BANCA POPOLARE DI GEMONA

(GU Parte Seconda n.49 del 1-3-1994)

      Deliberazione di fusione per incorporazione della Banca Popolare
 di Gemona, Gemona del Friuli (Udine), nella Banca Antoniana, Padova.
 (Art. 2502-bis del Codice civile). (Deposito e iscrizione della
 deliberazione di fusione).
      Il sottoscritto De Carli avv. Giovanni, nato a Gemona del Friuli
 (UD) il giorno 18 febbraio 1914 e residente a Udine in via Francesco
 Petrarca n. 10, codice fiscale DCR GNN 14B18 D962L, non in proprio,
 ma quale presidente del Consiglio di amministrazione e legale
 rappresentante della Banca Popolare di Gemona - Societa' cooperativa
 a responsabilita' limitata, con sede legale in Gemona del Friuli
 (UD), piazza Garibaldi civico n. 9, iscritta presso il Tribunale di
 Tolmezzo (UD) al n. 256 del registro delle Societa' ed alla
 C.C.I.A.A. di Udine al n. 9073, adente al Fondo Interbancario di
 Tutela dei Depositi, capitale sociale e riserve al 31 dicembre 1992
 L. 69.164.761.443, codice fiscale e partita IVA 00152200309.
      Visto l'art. 2502-bis del Codice civile (Deposito e iscrizione
 della delibera di fusione) dichiara che l'assemblea straordinaria dei
 soci della Banca Popolare di Gemona, svoltasi in seconda convocazione
 domenica 12 (dodici) dicembre 1993, ha approvato il seguente progetto
 per addivenire alla fusione per incorporazione della Banca Popolare
 di Gemona, Gemona del Friuli (Udine), nella Banca Antoniana, Padova:
      1) La Banca Popolare di Gemona - Societa' cooperativa a
 responsabilita' limitata, con sede legale in Gemona del Friuli (UD),
 piazza Garibaldi civico n. 9 (incorporanda), si fondera' per
 incorporazione nella Banca Antoniana - Popolare Cooperativa a
 responsabilita' limitata per azioni, con sede legale in Padova, via
 VIII Febbraio civico n. 5 (incorporante).
      2) Lo Statuto sociale della Banca Antoniana approvato
 dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 11 giugno 1993,
 omologato dal Tribunale di Padova con decreto del 29 giugno 1993,
 depositato presso la cancelleria commerciale di detto Tribunale in
 data 1 luglio 1993 ed ivi iscritto al n. 9451 r.o., 134 reg. soc., 21
 vol. doc., restera' invariato.
      3) Il rapporto di cambio e' stabilito in 120 azioni della Banca
 Antoniana contro 100 azioni della Banca Popolare di Gemona, senza
 alcun conguaglio in denaro.
      4) L'operazione di fusione per i soci della Banca Popolare di
 Gemona potra' avvenire nel seguente modo:
      ai soci della Banca Popolare di Gemona intestati in un numero di
 azioni inferiore a 100, o non multiplo di 100, l'assegnazione
 avverra' in misura proporzionale, con rimborso del controvalore della
 frazione di azione della Banca Antoniana non assegnabile, commisurato
 al prezzo di emissione vigente per la medesima alla data della
 stipulazione dell'atto di fusione, determinato a norma di Statuto;
      1-3-1994 49 i soci della Banca Popolare di Gemona intestatari di
 un numero di azioni inferiore a 100, o non multiplo di 100, potranno,
 qualora ne facciano richiesta, arrotondare all'unita' superiore il
 numero di azioni risultante dall'assegnazione proporzionale, versando
 il controvalore relativo alla frazione mancante di azione della Banca
 Antoniana, commisurato al prezzo di emissione vigente per la medesima
 alla data di stipulazione dell'atto di fusione, determinato a norma
 di Statuto. Tale facolta' potra' essere esercitata nel periodo
 compreso tra la data di entrambe le deliberazioni assembleari di
 fusione ed una data antecedente, comunque non inferiore a 15 giorni,
 a quella di stipulazione dell'atto di fusione, mediante richiesta
 scritta consegnata alla Banca Popolare di Gemona;
      i soci della Banca Popolare di Gemona che non intendessero
 ottenere in concambio le azioni della Banca Antoniana hanno diritto
 di cedere le loro azioni alla Banca Antoniana, al prezzo di L. 52.500
 ciascuna; tale diritto potra' essere esercitato nel periodo compreso
 tra la data di entrambe le deliberazioni assembleari di fusione ed
 una data antecedente, comunque non inferiore a quindici giorni, a
 quella di stipulazione dell'atto di fusione. Dette operazioni saranno
 sottoposte alla condizione sospensiva dell'avvenuta stipulazione
 dell'atto di fusione e si intenderanno con detta stipula
 perfezionata;
      5) Le azioni assegnate parteciperanno agli utili con godimento
 dal 1 gennaio 1994.
      6) Le operazioni della Societa' incorporanda saranno imputate al
 bilancio della Societa' incorporante con decorrenza dal 1 gennaio
 1994.
      7) Non esistono particolari categorie di soci e non vi sono
 possessori di titoli diversi dalle azioni.
      8) Non vengono concessi vantaggi a favore degli Amministratori
 delle societa' partecipanti alla fusione.
      Il sottoscritto dichiara che la deliberazione di fusione
 approvata dall'Assemblea straordinaria e redatta con atto del notaio
 dott. Alberto Menazzi di Udine, n. 126190 di repertorio e n. 35729 di
 racc., omologata dal Tribunale di Tolmezzo (UD) con decreto cron. n.
 16/94 del 20 gennaio 1994, e' stata iscritta nel registro delle
 imprese del Tribunale di Tolmezzo (UD) al n. 191 del registro
 d'ordine ed al n. 256 del registro delle Societa', sotto la data del
 14 febbraio 1994.
    Gemona del Friuli, 21 febbraio 1994
    p. Banca Popolare di Gemona
    Il presidente: avv. Giovanni De Carli
S-2658 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.