TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO

(GU Parte Seconda n.228 del 29-9-1995)

    (Integrazione del contraddittorio)
      I dottori Parascandola Salvatore, Francica Manlio, Pugliese
 Daniela, Amato Caterina, Nicolo' Maria Grazia, Crea Paolo, Russo
 Francesco, Sidoti Angelo, Franzero Cattarin Maria Teresa, Morisani
 Paolo, Martino Demetrio, Rossi Vincenzo, Mitrano Anna, Palomba
 Claudio, Notaro Carlo, Perrotta Carmen, Pedone Mariella, Passaro
 Alfredo, Talani Domenico, D'Arienzo Francesco, Cafagna Donato,
 Fantauzzo Donatella, Staltari Concetta rappresentati e difesi
 dall'avv. Mario Sanino e dal dott. proc. Gianpaolo Ruggiero nel
 domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli n.
 180 hanno proposto ricorso (pendente presso la I Sezione del TAR con
 il numero di R.G. 12436/94) avverso il provvedimento non conosciuto
 del Ministero dell'interno con il quale sono stati promossi circa 280
 funzionari ora per allora, in applicazione dell'art. 51, legge 10
 ottobre 1986, n. 668.
    Nel ricorso si censurano:
      1) la violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241/90 per la
 mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
      2) la violazione dell'art. 66 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
 perche' non e' stato adottato alcun atto legislativo nonostante
 l'estensione del giudicato comportasse un aumento di spesa;
      3) la violazione dei principi in tema di limiti soggettivi del
 giudicato in quanto l'Amministrazione non ha esternato i motivi di
 pubblico interesse alla base della decisione di estendere il
 giudicato;
      4) la violazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 340 del 1982 per le modalita' con la quale e' stata
 attuata l'estensione. La promozione ora per allora ha comportato la
 valutazione di un servizio pregresso solo fittiziamente prestato
 nella carriera direttiva e di conseguenza la retrodatazione della
 promozione ha determinato la pretermissione dei ricorrenti pur avendo
 un'anzianita' di ruolo maggiore;
      5) con il quinto motivo di ricorso si e' sollevata questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 51 della legge 10 ottobre
 1986, n. 668 in relazione all'art. 97 della Costituzione che consente
 ai fini dell'accesso alle qualifiche superiori il riconoscimento del
 servizio prestato in carriere corrispondenti o inferiori della stessa
 amministrazione dell'interno e di altre amministrazioni statali,
 annullando cosi' le specifiche professionalita' maturate attraverso
 lo svolgimento di un servizio effettivo.
      Con decisione n. 1423/95 la I Sezione del TAR ha disposto
 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei
 controinteressati non intimati nel ricorso.
      In attuazione della suddetta pronuncia si notifica pertanto il
 presente avviso ai dott.ri Smecca Patrizia, Triestino Franca, Sinesio
 Angelo, Provolo Francesco, Serafini Roberta, Bussani Alberto, Guetta
 Giuseppe, Cannizzaro Raffaele, Cocco Franca, Bonanni Nicolino,
 Cinquegrani Emanuele, Carnevale Rosario, Ferzoco Vincenzo, Licoccia
 Anna, Crescitelli Carlo, Ciaramella Vittoria, Filippi Vincenza,
 Serafini Stefania, Ferracci Roberto, Incollingo Antonio, Srafini
 Paola, Aversa Pasquale, Diotallevi Anna Rita, Allegretto Gloria
 Sandra, Dini Cinzia, Lombardo Aldo, Ricciardi Tommaso, Ortolani
 Alessandro, Pani Maria Paola, Cassio Laura, Passerotti Mauro,
 Liverziani Dilva, Buono Antonella, Palmisani Patrizia, Matscher
 Marta, Malfi Salvatore, Camporota Alessandra, Mone Fernando, Priolo
 Giuseppe, Iuozzo Lorenzo, Rombola' Marzia, D'Alessandro Maria, Leone
 Tiziana, Becherucci Bruna, Orru' Giorgio, Parisi Gianfranco, Lucchese
 Giovanni, Rolli Iolanda, Contu Anna, Roccoberton Antonello, Prisco
 Giuseppina, Formicola Paolo, Contini Luigia, Lucchetti Pietro,
 Cassone Giuseppina, Guarneri Carmelina e Galati Rocco.
    Roma, 20 settembre 1995
    Avv. Mario Sanino.
S-20923 (A pagamento).
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