N. 283 SENTENZA 10 - 16 giugno 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Espropriazione per pubblica utilita' - Aree edificabili o a destinazione edificatoria - Indennita' di espropriazione non ancora divenuta incontestabile - Diritto di accettazione con esclusione della riduzione del 40% - Mancata previsione in favore dei soggetti gia' espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359/1992 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 91/1963, 22/1965, 115/1969, 63/1970, 58/1974, 15/1976, 138/1977, 160/1981, 1165/1988, 216/1990, 173/1991 e 138/1993) - Rilevanza dei criteri "mediati" riconducibili al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali (sentenza n. 5/1980) e della discrezionalita' del legislatore nel fissare i criteri di determinazione dell'indennita' espropriativa secondo generali valutazioni di politica economico-finanziaria - Riduzione di oltre due terzi della somma dell'indennita' - Preclusione della possibilita' di fruire dell'incremento collegato dalla legge alla definizione negoziale delle situazioni pendenti - Trattamento deteriore e fortemente differenziato rispetto ai rapporti esauriti - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5- bis, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). Espropriazione per pubblica utilita' - Aree edificabili o a destinazione edificatoria - Indennita' di espropriazione non ancora divenuta incontestabile - Diritto di accettazione con esclusione della riduzione del 40% - Mancata previsione in favore dei soggetti gia' espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359/1992 - Violazione del procedimento di formazione della legge - Questione non applicabile nel giudizio a quo - Applicazione retroattiva della nuova normativa nei procedimenti in corso - Discrezionalita' legislativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 36/1985, 91, 123, 754 e 822 del 1988, 155/1990 e 39/1993) - Inammissibilita' - Non fondatezza. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5- bis, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359; art. 1 della legge di conversione n. 359/1992; art. 15, n. 5, della legge n. 400/1988; art. 5- bis, quinto comma, e primo e sesto comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., artt. 3, 24, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 53, 71, 72 e 113). (093C0673) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 23-6-1993)

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