Progetto di fusione R.C. 18 Import-Export Gianni Cacace S.p.a. -
Industria Tessile C40 Moda Casa Gianni Cacace S.p.a. (in
liquidazione) e G.C.E.D. S.a.s. di Raffaele Cacace & C.
Le societa':
R.C. 18 Import-Export Gianni Cacace S.p.a., iscritta al registro
societa' del Tribunale di Napoli al n. 1961-bis/74, con sede legale
in Napoli alla via Pietro Colletta n. 12, con capitale sociale
di L. 13.747.530.000 interamente versato, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 00703780635;
Industria Tessile C40 Moda Casa Gianni Cacace S.p.a. (in
liquidazione), iscritta al registro societa' del Tribunale di Napoli
al n. 2005/79, con sede legale in Napoli alla via Pietro Colletta n.
12, capitale sociale di L. 5.300.000.000 interamente versato, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 01813660634;
G.C.E.D. S.a.s. di Raffaele Cacace & C., iscritta al registro
societa' del Tribunale di Napoli al n. 1943/79, con sede legale in
Napoli alla via Pietro Colletta n. 12, con capitale sociale di L.
720.000.000 interamente versato, codice fiscale e partita I.V.A. n.
01811240637,
dopo essersi date atto:
A) che si sono concluse le trattative per l'incorporazione della
Industria Tessile C40 Moda Casa Gianni Cacace S.p.a.' (in
liquidazione) e della G.C.D.E. S.a.s. di Raffaele Cacace & C. nella
R.C. 18 Import-Export Gianni Cacace S.p.a.;
B) che la incorporazione della societa' Industria Tessile C40
Moda Casa Gianni Cacace S.p.a. in liquidazione e' possibile in quanto
non si e' dato inizio alla distribuzione di attivo, come risulta
dalla dichiarazione del liquidatore sig. Giovanni Cacace;
C) che le motivazioni poste a base di tale fusione risiedono per
la societa' Industria Tessile C40 Moda Casa Gianni Cacace S.p.a. (in
liquidazione) nella prospettiva della riattivazione, e per le
societa' R.C. 18 Import-Export Gianni Cacace S.p.a. e G.C.E.D. S.a.s.
di Raffaele Cacace & C. nei vantaggi economici conseguenti alla
integrazione sinergica che si realizzera' attraverso l'unificazione
delle tre societa' operanti in settori tra loro complementari:
vantaggi economici che emergeranno sia sotto il profilo organizzativo
e gestionale sia sotto il profilo della eliminazione di
sovrapposizioni produttive e fiscali;
D) che la fusione avra' luogo sulla base dei rispettivi bilanci
di esercizio chiusi al 31 dicembre 1994;
E) che a tale fusione non si rende applicabile il secondo comma
dell'art. 2503-bis in quanto il prestito obbligazionario convertibile
emesso in data 18 novembre 1990 dalla societa' R.C. 18 Import-Export
Gianni Cacace S.p.a., e ancora risultante dal bilancio al 31 dicembre
1994 e' stato integralmente convertito in azioni mediante aumento del
capitale sociale da L. 7.747.530.000 a L. 13.747.530.000, come
risulta dalla attestazione depositata ed iscritta presso la
Cancelleria commerciale del Tribunale di Napoli in data 12 aprile
1995 con il n. 13012 e pubblicata sul Bursal in data 12 aprile 1995;
F) che trattandosi nel caso di specie di una fusione per
incorporazione nella quale i soci delle tre societa' partecipanti,
sono i medesimi per ciascuna di esse, ed in ognuna detengono una
quota di partecipazione proporzionalmente identica a quelle detenute
nelle altre due societa', non vi e' luogo ad indicazione ne' di
rapporto di cambio, ne' di modalita' di assegnazione delle azioni,
ne' di precisazione in ordine alla partecipazione agli utili, in
quanto la fusione avviene mediante il semplice annullamento dei
capitali delle due societa' incorporate;
G) che, stante l'evidente identita' di ratio fra l'art.
2504-quinquies e il caso di specie, poiche' entrambi sostanziano una
unicita' di possesso delle partecipazioni delle societa' incorporande
(nel caso dell'art. 2504-quinquies, attraverso la titolarita' del
capitale da parte della incorporante e nel caso di specie, attraverso
la titolarita' dei capitali nelle medesime proporzioni da parte degli
stessi soci delle tre societa') non si fa luogo alla relazione degli
amministratori previste dall'art. 2501-quater e alla relazione degli
esperti di cui all'art. 2501-quinquies, mancando, come precisato al
punto precedente, qualunque concambio e quindi la necessita' della
determinazione del relativo rapporto;
H) che, pur trattandosi di fusione eterogenea in quanto la
G.C.E.D. S.a.s. di Raffaele Cacace & C. appartiene alla specie delle
societa' di persone, non si rende neppure necessaria la redazione
della perizia di stima di cui all'art. 2498 del Codice civile, in
quanto non vi e' necessita' di valutare il patrimonio della societa'
di persone per poter poi ad esso proporzionare l'aumento di capitale
della societa' incorporante, poiche' nel caso di specie, come
chiarito ai punti F) e G) che precedono, non si fa luogo ad alcun
aumento di capitale.
Tanto premesso la R.C. 18 Import-Export Gianni Cacace S.p.a., la
Industria Tessile C40 Moda Casa Gianni Cacace S.p.a. (in
liquidazione) e la G.C.E.D. S.a.s. di Raffaele Cacace & C.,
convengono il progetto di fusione per incorporazione nella R.C.
18 Import-Export Gianni Cacace S.p.a. della Industria Tessile C40
Moda Casa Gianni Cacace S.p.a. in liquidazione e della G.C.E.D.
S.a.s. di Raffaele Cacace & C., sulla base dei rispettivi bilanci di
esercizio al 31 dicembre 1994.
Nell'osservanza dei seguenti patti:
I) la fusione avverra' mediante l'annullamento dell'intero
pacchetto azionario costituente il capitale della Industria Tessile
C40 Moda Casa Gianni Cacace S.p.a. in liquidazione e mediante
l'annullamento dell'intero capitale sociale della G.C.E.D. S.a.s. di
Raffaele Cacace & C., per i motivi esposti innanzi ai punti F) e G).
II) Viene allegato a questo progetto sub C) lo statuto vigente
della R.C. 18 Import-Export Gianni Cacace S.p.a. che non subisce
alcuna modificazione in conseguenza della fusione.
III) La fusione ha luogo sulla base dei bilanci di esercizio al
31 dicembre 1994, bilanci che restano allegati a questo progetto;
IV) La data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa'
incorporande saranno imputate al bilancio della incorporante, anche
ai fini delle imposte sui redditi, viene fissata al primo gennaio
1995.
V) Non esistono categorie di soci diversi da quelli ordinari,
pertanto non vi sono trattamenti riservati a particolari categorie.
VI Nessun vantaggio particolare viene riservato a favaore degli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
VII la societa' incorporante subentrera' in tutti i rapporti
attivi e passivi delle societa' incorporande dopo l'esecuzione
dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice
civile.
VIII Agli amministratori e al liquidatore delle societa'
partecipanti alla fusione vengono conferiti i piu' ampi poteri per:
operare i depositi, le iscrizioni e le pubblicazioni, ed in
genere per compiere tutti gli adempimenti conseguenti e successivi
sia alla deliberazione di fusione ex art. 2502 e seguenti del Codice
civile, sia all'atto di fusione, di cui agli articoli 2504 e seguenti
dello stesso codice;
apportare a questo progetto di fusione qualunque modifica od
integrazione, che fosse richiesta dall'Autorita' giudiziaria in sede
di omologazione delle deliberazioni che ciascuna societa' adottera'
per l'approvazione di esso ex art. 2502 del Codice civile;
intervenire nell'atto di fusione.
Il progetto di fusione innanzi riportato e' stato depositato
presso la Cancelleria commerciale del Tribunale di Napoli il 31
maggio 1995 ai nn. 17993-1961 bis/74, 17994-2005/79, 17995-1943/79.
p. R.C. 18 Import-Export Gianni Cacace S.p.a.:
Giovanni Cacace
p. Industria Tessile C40 Moda Casa Gianni Cacace S.p.a.
(in liquidazione)
Giovanni Cacace
p. G.C.E.D. S.a.s. di Raffaele Cacace & C.:
Raffaele Cacace
C-15924 (A pagamento).