BANCA POPOLARE VICENTINA
Societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Capogruppo del Gruppo Creditizio Banca Popolare Vicentina
Codice ABI e Gruppo Creditizio 5728.I
Sede legale in Vicenza, via Battaglione Framarin, 18
Capitale sociale int. vers. al 31-12-1995 L. 118.943.800.000
Iscritta presso il Tribunale di Vicenza al n. 2 reg. soc.
Codice fiscale e partita IVA 00204010243

(GU Parte Seconda n.30 del 6-2-1996)

      I soci della Banca Popolare Vicentina sono convocati in
 assemblea straordinaria per giovedi' 29 febbraio 1996 alle ore 15,
 presso la sede legale in Vicenza, via Battaglione Framarin, 18, per
 trattare il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di emissione alla pari di un prestito
 obbligazionario fino a un massimo di L. 400 miliardi, subordinato,
 parzialmente convertibile in azioni della Banca Popolare Vicentina,
 con esclusione del diritto di opzione fino ad un massimo di L. 146
 miliardi in relazione al progetto di acquisto del controllo della
 Banca Popolare di Castelfranco Veneto;
       2. Conseguente aumento del capitale sociale di massime L. 20
 miliardi al servizio esclusivo del prestito obbligazionario di cui al
 precedente punto;
     3. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.
 
      Qualora l'assemblea straordinaria di giovedi' 29 febbraio 1996
 non fosse valida per insufficienza del numero dei soci presenti
 previsto dall'art. 26 dello statuto, essa e' fin d'ora convocata in
 seconda convocazione per venerdi' 1. marzo 1996, alle ore 18, presso
 il Cinema Teatro Roma, str. Filippini, 5, in Vicenza con il medesimo
 ordine del giorno.
      A norma dell'art. 24 dello statuto hanno diritto di intervenire
 alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che
 risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed abbiano
 depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
 riunione, le azioni presso la sede legale o le dipendenze della
 societa'.
      E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
 che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. Le
 deleghe, compilate a norma di legge, valgono tanto per la prima che
 per la seconda convocazione e devono essere autenticate da un notaio,
 da dirigenti o da direttori delle filiali della banca.
    Ogni socio puo' rappresentare solo un altro socio.
     Vicenza, 15 gennaio 1996
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Giuseppe Nardini                    
                                                                      
A-60 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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