BANCA POPOLARE PUGLIESE

(GU Parte Seconda n.296 del 20-12-1995)

    Soc. coop. per azioni a r.l.
    Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
    Sede in Parabita, via Provinciale per Matino n. 5
    Codice fiscale 02848590754
      L'assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare
 Pugliese, riunitasi il 3 dicembre 1995 in seconda convocazione, ha
 approvato, tra l'altro, l'emissione di un Prestito Obbligazionario
 convertibile subordinato riservato ai Soci stessi regolato dal
 seguente regolamento del prestito obbligazionario.
      Art. 1. Importo e titoli - Prezzo di emissione: il Prestito
 Obbligazionario Banca Popolare Pugliese convertibile subordinato a
 tasso variabile 1996-2000 (di seguito denominato Prestito) di L.
 55.750.750.000 e' costituito da un numero massimo di 5.575.075
 obbligazioni del valore nominale unitario di L. 10.000 rappresentate
 da certiticati obbligazionari emessi in tagli da 2, 6, 10, 20, 50,
 100, 500, 1000, 1500, obbligazioni che verranno emesse alla pari.
      I certiticati sono al portatore e non sono frazionabili. Su
 richiesta e dietro rimborso delle spese di emissione, i certificati
 possono essere raggruppati o frazionati nei tagli previsti ovvero
 essere trasformati in nominativi e viceversa.
      I certificati sono muniti di n. 10 cedole da utilizzare per la
 riscossione degli interessi, numerate progressivamente dal n. 1
 (cedola 30 giugno 1996) al n. 10 (cedola 31 dicembre 2000).
      La prima cedola sara' conguagliata in relazione alla data di
 sottoscrizione dell'obbligazione.
      Art. 2. Durata: Il prestito avra' decorrenza 1 gennaio 1996 e
 per la parte non convertita, sara' rimborsato il 31 dicembre 2000,
 salvo quanto previsto dall'art. 7.
      Art. 3. Tasso di interesse: le obbligazioni fruttano un
 interesse sul valore nominale, pagabile in rate semestrali
 posticipate il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, senza
 deduzione di spese ed al netto delle ritenute fiscali di cui al
 successivo art. 11.
      La prima cedola e' pagabile il 30 giugno 1996 e rappresenta gli
 interessi dalla data del versamento alla scadenza della cedola
 calcolata al tasso del 9,5%.
      Per i periodi successivi al primo, il tasso di interesse e'
 soggetto a revisione semestrale secondo i criteri appresso indicati:
      a) la prima meta' del tasso viene calcolata applicando la media
 aritmetica del tasso della lira interbancaria 3 mesi denaro del
 trimestre che precede di un mese la data di revisione;
      b) l'altra meta' e' calcolata in base al rendimento effettivo
 lordo annuo, rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia sulla base
 delle quotazioni di borsa per le obbligazioni emesse dal 1 gennaio
 1974 dagli Istituti di Credito Mobiliare (Rendiob lordo), e relativo
 al trimestre che precede di un mese la data di revisione;
      c) il tasso risultante dal calcolo di cui sopra viene ridotto di
 uno spread pari a punti 1,5% e arrotondato ai 10 centesimi inferiori.
      La revisione del tasso sara' effettuata semestralmente nei mesi
 di giugno e di dicembre e sara' resa nota agli obbligazionisti
 mediante sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    L'ultima cedola e' pagabile il 31 dicembre 2000.
      Art. 4. Facolta' di conversione: ai portatori delle obbligazioni
 di cui al presente regolamento che facciano richiesta di conversione
 saranno attribuite azioni ordinarie della Banca Popolare Pugliese
 nella misura di n. tre azioni del valore nominale di L. 5.000
 ciascuna ogni due obbligazioni possedute.
      Tale rapporto potra' essere modificato ai sensi di quanto
 previsto nel successivo articolo 5.
      Il corrispondente aumento di capitale al servizio del Prestito
 e' stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Banca Popolare
 Pugliese, tenutasi il 3 dicembre 1995.
    Detta delibera assembleare prevede quanto segue;
      A) la facolta' di conversione potra' essere esercitata a partire
 dal 1998 e sino al 2000, nel seguente modo:
    per un terzo nel 1998;
    per un terzo nel 1999;
    per un terzo nel 2000.
      Le richieste di conversione avanzate in uno degli anni predetti
 per un ammontare superiore al terzo individualmente spettante per
 quell'anno verranno soddisfatte prioritariamente per il terzo
 previsto; per la parte eccedente il terzo verra' riconosciuto il
 diritto di prelazione.
      Nell'ambito del terzo globalmente convertibile nel periodo si
 procedera', entro la scadenza prevista alla lettera B, a soddisfare
 integralmente o a riparto le richieste eccedenti il terzo
 individualmente spettante.
      Le obbligazioni non presentate per la conversione, o non
 convertite, continueranno a fruttare interessi fino al 31 dicembre
 2000.
      B) le domande di conversione delle obbligazioni, redatte su
 appositi moduli, dovranno essere presentate, accompagnate dalle
 obbligazioni medesime, alla Banca Popolare Pugliese, dal 10 gennaio
 al 31 maggio del 1998, 1999 e 2000. Le azioni derivanti dalla
 conversione saranno emesse e quindi rese disponibili ai richiedenti
 entro il primo mese del semestre successivo alla data di
 presentazione della domanda di conversione;
      C) gli obbligazionisti che richiedessero la conversione sono
 vincolati da quanto previsto dal vigente statuto sociale;
      D) le azioni consegnate in conversione agli obbligazionisti
 avranno godimento dal 1 gennaio dell'esercizio in cui e' chiesta la
 conversione;
      Le obbligazioni consegnate per la conversione frutteranno
 interessi sino al 31 dicembre immediatamente precedente la data di
 presentazione della domanda di conversione e dovranno essere munite
 di tutte le cedole aventi scadenza posteriore alla data di
 presentazione della domanda di conversione. L'ammontare delle cedole
 eventualmente mancanti dovra' essere versato dall'obbligazionista
 contestualmente alla presentazione della domanda di conversione.
      Le azioni assegnate, per effetto della conversione, ad
 obbligazionisti non iscritti a libro Soci, godranno dei diritti
 patrimoniali riconosciuti ai Soci; l'esercizio dei diritti diversi da
 quelli patrimoniali e' subordinato all'ammissione a Socio del
 titolare dell'azione. Tale ammissione e' regolata dagli artt. 8 e 9
 dello Statuto Sociale, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 1 settembre
 1993 n. 385;
      E) la Banca Popolare Pugliese provvedera' ad emettere le azioni
 sottoscritte in conversione, senza aggravio di spese e commissioni
 per l'obbligazionista, mettendole a disposizione degli aventi diritto
 presso le proprie filiali; in modo analogo provvedera' per i
 certificati obbligazionari riportanti il numero di obbligazioni
 residuate dopo la parziale conversione;
      F) nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dall'art. 5,
 e in qualunque caso in cui all'atto della conversione,
 all'obbligazionista spettasse un numero non intero di azioni, gli
 verranno consegnate azioni fino alla concorrenza del numero intero
 per eccesso, contro versamento in contanti del controvalore della
 parte frazionaria, valutata in base al prezzo di emissione
 dell'azione Banca Popolare Pugliese stabilito dalla piu' recente
 delibera del Consiglio di Amministrazione.
      Art. 5. Diritti degli obbligazionisti: la delibera
 dell'Assemblea Straordinaria prevede inoltre che, qualora la Banca
 Popolare Pugliese proceda, prima del 31 dicembre 2000, ad aumenti di
 capitale, si applichera' quanto disposto dagli artt. 2441 e 2420-bis
 del Codice civile.
      Art. 6. Ammortamento e rimborso: le obbligazioni rimaste in
 circolazione al 31 dicembre 2000 saranno rimborsate in un'unica
 soluzione in pari data.
      Il rimborso verra' effettuato, alla pari e senza alcuna
 deduzione per spese, contro consegna dei titoli. Le obbligazioni
 cesseranno di essere fruttifere alla data fissata per il loro
 rimborso.
      Art. 7. Facolta' di rimborso anticipato: previa autorizzazione
 della Banca d'Italia, la Banca Popolare Pugliese si riserva la
 facolta' di procedere al rimborso anticipato del Prestito trascorsi
 18 mesi dalla data di emissione e con preavviso di almeno 1 mese.
    Il rimborso  avverra' alla pari e senza alcuna deduzione di spese.
      Le obbligazioni interessate dal rimborso anticipato cesseranno
 di essere fruttifere a partire dalla data fissata per il rimborso
 stesso. Pertanto, i relativi titoli presentati per il rimborso
 dovranno essere muniti di tutte le cedole con scadenza successiva
 alla data stabilita per il rimborso e l'ammontare delle cedole
 eventualmente mancanti sara' trattenuto dall'importo da rimborsare.
      I portatori delle obbligazioni assoggettate al rimborso potranno
 richiedere alla Banca Popolare Pugliese, entro la data precisata
 nella relativa comunicazione, la conversione delle stesse in azioni
 della Banca Popolare Pugliese, alle condizioni di cui all'art. 4.
      Art. 8. Clausola di subordinazione: in caso di liquidazione
 della Banca Popolare Pugliese le obbligazioni di cui al presente
 Prestito saranno rimborsate solo dopo che siano soddisfatti tutti gli
 altri creditori non egualmente subordinati.
      Art. 9. Casse incaricate del servizio del prestito: il pagamento
 delle cedole scadute, le operazioni di conversione ed il rimborso
 delle obbligazioni, avranno luogo presso tutte le dipendenze della
 Banca Popolare Pugliese.
      Art. 10. Termini di prescrizione e decadenza: i diritti degli
 obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi,
 decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto
 concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui
 l'obbligazione e' divenuta rimborsabile.
      Il diritto di conversione delle obbligazioni dovra' essere
 esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal precedente
 art. 4.
      Art. 11. Regime fiscale: ai sensi della vigente legge 25
 novembre 1983, n. 649, gli interessi, i premi e gli altri frutti
 sulle obbligazioni di cui al presente regolamento, sono soggetti alla
 ritenuta alla fonte (attualmente del 12,50%), con l'obbligo di
 rivalsa.
      Art. 12. Varie: tutte le comunicazioni della Banca Popolare
 Pugliese agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non
 diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
      E` prevista la custodia amministrata gratuita dei titoli
 obbligazio-
    nari.
      Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di
 tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per qualsiasi
 controversia fra gli obbligazionisti e l'Istituto emittente e'
 competente il foro di Lecce.
      Per quanto altro non previsto dal presente regolamento si
 applicheranno le disposizioni di legge in vigore.
    p. Banca Popolare Pugliese
    Il presidente: Raffaele Caroli Casavola
C-30536 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.