La prof.ssa Morrone Marilisa, rappresentata e difesa dall'avv.
Luigi Morrone, con il quale e' elettivamente domiciliata in Catania,
viale delle Province, 66, presso lo studio dell'avv. Carla
Pappalardo, ha proposto ricorso davanti alla Sezione di Catania del
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, contro
l'Amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, e nei
confronti dei controinteressati professori Cuccia Silvia Cristina, ed
altri, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
a) del provvedimento del 7 luglio 1992, in attesa di
registrazione, ma cui e' stata data gia' esecuzione, solo obliquo
modo conosciuto dalla ricorrente in data 21 settembre 1992, con cui
e' stata approvata la graduatoria definitiva del concorso, per titoli
ed esami, per la provincia di Catania, bandito con D.M. 23 marzo
1990, per la classe di concorso A057 (italiano, storia ed educazione
civica, geografia nelle scuole medie), nella parte in cui attribuisce
alla ricorrente punti 70 anziche' 78, e la gradua al 253 posto
anziche' al 77 ;
b) delle nomine in ruolo dei controinteressati, per la copertura
di posti e cattedre nella provincia di Catania di cui al concorso
citato supra, disposte con provvedimenti del provveditore agli studi
di Catania in attesa del relativo provvedimento formale, e per la
declaratoria:
1) del diritto della ricorrente all'attribuzione del di punti 78
nella graduatoria di merito;
2) del diritto della ricorrente alla nomina in ruolo per la
copertura di una cattedra, nella provincia di Catania, per
l'insegnamento di italiano, storia ed educazione civica e geografia
nelle scuole medie.
La ricorrente premette in punto di fatto di aver partecipato al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, tra gli
altri, di cattedre e posti vacanti in ciascuna provincia per
l'insegnamento di italiano, storia ed educazione civica e geografia
nelle scuole secondarie di primo grado bandito con D.M. 23 marzo
1990, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 54-bis del 10 luglio 1990; di esser stata graduata al 77 posto,
con punti 78, in sede di redazione della graduatoria provvisoria; di
esser stata, viceversa, nell'atto impugnato sub a), privata anche del
punteggio minimo per il solo possesso della laurea.
Su tali premesse di fatto, la ricorrente richiede
l'annullamento, previa sospensiva per: violazione della legge 4
gennaio 1968, n. 15. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Violazione dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto doveva
esserle attribuito il punteggio relativo alla laurea conseguita con
110/110 e lode, validamente documentata dalla ricorrente merce'
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15,
contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso,
richiedendo la sospensiva degli atti impugnati per il danno
gravissimo ed irreparabile che consegue la ricorrente dall'esecuzione
degli atti impugnati, per la mancata attribuzione di un posto di
lavoro ad una disoccupata.
Il ricorso e' stato notificato all'Amministrazione della
pubblica istruzione dello Stato ed ai controinteressati Marino
Filadelfo, Bonaccorsi Angela e Zappala' Maria Grazia.
Con provvedimento del 3 dicembre 1992, il presidente della 3a
Sezione interna del TAR adito, autorizzava la ricorrente alla
notificazione del ricorso per pubblici proclami agli altri controin-
teressati.
Chiunque voglia contraddire al ricorso, potra' costituirsi nei
modi e termini di regolamento presso la 3a sezione interna del TAR di
Catania, ove il ricorso e' iscritto al n. 1887/92 reg. sez.
Avv. Luigi Morrone.
S-234 (A pagamento).