Il Tar Lombardia-Milano - Sez. I, ha disposto, con ordinanza n. 5/94 del 17 gennaio 1994 la notificazione per pubblici proclami ai supplenti della provincia di Milano beneficiari della precedenza assoluta ex art. 8 legge n. 417/89, del ricorso R.G. n. 4729/93 promosso da Silva Maria, Cicogna Rita, Broggi Daniela, Albani Alba, Boerc Patrizia, Baldi Alberto, Caparelli Annalisa, Sciara Salvatore, Erba Cristina, De Simone Francesca, Tozzo Bruno, Ponzellini Rosella, La Montagna Rosa, Loscocco Francesco, Putili Michele, Fulghesu Maria, Pettinelli Anna, Iannotti Pasquale, Figliano Nicola, Mesi Francesco, Gobatti Anna, Russo Anna Maria, Arcadipane Paola, Cirimele Franca, Stucchi Maria Stella, Porta Concetta, Magnotta Gabriele, Acocella Giuseppina, Giuliano Nicola, Caricato Antonia, Pati Maria Rosaria, Smeriglio Carlo, Colaci Anna Maria, Supino Emanuela, Barbuscia Maria Rosa, Ragona Angela, Gagliardo Ernesto, Sigona Giuseppe, Fragapane Ignazio, Landro Rosalia, Crescenzi Emilio, Moroni Lucia, Marino Eugenio, Colangelo Nicola, Campanile Serenella contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli studi di Milano e nei confronti di Calabro' Dina Piera e Consentino Rosa, per l'annullamento, con tutti gli atti preordinati conseguenziali e connessi: a) del provvedimento emesso in data 5 novembre 1993 dal Provveditore agli Studi di Milano, mediante il quale sono state aggiornate le graduatorie permanenti per le supplenze annuali nella Provincia di Milano, ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 242 del 5 agosto 1993; b) in parte qua e per quanto occorra, degli atti di conferimento di supplenze annuali da parte del Provveditore agli Studi di Milano, allo stato non noti. I ricorrenti lamentano l'attribuzione della precedenza assoluta per il conferimento delle supplenze, di cui all'art. 8 della legge n. 417/89, relativamente ad ogni classe di concorso, a coloro che risultano inseriti nelle graduatorie del concorso per titoli per la classe C520 (esercitazioni di pratica professionale), cui e' possibile accedere senza il superamento di esami e con il semplice possesso del diploma di scuola media superiore. Cio' ha determinato lo scavalcamento dei ricorrenti nella graduatoria provinciale permanente per il conferimento delle supplenze, aggiornata mediante l'atto sub a). Risulta inaccettabile interpretare letteralmente l'art. 8, terzo comma della legge n. 417/89 nel senso di accordare la precedenza assoluta ivi contemplata a tutti i docenti che abbiano ottenuto l'inserimento nella graduatoria per soli titoli, senza tener conto della corrispondenza tra classi di insegnamento. Infatti cio' contrasta con lo spirito della norma, che e' quello di avvantaggiare quei docenti che, per aver superato un concorso abilitante nella stessa classe di insegnamento, rivelano una maggior attitudine rispetto agli altri candidati non abilitati, anche al fine del conferimento delle supplenze. Inoltre l'interpretazione avversata, che accorda la suddetta precedenza assoluta a qualunque abilitato, si pone in contrasto col principio sotteso all'art. 1, quarto comma legge n. 244/91. Pertanto con la presente pubblicazione si notifica il ricorso a tutti i restanti beneficiari della suddetta precedenza assoluta, abilitati per la classe C520, controinteressati rispetto ai ricorrenti. Dott. proc. Paola Colombo. M-7713 (A pagamento).