T.A.R. DI REGGIO CALABRIA

(GU Parte Seconda n.136 del 12-6-1993)

      Anita Maria Morosini, Antonia Rita Siviglia, Giuseppa Manganaro,
 Maria Rosaria Zappia, Manuela Maria Pratico', Gabriella Eburnea,
 Caterina Follia, Lucia Napoli, Giuditta Polimene, Cinzia Ubaldino
 Rosa Anna Cataldo, Marianna Femia, Giuseppa Raco, Vincenzina
 Giordano, Maria Teresa Pirrottina, Alessandra Santa Saraceno,
 Filomena Macri', Romina Antonia Barreca, Clelia Rosaria Carna',
 Generosa Maria Scaramuzzino, rappresentate e difese, per mandato a
 margine, dall'avv. Michele Salazar, presso il quale sono
 elettivamente dom.te in Reggio C. via Re Ruggero 9; notificano a
 tutti i controinteressat i inseriti con la qualifica di riservisti ai
 sensi della legge 482/1968 nella graduatoria dei vincitori del
 concorso magistrale ordinario bandito con D.M. 23 marzo 1990 di avere
 proposto ricorso davanti al TAR della Calabria sezione di Reggio
 Calabria, con atto del 12 ottobre 1992 iscritto al n. 1368/92 contro
 il Provveditore agli studi di Reggio Calabria e il Ministero della
 P.I. per l'annullamento, previa sospensiva, dei decreti del
 Provveditore agli studi di R.C. del 28 settembre 1992 numeri 62126,
 62128, 62125, 62130, 62131, 62123, 62117, 62108, 62116, 62112, 62109,
 62132, 62110, 62131, 62124, 62107, 62111,
      62133, 62121, 62124, con i quali sono state singolarmente
 annullate con effetto immediato, le nomine in ruolo nelle scuole
 elementari statali di questa provincia conferite ad esse ricorrenti
 con D.P. prot. 1648/1 del 31 agosto 1992 relativo all'immissione in
 ruolo ai sensi del D.M. 23 marzo 1990; nonche' del decreto dello
 stesso provveditore n. 62089 del 28 settembre 1992 con il quale e'
 stato annullato il decreto 1648 del 24 agosto 1992 relativo al
 calcolo delle riserve e sono state rettificate le graduatorie dei
 vincitori del concorso magistrale ordinario con l'inserimento di un
 numero di riservisti maggiore di quello in precedenza ammesso; e di
 ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e
 conseguenziale, comprese le nomine conferite agli insegnanti
 subentrati alle ricorrenti e tutti gli atti e provvedimenti citati
 nei provvedimenti impugnati; e per ottenere la reintegrazione della
 nomina in ruolo del 31 agosto 1992 con ogni conseguenziale beneficio,
 giuridico (ricostruzione di carriera) ed economico (stipendio, ecc.
 con rivalutazione ed interessi). Savo ogni altro diritto.
    Motivi del ricorso:
      1) Illegittimita' dei provvedimenti di annullamento; eccesso di
 potere per difetto di motivazione in quanto i decreti di annullamento
 non contengono una puntuale e sufficiente motivazione;
      2) Difetto di pubblico interesse all'annullamento. Violazione ed
 errata applicazione della legge 482/68 e dell'art. 5 D.P.R. 10
 gennaio 1957 n. 3. Eccesso di potere.
      Il provvedimento si era chiuso con l'immissione in ruolo delle
 istanti e con l'applicazione della riserva del 25%. Nessun ricorso
 era stato presentato e non esisteva alcun interesse pubblico
 all'esercizio dell'autotutela mentre l'anno era gia' iniziato e il
 rapporto d'impiego s'era gia' costituito.
      La graduatoria del Concorso magistrale era stata inoltre
 approvata il 3 dicembre 1991 previo esame della posizione dei
 riservatari, che non poteva essere dunque riesaminata.
      Il decreto di approvazione della graduatoria non poteva essere
 modificato dopo ben dieci mesi;
      3) Violazione ed errata applicazione della legge 482/68 e
 dell'art. 5 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Eccesso di potere.
      L'elevazione al 50% dell'aliquota dei riservisti e' illegittima
 sia perche' il testo dell'art. 5 cit. e' stato manipolato sia perche'
 esso non consente detta elevazione la quale e' applicabile solo in
 presenza di una pluralita' di riserve previste da leggi speciali e
 non gia' dalla stessa legge. E` possibile cioe' la somma delle
 aliquote previste da piu' leggi speciali giammai l'aumento
 dell'aliquote complessive del 15% previste dalla legge 482/68.
 Eccesso di potere, vizio del procedimento. Riserva di motivi
 aggiunti.
      Le ricorrenti non conoscono i motivi dell'annullamento e
 riservano questi motivi aggiunti. Esse osservano:
      che comunque il procedimento e' illegittimo ed irregolare in
 quanto le riserve non applicate negli anni passati non possono essere
 applicate quest'anno;
      che non e' stata fatta un'attenta ricostruzione della situazione
 dell'organico;
      che le riserve sono state tutte caricate sui posti messi a
 concorso mentre nessuna riserva grava sul doppio canale;
      che non e' stato controllato se i riservatari erano o meno gia'
 occupati ne' se avevano una percentuale al 45%;
      5) Violazione ed errata applicazione della legge 482/68. Eccesso
 di potere. La P.A. non ha tenuto conto degli immessi in ruolo con il
 doppio canale che si erano gia' giovati della riserva;
      6) Violazione della legge 482/68 e del principio contenuto nei
 bandi di concorso della scuola. Eccesso di potere.
      Nei bandi della scuola media si precisa che i riservisti assunti
 per merito si computano comunque come riservisti. La P.A. ha
 disatteso tale principio;
      7) Ne' il decreto 28 settembre 1992 n. 62089 ne' i decreti di
 annullamento delle ricorrenti sono sottoscritti dal Provveditore.
      Le ricorrenti hanno concluso per l'annullamento, previa
 sospensiva dei provvedimenti impugnati.
    In esecuzione della sentenza interlocutoria del TAR di Reggio C.
      n. 380/93 del 14 aprile 1993 pubblicata il 14 maggio 1993, che
 autorizza i pubblici proclami.
    Reggio Calabria, 26 maggio 1993
    Avv. Michele Salazar.
C-16688 (A pagamento).
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