TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA
Sezione di Catania - III sezione interna

(GU Parte Seconda n.14 del 19-1-1993)

      La prof.ssa Morrone Marilisa, rappresentata e difesa dall'avv.
 Luigi Morrone, con il quale e' elettivamente domiciliata in Catania,
 viale delle Province, 66, presso lo studio dell'avv. Carla
 Pappalardo, ha proposto ricorso davanti alla Sezione di Catania del
 Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, contro
 l'Amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, e nei
 confronti dei controinteressati professori Cuccia Silvia Cristina, ed
 altri, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
      a) del provvedimento del 7 luglio 1992, in attesa di
 registrazione, ma cui e' stata data gia' esecuzione, solo obliquo
 modo conosciuto dalla ricorrente in data 21 settembre 1992, con cui
 e' stata approvata la graduatoria definitiva del concorso, per titoli
 ed esami, per la provincia di Catania, bandito con D.M. 23 marzo
 1990, per la classe di concorso A057 (italiano, storia ed educazione
 civica, geografia nelle scuole medie), nella parte in cui attribuisce
 alla ricorrente punti 70 anziche' 78, e la gradua al 253 posto
 anziche' al 77 ;
      b) delle nomine in ruolo dei controinteressati, per la copertura
 di posti e cattedre nella provincia di Catania di cui al concorso
 citato supra, disposte con provvedimenti del provveditore agli studi
 di Catania in attesa del relativo provvedimento formale, e per la
 declaratoria:
      1) del diritto della ricorrente all'attribuzione del di punti 78
 nella graduatoria di merito;
      2) del diritto della ricorrente alla nomina in ruolo per la
 copertura di una cattedra, nella provincia di Catania, per
 l'insegnamento di italiano, storia ed educazione civica e geografia
 nelle scuole medie.
      La ricorrente premette in punto di fatto di aver partecipato al
 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, tra gli
 altri, di cattedre e posti vacanti in ciascuna provincia per
 l'insegnamento di italiano, storia ed educazione civica e geografia
 nelle scuole secondarie di primo grado bandito con D.M. 23 marzo
 1990, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 54-bis del 10 luglio 1990; di esser stata graduata al 77 posto,
 con punti 78, in sede di redazione della graduatoria provvisoria; di
 esser stata, viceversa, nell'atto impugnato sub a), privata anche del
 punteggio minimo per il solo possesso della laurea.
      Su tali premesse di fatto, la ricorrente richiede
 l'annullamento, previa sospensiva per: violazione della legge 4
 gennaio 1968, n. 15. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
 Violazione dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto doveva
 esserle attribuito il punteggio relativo alla laurea conseguita con
 110/110 e lode, validamente documentata dalla ricorrente merce'
 dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15,
 contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso,
 richiedendo la sospensiva degli atti impugnati per il danno
 gravissimo ed irreparabile che consegue la ricorrente dall'esecuzione
 degli atti impugnati, per la mancata attribuzione di un posto di
 lavoro ad una disoccupata.
      Il ricorso e' stato notificato all'Amministrazione della
 pubblica istruzione dello Stato ed ai controinteressati Marino
 Filadelfo, Bonaccorsi Angela e Zappala' Maria Grazia.
      Con provvedimento del 3 dicembre 1992, il presidente della 3a
 Sezione interna del TAR adito, autorizzava la ricorrente alla
 notificazione del ricorso per pubblici proclami agli altri controin-
    teressati.
      Chiunque voglia contraddire al ricorso, potra' costituirsi nei
 modi e termini di regolamento presso la 3a sezione interna del TAR di
 Catania, ove il ricorso e' iscritto al n. 1887/92 reg. sez.
    Avv. Luigi Morrone.
S-234 (A pagamento).
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