COMUNITA` MONTANA
'VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE'

(GU Parte Seconda n.27 del 3-2-1994)

    Delianuova (Reggio Calabria), via Frisina n. 1
    Telefono e fax 0966-963264
      1. La Comunita' Montana 'Versante Tirrenico Meridionale' di
 Delianuova (Reggio Calabria) intende provvedere alla selezione di
 imprese per l'affidamento in concessione dei lavori di ripristino
 delle tre centraline idroelettriche di Scifa' nel comune di Sinopoli,
 Jona' nel comune di Oppido Mamertina e Sevena nel comune di Cosoleto,
 ai sensi dell'art. 29, primo comma, lettera b) del decreto
 legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e della legge regione Calabria
 11 marzo 1991, n. 3.
      2. La concessione riguarda la progettazione esecutiva e la
 costruzione degli impianti nonche' la gestione per anni dieci. In
 particolare i lavori consistono nella esecuzione delle opere civili
 ed elettromeccaniche necessarie per la messa in ripristino degli
 impianti idroelettrici quali: opere di presa, condotta forzata,
 fabbricati ed organi elettromeccanici per la produzione di energia.
      3. Ai sensi dell'art. 23 secondo comma, del decreto legislativo
 n. 406 del 19 dicembre 1991 le opere prevalenti per l'importo di lire
 3.000 milioni appartengono alla categoria 10/A; le opere scorporabili
 appartengono alla categoria 16/A per l'importo di lire 1.500 milioni.
      4. Le opere riguardanti la realizzazione delle tre centraline
 Scifa', Jona' e Sevena sono finanziate per un importo complessivo di
 L. 5.342.349.100 e precisamente:
      Scifa': valore L. 1.073.875.000; Ministero dell'industria legge
 n. 308/82 L. 574.473.800; legge n. 183/87 L. 304.000.000; per un
 totale di L. 1.952.448.800;
    Jona': valore L. 910.415.000; Ministero dell'industria legge
      n. 308/82 L. 472.200.300; legge n. 183/87 L. 272.700.000; per un
 totale di L. 1.655.315.000;
      Sevena: valore L. 954.085.000; legge n. 183/87 L. 780.600.000
 per un totale di L. 1.734.685.000.
      L'importo massimo del finanziamento a carico dell'ente non
 costituisce il limite fisso dell'offerta, che sara' di ribasso o di
 aumento. In caso di offerta in aumento i relativi oneri saranno a
 carico del concessionario attraverso il sistema
 dell'autofinanziamento della ditta aggiudicataria dell'appalto per
 come previsto dal decreto legislativo n. 406/1991 e legge regione
 Calabria n. 3/1991.
      Ai fini della realizzazione dell'opera sono state stipulate
 apposite convenzioni con l'Agensud con le quale sono state fissate le
 condizioni generali e particolari per la realizzazione degli impianti
 alle quali si fa rinvio per relationem unitamente alle convenzioni
 approvate dal Consiglio della Comunita' montana.
      5. L'importo a base d'asta per la costruzione delle tre
 centraline compresa la gestione per dieci anni a carico della
 Comunita' montana e' di L. 5.342.349.100 e l'affidamento avra' luogo
 chiavi in mano con prezzo unico a corpo. Sono ammesse offerte in
 aumento.
      In tale evenienza le imprese dovranno coprire mediante mezzi
 finanziari propri l'eventuale differenza tra il costo dell'opera ed i
 finanziamenti ottenuti dalla Comunita', inteso che tale copertura e'
 da attribuire agli utili di gestione dell'opera medesima per il tempo
 di dieci anni, al netto delle percentuali di detti utili che
 l'impresa annualmente dovra' corrispondere alla Comunita' nella
 misura offerta in sede di gara.
      L'appalto comprende il corrispettivo per opere idrocivili,
 forniture idromeccaniche ed elettromeccaniche, indennita' da
 corrispondere per le proprieta' da acquisire, spese tecniche, oneri
 addizionali. Non e' consentita la revisione prezzi.
      6. Il termine per l'esecuzione dei lavori e' stabilito in giorni
 duecentoquaranta naturali, consecutivi e continui, fissi ed
 invariabili per qualsiasi causa o ragione e quindi non assoggettabili
 a proroghe, decorrenti dalla data di consegna dei lavori medesimi.
      7. Le domande di partecipazione, in lingua italiana in carta
 semplice, dovranno essere spedite per raccomandata mediante il
 servizio postale statale e dovranno pervenire entro e non oltre le
 ore 12 del giorno 4 marzo 1994 alla Comunita' montana 'Versante
 Tirrenico Meridionale' in via Frisina n. 1 - 89012 Delianuova (Reggio
 Calabria), in busta chiusa e sigillata con ceralacca e controfirmata
 sui lembi con l'indicazione sull'esterno della stessa della seguente
 dicitura: 'Qualificazione per l'affidamento in concessione dei lavori
 di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle
 centraline idroelettriche di Scifa', Jona' e Sevena'.
      Le domande pervenute tardivamente per qualsiasi motivo non
 saranno prese in considerazione.
      8. Nelle domande di partecipazione le imprese singole, associate
 o consorziate dovranno, a pena di esclusione:
      a) dichiarare, per le societa' commerciali, cooperative e loro
 consorzi, i nominativi dei soggetti investiti della rappresentanza
 legale nonche' i procuratori generali e speciali;
      b) dichiarare per le opere prevalenti, di essere iscritti
 all'Albo nazionale costruttori alla categoria 10/A per l'importo di
 lire 3.000 milioni e per le opere scorporabili alla categoria 16/A
 per l'importo di lire 1.500 milioni. Le imprese che intendano
 partecipare in forma di associazione orizzontale dovranno rispettare
 le prescrizioni di cui all'art. 23, primo comma del decreto
 legislativo n. 406/91 e dell'art. 8, primo comma, del decreto del
 Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/91.
      In proposito, i requisiti previsti dall'art. 8 sono stabiliti
 nella misura del 60% per la capogruppo e del 40% per le mandanti con
 un minimo del 10% per ciascuna di queste ultime. Le imprese che
 intendono partecipare in forma di associazione verticale, dovranno
 rispettare le prescrizioni dell'art. 23, terzo comma, del decreto
 legislativo n. 406/91 e dell'art. 8, secondo comma, del decreto del
 Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/91. In tal caso la
 mandataria e la mandante dovranno possedere i requisiti tecnici e
 finanziari precedentemente indicati, rapportati ai lavori di
 rispettiva competenza.
      Le imprese straniere aventi sede negli stati aderenti alla CEE
 non iscritti all'A.N.C. italiano devono dichiarare di essere iscritti
 negli albi o liste ufficiali del proprio Stato di residenza,
 riportando le relative classifiche, ove esistano, ai sensi dell'art.
 19 del decreto legislativo n. 406/91;
      c) dichiarare che non ricorrono a proprio carico alcuno dei
 motivi di esclusione dagli appalti previsti dall'art. 18 del decreto
 legislativo n. 406/91;
      d) dichiarare di possedere referenze bancarie documentate, con
 la produzione di referenze rilasciate in busta sigillata da almeno
 due istituti di credito, indicati dall'impresa;
      e) indicare i dati di bilancio o estratti dei medesimi quando la
 pubblicazione di questi sia obbligatoria in base alla legislazione
 dello Stato di residenza;
      f) dichiarare la cifra di affari in lavori derivante da
 attivita' diretta ed indiretta dell'impresa negli ultimi cinque anni
 (1988-1992) che non dovra' risultare inferiore a lire 450 milioni;
      h) indicare i titoli di studio e professionali dell'imprenditore
 e/o dei dirigenti dell'impresa, nonche', in particolare, del
 responsabile della condotta dei lavori;
      i) allegare un elenco con le caratteristiche tecniche ed
 economiche delle opere analoghe in tutto o in parte a quelle oggetto
 dell'appalto eseguite negli ultimi cinque anni con l'indicazione
 dell'importo e del luogo di esecuzione dell'opera. La Comunita'
 montana si riserva di richiedere le relative certificazioni alle
 autorita' competenti a rilasciarle; in particolare dovra' risultare
 l'avvenuta esecuzione nel predetto quinquennio di lavori nella
 categoria 10/A per un importo non inferiore a lire 1.800 milioni;
      l) allegare un elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed
 equipaggiamento tecnico per l'esecuzione delle opere e, altresi',
 dichiarazione circa la proprieta' e la effettiva disponibilita' di
 essi in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare;
      m) allegare una dichiarazione indicante l'organico medio annuo
 dei dipendenti ed il numero dei dirigenti dell'impresa nell'ultimo
 quinquennio nonche' i tecnici o gli organi tecnici, che facciano
 almeno parte integrante dell'impresa di cui l'imprenditore disporra'
 per l'esecuzione dell'opera. Si dovra', altresi', dichiarare di aver
 sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi cinque
 esercizi non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra di
 affari in lavori di cui al punto f);
      n) allegare specifica dichiarazione di accettazione delle
 clausole contenute nello schema di convenzione predisposto dall'ente
 appaltante;
      o) allegare specifica dichiarazione di accettazione delle
 clausole concernenti gli oneri, le spese, le soggezioni ed i rischi a
 carico dell'impresa, di cui all'elenco seguente:
      I) progettazione esecutiva e di dettaglio in sostituzione di
 quella di massima per ogni singola centralina;
    II)  piano economico finanziario degli impianti;
    III)  studi, analisi, rilievi, campionature, consulenze parti-
    colari;
      IV) svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni
 con altri enti ed amministrazioni;
    V)  acceleramento lavori e forniture;
    VI)  danni a terzi dipendenti dall'esecuzione delle opere;
    VII)  danni di forza maggiore delle opere;
      VIII) adeguamenti e varianti conseguenti a deficienze
 progettuali, a variazioni di quote per assestamenti, accertamenti
 diagnostici, a rilievi di qualsiasi genere e modifiche di tipo
 strutturale;
      IX) adempimenti richiesti dalla legge per l'espletamento delle
 procedure di occupazione e di espropriazione, sino alla completa
 definizione, compresa la corresponsione delle relative indennita' per
 le proprieta' da acquisire;
      X) permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta di
 autorita' competenti che si rendano indispensabili o anche soltanto
 opportune, ed in genere pratiche relative ad interferenze delle
 costruende opere con strade, ferrovie, acquedotti, linee elettriche,
 metanodotti e simili, ivi compresi eventuali canoni nonche' oneri per
 rallentamenti ferroviari, deviazioni stradali, spostamenti di fili,
 tralicci, condutture e simili; e', altresi', onere dell'appaltatore
 l'acquisizione delle concessioni edilizie ed ogni altra concessione,
 autorizzazione o permessi necessari per l'esecuzione delle opere.
 Resta stabilito che il tempo occorrente per l'ottenimento di tali
 provvedimenti amministrativi non potra' in nessun caso costituire
 proroga del tempo di esecuzione dei lavori;
      XI) esecuzione di tracciati e rilievi riferentesi alle opere,
 compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi,
 estirpazioni di ceppaie e simili;
      XII) fornitura dei necessari canneggiatori, degli attrezzi e
 degli strumenti, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative
 alle opere di modifica;
      XIII) per le opere edili, i calcoli ed i disegni esecutivi degli
 impianti elettrici e generali per l'approvazione da parte della
 direzione dei lavori;
      XIV) spese relative alla gara ed alla stipulazione del
 contratto, comprese quelle copie dei disegni e contratti nonche' ogni
 onere di carattere fiscale inerente al contratto ed al suo
 corrispettivo;
      XV) osservanza delle leggi e regolamenti relativi alle
 assicurazioni ed all'assistenza sociale obbligatoria, alle
 assicurazioni obbligatorie, agli assegni familiari, ferie,
 festivita', T.S.R., prevenzioni infortuni, tutela della salute e
 dell'igiene dell'ambiente;
      XVI) segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli,
 fanali e/o recinzioni di zone che possono presentare pericolo per
 l'incolumita' pubblica dei tratti stradali interessati dai lavori,
 ove abbia a svolgersi il tratto, anche secondo particolari
 prescrizioni della direzione dei lavori e con l'osservanza delle
 norme di polizia stradale di cui alla legge 26 aprile 1989 n. 207 e
 successive modificazioni (codice della strada);
      XVII) avviamento del funzionamento dell'opera, inclusi gli
 adempimenti e le iniziative occorrenti per le relative pratiche;
    XVIII)  oneri previsti per i piani di sicurezza;
      XIX) spese tecniche da corrispondere per la sorveglianza
 (ingegnere capo), direzione lavori ed oneri addizionali;
      XX) oneri per IVA nella misura dovuta eccedente gli importi
 corrisposti dagli organi finanziatori.
      9. Le lettere d'invito a presentare le offerte saranno spedite
 dalla Comunita'.
      10. Le imprese che si trovano nelle condizioni previste
 dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n. 936 devono astenersi dal
 richiedere di essere invitate e dal partecipare alla gara a pena
 delle sanzioni di legge.
      11. La richiesta di invito non vincola la Comunita' montana la
 quale non e' tenuta a comunicare l'eventuale esclusione.
      12. L'appalto sara' aggiudicato sulla base dei seguenti elementi
 di valutazione in ordine decrescente di importanza;
    a)  prezzo complessivo dell'opera 55%;
      b) quota percentuale degli utili che il concessionario al
 termine di ogni anno corrispondera' alla Comunita' per tutta la
 durata di dieci anni di gestione 20%;
    c)  tempo di esecuzione 10%;
    d)  valore tecnico dell'opera 10%;
    e)  costo di gestione 5%.
      13. Si procedera' all'aggiudicazione in presenza di almeno tre
 offerte valide. Sono ammesse a partecipare alla gara ai sensi degli
 articoli 22 ed 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406
 anche consorzi d'imprese a norma dello stesso decreto. E` vietata
 l'associazione, anche in partecipazione o in raggruppamento
 temporaneo d'impresa, concomitante o successiva all'aggiudicazione
 della gara. L'impresa non puo' concorrere per se' e quale componente
 di un'associazione temporanea o consorzio, ne' puo' partecipare a
 piu' di una associazione temporanea d'impresa o consorzio, pena
 l'esclusione dalla qualificazione dell'impresa medesima e di tutte le
 associazioni o consorzi nei quali la stessa risultasse partecipare.
      14. L'amministrazione si riserva la facolta' di non procedere
 alla stipula del contratto qualora non ottenesse la proroga delle
 convenzioni da parte degli organi finanziatori senza che per questo
 l'impresa vincitrice dell'appalto possa accampare pretesa di sorta.
      15. Per ogni controversia dovesse insorgere tra la Comunita'
 montana e la o le imprese appaltatrici, si fa ricorso esclusivamente
 alla Magistratura ordinaria escludendo qualsiasi ricorso
 all'arbitrato.
      16. I progetti di massima delle tre centraline oggetto
 dell'appalto, nonche' lo schema della convenzione di affidamento,
 sono consultabili presso l'Ufficio tecnico della Comunita' montana
 previo appuntamento telefonico.
      17. Il presente bando e' stato inviato all'Ufficio delle
 pubblicazioni della Comunita' europea, per la pubblicazione nella
 Gazzetta della Comunita' stessa il giorno 27 gennaio 1994.
    Il presidente: dott. Antonio Alvaro
    Il direttore tecnico: dott. Francesco Burzomato.
C-1178 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.