Deliberazione di fusione per incorporazione della Banca Popolare di Gemona, Gemona del Friuli (Udine), nella Banca Antoniana, Padova. (Art. 2502-bis del Codice civile). (Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione). Il sottoscritto De Carli avv. Giovanni, nato a Gemona del Friuli (UD) il giorno 18 febbraio 1914 e residente a Udine in via Francesco Petrarca n. 10, codice fiscale DCR GNN 14B18 D962L, non in proprio, ma quale presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Banca Popolare di Gemona - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede legale in Gemona del Friuli (UD), piazza Garibaldi civico n. 9, iscritta presso il Tribunale di Tolmezzo (UD) al n. 256 del registro delle Societa' ed alla C.C.I.A.A. di Udine al n. 9073, adente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, capitale sociale e riserve al 31 dicembre 1992 L. 69.164.761.443, codice fiscale e partita IVA 00152200309. Visto l'art. 2502-bis del Codice civile (Deposito e iscrizione della delibera di fusione) dichiara che l'assemblea straordinaria dei soci della Banca Popolare di Gemona, svoltasi in seconda convocazione domenica 12 (dodici) dicembre 1993, ha approvato il seguente progetto per addivenire alla fusione per incorporazione della Banca Popolare di Gemona, Gemona del Friuli (Udine), nella Banca Antoniana, Padova: 1) La Banca Popolare di Gemona - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede legale in Gemona del Friuli (UD), piazza Garibaldi civico n. 9 (incorporanda), si fondera' per incorporazione nella Banca Antoniana - Popolare Cooperativa a responsabilita' limitata per azioni, con sede legale in Padova, via VIII Febbraio civico n. 5 (incorporante). 2) Lo Statuto sociale della Banca Antoniana approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 11 giugno 1993, omologato dal Tribunale di Padova con decreto del 29 giugno 1993, depositato presso la cancelleria commerciale di detto Tribunale in data 1 luglio 1993 ed ivi iscritto al n. 9451 r.o., 134 reg. soc., 21 vol. doc., restera' invariato. 3) Il rapporto di cambio e' stabilito in 120 azioni della Banca Antoniana contro 100 azioni della Banca Popolare di Gemona, senza alcun conguaglio in denaro. 4) L'operazione di fusione per i soci della Banca Popolare di Gemona potra' avvenire nel seguente modo: ai soci della Banca Popolare di Gemona intestati in un numero di azioni inferiore a 100, o non multiplo di 100, l'assegnazione avverra' in misura proporzionale, con rimborso del controvalore della frazione di azione della Banca Antoniana non assegnabile, commisurato al prezzo di emissione vigente per la medesima alla data della stipulazione dell'atto di fusione, determinato a norma di Statuto; 1-3-1994 49 i soci della Banca Popolare di Gemona intestatari di un numero di azioni inferiore a 100, o non multiplo di 100, potranno, qualora ne facciano richiesta, arrotondare all'unita' superiore il numero di azioni risultante dall'assegnazione proporzionale, versando il controvalore relativo alla frazione mancante di azione della Banca Antoniana, commisurato al prezzo di emissione vigente per la medesima alla data di stipulazione dell'atto di fusione, determinato a norma di Statuto. Tale facolta' potra' essere esercitata nel periodo compreso tra la data di entrambe le deliberazioni assembleari di fusione ed una data antecedente, comunque non inferiore a 15 giorni, a quella di stipulazione dell'atto di fusione, mediante richiesta scritta consegnata alla Banca Popolare di Gemona; i soci della Banca Popolare di Gemona che non intendessero ottenere in concambio le azioni della Banca Antoniana hanno diritto di cedere le loro azioni alla Banca Antoniana, al prezzo di L. 52.500 ciascuna; tale diritto potra' essere esercitato nel periodo compreso tra la data di entrambe le deliberazioni assembleari di fusione ed una data antecedente, comunque non inferiore a quindici giorni, a quella di stipulazione dell'atto di fusione. Dette operazioni saranno sottoposte alla condizione sospensiva dell'avvenuta stipulazione dell'atto di fusione e si intenderanno con detta stipula perfezionata; 5) Le azioni assegnate parteciperanno agli utili con godimento dal 1 gennaio 1994. 6) Le operazioni della Societa' incorporanda saranno imputate al bilancio della Societa' incorporante con decorrenza dal 1 gennaio 1994. 7) Non esistono particolari categorie di soci e non vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni. 8) Non vengono concessi vantaggi a favore degli Amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Il sottoscritto dichiara che la deliberazione di fusione approvata dall'Assemblea straordinaria e redatta con atto del notaio dott. Alberto Menazzi di Udine, n. 126190 di repertorio e n. 35729 di racc., omologata dal Tribunale di Tolmezzo (UD) con decreto cron. n. 16/94 del 20 gennaio 1994, e' stata iscritta nel registro delle imprese del Tribunale di Tolmezzo (UD) al n. 191 del registro d'ordine ed al n. 256 del registro delle Societa', sotto la data del 14 febbraio 1994. Gemona del Friuli, 21 febbraio 1994 p. Banca Popolare di Gemona Il presidente: avv. Giovanni De Carli S-2658 (A pagamento).