli strumenti che gli venissero richiesti per
 l'adempimento di quanto sopra.
    Art. 5.
    (Omissis).
    Art. 6.
    Condizioni particolari
      Per la piena salvaguardia delle esigenze irrigue della Val
 Trebbia, la concessione oggetto del presente disciplinare, in quanto
 connessa con quella impluviata nel serbatoio del Brugneto, resta
 subordinata anche all'osservanza delle condizioni stabilite col
 disciplinare aggiuntivo 21 dicembre 1987 n. 93 di rep. regolante la
 concessione assentita con Decreto Interministeriale n. 80 del 12
 gennaio 1962.
    Art. 7.
    Garanzie da osservare
      Saranno a carico del concessionario eseguite e mantenute tutte
 le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali,
 scoli, e simili, sia per le difese della proprieta' e del buon regime
 dei corsi d'acqua interessati in dipendenza della concessa
 derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima
 di iniziare i lavori, quanto se venga acceretato in seguito.
      Dovranno altresi' essere indicati i capisaldi da stabilirsi
 all'edificio di presa, lungo il canale, alle vasche di carico ai
 quali poter riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.
    Tutte le quote altimetriche saranno riferite al livello del mare.
    Art. 8.
    (Omissis).
    Art. 9.
    (Omissis).
    Art. 10.
    (Omissis).
    Art. 11.
    (Omissis).
    Art. 12.
    (Omissis).
    Art. 13.
      Riserva di energia in favore dei comuni inclusi nel bacino
 imbrifero montano del torrente Trebbia
      A favore dei comuni facenti parte del bacino imbrifero montano
 del torrente Trebbia, delimitati con il decreto ministeriale 14
 dicembre 1954 ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, il Comune
 concessionario e' tenuto alla osservanza delle disposizioni di cui
 alla legge stessa.
    Art. 14.
      Sovracanone annuo in favore dei comuni rivieraschi e della
 provincia
      Valgono le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956 n.
 1377. Elenco comuni/prov.: Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno,
 Ottone, Rovegno, Rondanina, Piacenza, Genova.
    Art. 15.
    Richiamo a leggi e regolamenti
      Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il
 Comune concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di
 tutte le norme del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici,
 approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive
 disposizioni, delle relative norme regolamentari della legge 7
 dicembre 1942 n. 1745 sull'unificazione della frequenza degli
 impianti elettrici, nonche' di tutte le prescrizioni legislative e
 regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche,
 l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, l'inquinamento
 e la sicurezza pubblica.
    Art. 16.
    (Omissis).
    Genova, 14 marzo 1990
    p. Provveditorato OO.PP.per la Liguria
    Comune di Genova: (firma illeggibile)
G-1237 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.