(GU Parte Seconda n.230 del 1-10-1994)

      Il Tar Lombardia-Milano - Sez. I, ha disposto, con ordinanza n.
 5/94 del 17 gennaio 1994 la notificazione per pubblici proclami ai
 supplenti della provincia di Milano beneficiari della precedenza
 assoluta ex art. 8 legge n. 417/89, del ricorso R.G. n. 4729/93
 promosso da Silva Maria, Cicogna Rita, Broggi Daniela, Albani Alba,
 Boerc Patrizia, Baldi Alberto, Caparelli Annalisa, Sciara Salvatore,
 Erba Cristina, De Simone Francesca, Tozzo Bruno, Ponzellini Rosella,
 La Montagna Rosa, Loscocco Francesco, Putili Michele, Fulghesu Maria,
 Pettinelli Anna, Iannotti Pasquale, Figliano Nicola, Mesi Francesco,
 Gobatti Anna, Russo Anna Maria, Arcadipane Paola, Cirimele Franca,
 Stucchi Maria Stella, Porta Concetta, Magnotta Gabriele, Acocella
 Giuseppina, Giuliano Nicola, Caricato Antonia, Pati Maria Rosaria,
 Smeriglio Carlo, Colaci Anna Maria, Supino Emanuela, Barbuscia Maria
 Rosa, Ragona Angela, Gagliardo Ernesto, Sigona Giuseppe, Fragapane
 Ignazio, Landro Rosalia, Crescenzi Emilio, Moroni Lucia, Marino
 Eugenio, Colangelo Nicola, Campanile Serenella contro il Ministero
 della Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli studi di Milano e
 nei confronti di Calabro' Dina Piera e Consentino Rosa, per
 l'annullamento, con tutti gli atti preordinati conseguenziali e
 connessi:
      a) del provvedimento emesso in data 5 novembre 1993 dal
 Provveditore agli Studi di Milano, mediante il quale sono state
 aggiornate le graduatorie permanenti per le supplenze annuali nella
 Provincia di Milano, ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della
 Pubblica Istruzione n. 242 del 5 agosto 1993;
      b) in parte qua e per quanto occorra, degli atti di conferimento
 di supplenze annuali da parte del Provveditore agli Studi di Milano,
 allo stato non noti.
      I ricorrenti lamentano l'attribuzione della precedenza assoluta
 per il conferimento delle supplenze, di cui all'art. 8 della legge n.
 417/89, relativamente ad ogni classe di concorso, a coloro che
 risultano inseriti nelle graduatorie del concorso per titoli per la
 classe C520 (esercitazioni di pratica professionale), cui e'
 possibile accedere senza il superamento di esami e con il semplice
 possesso del diploma di scuola media superiore. Cio' ha determinato
 lo scavalcamento dei ricorrenti nella graduatoria provinciale
 permanente per il conferimento delle supplenze, aggiornata mediante
 l'atto sub a).
      Risulta inaccettabile interpretare letteralmente l'art. 8, terzo
 comma della legge n. 417/89 nel senso di accordare la precedenza
 assoluta ivi contemplata a tutti i docenti che abbiano ottenuto
 l'inserimento nella graduatoria per soli titoli, senza tener conto
 della corrispondenza tra classi di insegnamento. Infatti cio'
 contrasta con lo spirito della norma, che e' quello di avvantaggiare
 quei docenti che, per aver superato un concorso abilitante nella
 stessa classe di insegnamento, rivelano una maggior attitudine
 rispetto agli altri candidati non abilitati, anche al fine del
 conferimento delle supplenze. Inoltre l'interpretazione avversata,
 che accorda la suddetta precedenza assoluta a qualunque abilitato, si
 pone in contrasto col principio sotteso all'art. 1, quarto comma
 legge n. 244/91.
      Pertanto con la presente pubblicazione si notifica il ricorso a
 tutti i restanti beneficiari della suddetta precedenza assoluta,
 abilitati per la classe C520, controinteressati rispetto ai
 ricorrenti.
    Dott. proc. Paola Colombo.
M-7713 (A pagamento).
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