Soc. coop. per azioni a r.l. Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese Sede in Parabita, via Provinciale per Matino n. 5 Codice fiscale 02848590754 L'assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare Pugliese, riunitasi il 3 dicembre 1995 in seconda convocazione, ha approvato, tra l'altro, l'emissione di un Prestito Obbligazionario convertibile subordinato riservato ai Soci stessi regolato dal seguente regolamento del prestito obbligazionario. Art. 1. Importo e titoli - Prezzo di emissione: il Prestito Obbligazionario Banca Popolare Pugliese convertibile subordinato a tasso variabile 1996-2000 (di seguito denominato Prestito) di L. 55.750.750.000 e' costituito da un numero massimo di 5.575.075 obbligazioni del valore nominale unitario di L. 10.000 rappresentate da certiticati obbligazionari emessi in tagli da 2, 6, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 1500, obbligazioni che verranno emesse alla pari. I certiticati sono al portatore e non sono frazionabili. Su richiesta e dietro rimborso delle spese di emissione, i certificati possono essere raggruppati o frazionati nei tagli previsti ovvero essere trasformati in nominativi e viceversa. I certificati sono muniti di n. 10 cedole da utilizzare per la riscossione degli interessi, numerate progressivamente dal n. 1 (cedola 30 giugno 1996) al n. 10 (cedola 31 dicembre 2000). La prima cedola sara' conguagliata in relazione alla data di sottoscrizione dell'obbligazione. Art. 2. Durata: Il prestito avra' decorrenza 1 gennaio 1996 e per la parte non convertita, sara' rimborsato il 31 dicembre 2000, salvo quanto previsto dall'art. 7. Art. 3. Tasso di interesse: le obbligazioni fruttano un interesse sul valore nominale, pagabile in rate semestrali posticipate il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, senza deduzione di spese ed al netto delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 11. La prima cedola e' pagabile il 30 giugno 1996 e rappresenta gli interessi dalla data del versamento alla scadenza della cedola calcolata al tasso del 9,5%. Per i periodi successivi al primo, il tasso di interesse e' soggetto a revisione semestrale secondo i criteri appresso indicati: a) la prima meta' del tasso viene calcolata applicando la media aritmetica del tasso della lira interbancaria 3 mesi denaro del trimestre che precede di un mese la data di revisione; b) l'altra meta' e' calcolata in base al rendimento effettivo lordo annuo, rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di borsa per le obbligazioni emesse dal 1 gennaio 1974 dagli Istituti di Credito Mobiliare (Rendiob lordo), e relativo al trimestre che precede di un mese la data di revisione; c) il tasso risultante dal calcolo di cui sopra viene ridotto di uno spread pari a punti 1,5% e arrotondato ai 10 centesimi inferiori. La revisione del tasso sara' effettuata semestralmente nei mesi di giugno e di dicembre e sara' resa nota agli obbligazionisti mediante sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'ultima cedola e' pagabile il 31 dicembre 2000. Art. 4. Facolta' di conversione: ai portatori delle obbligazioni di cui al presente regolamento che facciano richiesta di conversione saranno attribuite azioni ordinarie della Banca Popolare Pugliese nella misura di n. tre azioni del valore nominale di L. 5.000 ciascuna ogni due obbligazioni possedute. Tale rapporto potra' essere modificato ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 5. Il corrispondente aumento di capitale al servizio del Prestito e' stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Banca Popolare Pugliese, tenutasi il 3 dicembre 1995. Detta delibera assembleare prevede quanto segue; A) la facolta' di conversione potra' essere esercitata a partire dal 1998 e sino al 2000, nel seguente modo: per un terzo nel 1998; per un terzo nel 1999; per un terzo nel 2000. Le richieste di conversione avanzate in uno degli anni predetti per un ammontare superiore al terzo individualmente spettante per quell'anno verranno soddisfatte prioritariamente per il terzo previsto; per la parte eccedente il terzo verra' riconosciuto il diritto di prelazione. Nell'ambito del terzo globalmente convertibile nel periodo si procedera', entro la scadenza prevista alla lettera B, a soddisfare integralmente o a riparto le richieste eccedenti il terzo individualmente spettante. Le obbligazioni non presentate per la conversione, o non convertite, continueranno a fruttare interessi fino al 31 dicembre 2000. B) le domande di conversione delle obbligazioni, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate, accompagnate dalle obbligazioni medesime, alla Banca Popolare Pugliese, dal 10 gennaio al 31 maggio del 1998, 1999 e 2000. Le azioni derivanti dalla conversione saranno emesse e quindi rese disponibili ai richiedenti entro il primo mese del semestre successivo alla data di presentazione della domanda di conversione; C) gli obbligazionisti che richiedessero la conversione sono vincolati da quanto previsto dal vigente statuto sociale; D) le azioni consegnate in conversione agli obbligazionisti avranno godimento dal 1 gennaio dell'esercizio in cui e' chiesta la conversione; Le obbligazioni consegnate per la conversione frutteranno interessi sino al 31 dicembre immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di conversione e dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza posteriore alla data di presentazione della domanda di conversione. L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti dovra' essere versato dall'obbligazionista contestualmente alla presentazione della domanda di conversione. Le azioni assegnate, per effetto della conversione, ad obbligazionisti non iscritti a libro Soci, godranno dei diritti patrimoniali riconosciuti ai Soci; l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali e' subordinato all'ammissione a Socio del titolare dell'azione. Tale ammissione e' regolata dagli artt. 8 e 9 dello Statuto Sociale, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 1 settembre 1993 n. 385; E) la Banca Popolare Pugliese provvedera' ad emettere le azioni sottoscritte in conversione, senza aggravio di spese e commissioni per l'obbligazionista, mettendole a disposizione degli aventi diritto presso le proprie filiali; in modo analogo provvedera' per i certificati obbligazionari riportanti il numero di obbligazioni residuate dopo la parziale conversione; F) nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dall'art. 5, e in qualunque caso in cui all'atto della conversione, all'obbligazionista spettasse un numero non intero di azioni, gli verranno consegnate azioni fino alla concorrenza del numero intero per eccesso, contro versamento in contanti del controvalore della parte frazionaria, valutata in base al prezzo di emissione dell'azione Banca Popolare Pugliese stabilito dalla piu' recente delibera del Consiglio di Amministrazione. Art. 5. Diritti degli obbligazionisti: la delibera dell'Assemblea Straordinaria prevede inoltre che, qualora la Banca Popolare Pugliese proceda, prima del 31 dicembre 2000, ad aumenti di capitale, si applichera' quanto disposto dagli artt. 2441 e 2420-bis del Codice civile. Art. 6. Ammortamento e rimborso: le obbligazioni rimaste in circolazione al 31 dicembre 2000 saranno rimborsate in un'unica soluzione in pari data. Il rimborso verra' effettuato, alla pari e senza alcuna deduzione per spese, contro consegna dei titoli. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data fissata per il loro rimborso. Art. 7. Facolta' di rimborso anticipato: previa autorizzazione della Banca d'Italia, la Banca Popolare Pugliese si riserva la facolta' di procedere al rimborso anticipato del Prestito trascorsi 18 mesi dalla data di emissione e con preavviso di almeno 1 mese. Il rimborso avverra' alla pari e senza alcuna deduzione di spese. Le obbligazioni interessate dal rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere a partire dalla data fissata per il rimborso stesso. Pertanto, i relativi titoli presentati per il rimborso dovranno essere muniti di tutte le cedole con scadenza successiva alla data stabilita per il rimborso e l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sara' trattenuto dall'importo da rimborsare. I portatori delle obbligazioni assoggettate al rimborso potranno richiedere alla Banca Popolare Pugliese, entro la data precisata nella relativa comunicazione, la conversione delle stesse in azioni della Banca Popolare Pugliese, alle condizioni di cui all'art. 4. Art. 8. Clausola di subordinazione: in caso di liquidazione della Banca Popolare Pugliese le obbligazioni di cui al presente Prestito saranno rimborsate solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati. Art. 9. Casse incaricate del servizio del prestito: il pagamento delle cedole scadute, le operazioni di conversione ed il rimborso delle obbligazioni, avranno luogo presso tutte le dipendenze della Banca Popolare Pugliese. Art. 10. Termini di prescrizione e decadenza: i diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione e' divenuta rimborsabile. Il diritto di conversione delle obbligazioni dovra' essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal precedente art. 4. Art. 11. Regime fiscale: ai sensi della vigente legge 25 novembre 1983, n. 649, gli interessi, i premi e gli altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento, sono soggetti alla ritenuta alla fonte (attualmente del 12,50%), con l'obbligo di rivalsa. Art. 12. Varie: tutte le comunicazioni della Banca Popolare Pugliese agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E` prevista la custodia amministrata gratuita dei titoli obbligazio- nari. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l'Istituto emittente e' competente il foro di Lecce. Per quanto altro non previsto dal presente regolamento si applicheranno le disposizioni di legge in vigore. p. Banca Popolare Pugliese Il presidente: Raffaele Caroli Casavola C-30536 (A pagamento).