CASSA DI RISPARMIO DI PARMA

(GU Parte Seconda n.300 del 22-12-1992)

    Societa' per azioni
    Estratto delibera di fusione
      Estratto della deliberazioni di fusione dell'assemblea
 straordinaria della 'Cassa di Risparmio di Parma S.p.a., con sede in
 Parma, via Universita' 1/A, capitale sociale L. 436.406.253.000,
 interamente versato, iscritta al n. 22138 del registro societa' del
 Tribunale di Parma e al n. 177623 del registro ditte della C.C.I.A.A.
 di Parma, societa' capogruppo del Gruppo Creditizio della Cassa
 Risparmio di Parma (codice fiscale e partita IVA 01774830341)
 (adottata il 28 novembre 1992 con verbale a rogito notaio A. Busani
 di Parma rep. 17185/3348 (art. 2502-bis comma 1 cod. civ.).
    Art. 2501-bis n. 1) Codice civile.
    Trattasi di fusione mediante creazione di nuova societa'.
    Societa' partecipanti alla fusione:
    1)  Cassa di Risparmio di Parma S.p.a. suddetta;
      2) Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a., con sede in
 Piacenza, via Poggioli n. 18, capitale sociale L. 185.744.900.000
 interamente versato, iscritta al n. 12612 del registro societa'
 presso il Tribunale di Piacenza e al n. 125292 del registro ditte
 della C.C.I.A.A. di Piacenza (codice fiscale e Partita IVA
 01070740335).
      Nuova societa' risultante dalla fusione: Cassa di Risparmio di
 Piacenza S.p.a., con sede in Parma, via Universita' n. 1, capitale
 sociale L. 1.000.095.186.000 diviso in n. 1.000.095.186 azione
 ordinare da nominali L. 1.000 cadauna, che verra' retta dallo statuto
 sociale (come emandato all'art. 13 rispetto alla stesura
 originariamente allegata al progetto di fusione a seguito delle
 indicazioni fornite all'organo di vigilanza) allegata al verbale
 assembleare alla lettera 'H', fatta salva eventuali modifiche
 ulteriormente richieste dalle competenti autorita'.
    Art. 2501-bis n. 3) Codice civile.
    Il rapporto di cambio e' stato determinato in:
      n. 27 azioni ordinarie, da nominali L. 1000 della societa'
 risultante dalla fusione per ogni gruppo di n. 19 azioni ordinarie
 della Cassa di Risparmio di Parma S.p.a. da nominali L. 1.000;
      n. 148 azioni ordinarie da nominali L. 1.000 della societa'
 risultante dalla fusione per ogni gruppo di n. 7 azioni ordinarie
 della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a. da nominali L.
 10.000;
      n. 110 azioni ordinarie da nominali L. 1.000 della societa'
 risultante dalla fusione per ogni gruppo di n. 7 azioni di risparmio
 della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a. da nominali L.
 10.000;
    Non e' stato previsto alcun conguaglio in denaro.
    Art. 2501-bis n. 4) Codice civile.
      Sono state stabilite le seguenti modalita' di assegnazione delle
 azioni della nuova societa' risultante dalla fusione:
      il cambio delle azioni della nuova societa' con quelle delle
 societa' partecipanti alla fusione potra' essere richiesto, a partire
 dal primo giorno lavorativo successivo all'iscrizione dell'atto di
 fusione nel registro delle imprese presso il Tribunale di Parma,
 presso tutti gli sportelli della nuova societa' contro consegna, ove
 distribuite, delle azioni da concambiare;
      la compravendita dei diritti frazionari sara' assicurata dalla
 societa' Gemofin S.p.a. con sede in Milano, iscritta presso il
 Tribuanle di Milano al n. 30058/84 ed alla C.C.I.A.A. di Milano al n.
 1154304.
    Art. 2501-bis n. 5) Codice civile.
    E` stato stabilito che:
      le azioni della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.
 che saranno emesse in cambio delle azioni della Cassa di Risparmio di
 Parma S.p.a. e della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano
 S.p.a., che verranno annullate, avranno godimento dal 1 gennaio 1993;
      agli azionisti delle societa' partecipanti alla fusione,
 contestualmente alla presentazione dei certificati da concambiare,
 verra' consegnato un documento nominativo per l'incasso dei divendi
 dell'esercizio 1992, ed eventualmente degli esercizi precedenti, di
 spettanza degli azionisti di ciascuna delle due societa' partecipanti
 all fusione;
      ove la fusione sia attuata prima dell'approvazione dei bilanci
 da parte delle assemblee delle singole societa' partecipanti, agli
 azionisti di ciascuna delle stesse spettera' il dividendo
 dell'esercizio 1992 quale stabilito dall'assemblea della nuova
 societa' dopo la fusione sulla base dei bilanci di ciascuna delle
 societa' fuse.
    Art. 2501-bis n. 6) Codice civile.
      E` stato stabilito di fissare il 1 gennaio 1993 come data di
 decorrenza degli effetti fiscali e di imputazione al bilancio
 dell'esercizio 1993 delle operazioni effettuate dalla Cassa di
 Risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a. e dalla Cassa di Risparmio di
 Parma S.p.a. nel 1993 prendendosi peraltro atto che gli effetti
 giuridici della fusione decorreranno dal giorno in cui sara' stata
 effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 Codice
 civile.
    Art. 2501-bis n. 7) Codice civile.
    E` stato stabilito che:
      agli azionisti di risparmio della Cassa di Risparmio di Piacenza
 e Vigevano S.p.a. verranno attribuite azioni ordinarie della societa'
 risultante dalla fusione secondo il rapporto di cambio pari n. 110
 azioni ordinarie da nominali L. 1.000 della societa' risultante dalla
 fusione per ogni gruppo di n. 7 azioni di risparmio della Cassa di
 Risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a. da nominali L. 10.000;
      nella societa' risultante dalla fusione non sono previste
 particolari categorie di soci, ne' titoli diversi dalle azioni
 ordinarie;
      ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto
 legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la maggioranza delle azioni con
 diritto di voto all'assemblea ordinaria deve appartenere ad enti
 pubblici o a societa' finanziarie o bancarie nelle quali la
 maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
 appartenga ad uno o piu' enti pubblici;
      sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di
 successive operazioni sul capitale, e' preclusa fino a concorrenza
 della meta' piu' uno dei voti la distribuzione dei titoli azionari
 aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria che assicurano la
 partecipazione maggioritaria pubblica diretta o indiretta.
    Art. 2501-bis n. 8) Codice civile.
      Nessun particolare vantaggio e' stato previsto a favore degli
 amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
      La suddetta deliberazione di fusione e' stata omologata dal
 Tribunale di Parma in data 17 dicembre 1992 e depositata per
 l'iscrizione presso la Cancelleria commerciale del tribunale di Parma
 in data 17 dicembre 1992 al n. 22138 registro societa' e al n. 13620
 registro d'ordine.
    Li', 17 dicembre 1992
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    dott. Luciano Silingardi
C-33704 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.