(GU Parte Seconda n.288 del 7-12-1992)

    Avviso per integrare il contraddittorio
    davanti al Tribunale amministrativo regionale Lazio
      Scalzo Bruno Vincenzo nato a Nicastro il 13 gennaio 1968
 residente in Conflenti fraz. S. Mazzeo rapp.to e difeso dall'avv.
 Antonio Sesti e presso di lui elett.te dom.to in Roma, via Cernaia
 35, giusta delega a margine del ricorso ha adito il T.A.R. Lazio,
 contro l'Azienda autonoma di assistenza al volo ed il Ministero dei
 trasporti e nei confronti di Feliziani Enzo Maria, Sabatino Luca,
 Matteucci Sandro, Serafini Amedeo, Terrone Stefano, Nardi Sossio,
 Vicario Giuseppe per l'annullamento previa sospensiva della
 deliberazione 30 luglio 1992
      n. 189 del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma di
 assistenza al volo, resa nota al ricorrente in data 8 settembre 1992,
 la quale decideva non approvare la graduatoria del concorso pubblico
 a 84 posti di esperto di assistenza al volo, bandito con
 deliberazione
      20 dicembre 1990 n. 219 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
 36 del
    7 maggio 1991 4a serie speciale, e di far ripetere le prove;
    nonche' della decisione della commissione giudicatrice del
      13 febbraio 1992, con la quale veniva aumentato di punti 0,8 il
 punteggio della prova su materie professionali;
      nonche' della convocazione, in data 28 settembre 1992, a
 presentarsi il giorno 10 novembre 1992 per sostenere nuovamente la
 prova di lingua inglese, nonche' di ogni altro atto preordinato
 connesso e/o conseguente.
      Il ricorso veniva tempestivamente notificato e depositato presso
 il TAR Lazio, ed assegnato alla III sezione TER con il n. 3400/92.
      Il ricorrente aveva partecipato al concorso predetto ed aveva
 raggiunto nelle prove scritte il punteggio previsto per essere
 idoneo.
      Ma la graduatoria che era da attendersi non veniva pubblicata in
 esecuzione della impugnata deliberazione, motivata perche' la
 Commissione aveva aumentato di 0,8 punti, a tutti i candidati il
 punteggio della seconda prova, e anche perche' erano state aperte le
 buste di anonimia.
      Motivi del ricorso. Si ravvisano eccesso di potere,
 contraddittorieta', sviamento di potere, violazione delle norme
 regolatrici dei pubblici concorsi in generale, e in particolare del
 bando in oggetto all'art. 5, ingiustizia manifesta.
      Non poteva la commissione esaminatrice arrogarsi il potere di
 aumentare di 0,8 il punteggio da attribuire indiscriminatamente a
 tutti i candidati per portarli a coprire tutti i posti in concorso e
 lo ha rilevato il Consiglio di amministrazione il quale pero' ha, a
 sua volta, errato: infatti la corretta soluzione per riparare
 all'operato della commissione esaminatrice sarebbe stata quella di
 adottare un provvedimento il quale salvaguardasse il principio della
 conservazione degli atti legittimi, e contemporaneamente non ledesse
 i diritti e gli interessi dei concorrenti, provvedimento che avrebbe
 potuto e dovuto essere quello di rinviare gli atti al medesimo
 organo, affinche', deducendo lo 0,8 illegittimamente concesso
 riscrivesse la graduatoria, la quale a quel punto avrebbe potuto
 essere pubblicata. Relativamente all'altra motivazione del rifiuto di
 approvare la graduatoria, perche' la valutazione dei titoli sarebbe
 avvenuta dopo l'apertura delle buste di anonimia, esse sono state
 aperte quando dovevano essere obbligatoriamente aperte; e comunque
 con nessuna influenza negativa nella fattispecie, soprattutto perche'
 il numero dei concorrenti risultati idonei era insufficiente a
 coprire i posti, e poi anche perche' i titoli di merito erano tutti
 soggetti ad una valutazione vincolata. Da tenersi in conto anche che,
 alla Commissione, i titoli pervennero successivamente a quando furono
 fissati i criteri per l'assegnazione dei punteggi, e la commissione
 quindi non li conosceva.
      Inoltre ed infine si ravvisa violazione dell'art. 97 della
 Costituzione. Altro particolare vizio dedotto dell'atto di
 convocazione 28 settembre 1992 per ripetere le prove, e' quello della
 mancanza della firma nella convocazione stessa.
      Per tutto quanto sopra si e' richiesta anche la sospensiva,
 sulla quale l'on.le TAR non si e' pronunziato, rinviando per il
 merito all'udienza del 25 marzo 1993.
      A richiesta del ricorrente, l'on.le presidente ha autorizzato
 con ordinanza del 16 novembre 1992 la notifica del presente atto per
 pubblici proclami, dispensando dalla indicazione nominativa dei
 destinatari.
    Avv. Antonio Sesti - Scalzo Bruno Vincenzo.
S-14324 (A pagamento).
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