Atto di citazione Aldo Imparato, Valentino Ficini, Pietro De Gennaro, Ignazio D'Antoni, Maria Baiocco, Emilio Rea, Gianfranco Panitti, Gilberto Paris, Alfio Cutrona, Luigi Biagiotti, Giuseppe Teti, Flora Rossini, Cesare Bindi, Teresa Materazzo, Mario Di Pasquale, Emilio Veralli, Dante Di Claudio, Mario Vallera, Rosario Pirilli, Rosanna Schiavelli, Franco Mestichella, Andrea Gagliardo, Salvatore Serra, Giuseppe Alimonti, Domenico Di Rago, Marco Brandimarte nq di legale rapp.te della Edil Nova S.r.l., Aldo Paoloni nq di legale rapp.te de la Fama S.r.l., Ida Maria Caporizzo, Bruno Mestichella, res. in Roma ed ivi elett. dom.ti in via Crescenzio, 20, nello studio del dott. proc. Pierfrancesco Barone premesso che: gli esponenti fanno parte del Consorzio obbligatorio denominato Casal Monastero; il Consorzio avrebbe dovuto procedere alla costruzione di una condotta d'acqua a servizio dei singoli lotti, derivandola dall'acquedotto comunale o da eventuali sorgenti sotterranee; nel corso di trentasei anni di durata, a partire dalla sua costituzione, il Consorzio non ha mai realizzato, neppure parzialmente gli scopi istituzionali; a tal riguardo, giova sottolineare che a tutt'oggi i res.ti nel consorzio sono privi di fornitura idrica; come gia' precedentemente denunziato e' ormai impossibile ottenere da parte del Consorzio la costruzione nella zona di una rete idrica al servizio di tutti i consorziati; e' altresi' impossibile la prospettiva di un eventuale recupero del credito da parte dell'organo amministrativo dei consorzio nei confronti dei singoli consorziati, anche per la confusione giuridica relativa agli attuali criteri di determinazione del valore delle singole quote consortili, attesa la nullita' insanabile della delibera assembleare del 28 ottobre 1978 lesiva dei diritti individuali di ciascun consorziato, avendo modificato, senza l'unanimita' dei consensi, il titolo di appartenenza alla comunita' consortile; anche l'organo amministrativo' appare ormai privo di alcuna giuridica legittimazione all'esercizio dei propri compiti istituzionali, atteso che ha provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consortile soltanto con grave ritardo e, allorquando era ormai decaduto dall'incarico; cio' nonostante, il Consiglio di amministrazione continua a' ostacolare pervicacemente la realizzazione dei fini istituzionali, atteso che, attraverso la allegazione di inesistenti situazioni di pericolo, ha recentemente tentato di giustificare l'installazione di un cancello di chiusura per l'accesso principale alla strada consortile (V. Dante Maiano) al dissimulato fine di ostacolare la acquisizione di tale strada parte del Comune di Roma, circostanza che consentirebbe di allacciare una conduttura d'acqua alla fontanella gia' esistente; ancora, al fine di precostituirsi in sede assembleare maggioranze di comodo inesistenti, il Consiglio di amministrazione non ha esitato a dichiarare una superficie consortile di oltre 71 ettari, pari quasi al doppio di quella effettiva; pertanto anche l'assemblea consortile, ormai da tempo, ha adottato deliberazioni radicalmente nulle;quindi, tale consorzio non ha piu' ragione di esistere per comprovata impossibilita' di funzionamento degli organi e impossibilita' di conseguimento degli scopi sociali; neppure il piu' elementare servizio di manutenzione delle strade e' stato mai assicurato dal consorzio tutto cio' premesso, gli esponenti, citano: 1) Consorzio Casal Monastero con sede in Roma, via Nomentana km 13,200, in persona del presidente e legale rapp.te p.t.; 2) gli attuali membri del consorzio, in virtu' del titolo di proprieta' acquisito sulle rispettive unita' immobiliari ricadenti nella superficie estensiva del Consorzio Casal Monastero, a comparire avanti al Tribunale Civile di Roma, nella nota sede di via G. Cesare, 54/B, Sezione G.I. designandi, per l'udienza del 25 maggio 1996 ore di rito, invitando a costituirsi ritualmente nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, con la espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini comportera' le decadenze previste dall'art. 167 cpc, per ivi sentir accogliere tali conclusioni: piaccia all'Ill. Tribunale adito, accertare e dichiarare la radicale nullita' delle deliberazioni adottate dall'assemblea consortile a patire dal 1973, per i motivi di cui sopra, nonche' le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; in ogni caso accertare e dichiarare l'impossibilita' di funzionamento degli organi consortili ovvero la impossibilita' di conseguimento degli scopi statutari e per l'effetto dichiarare lo scioglimento del Consorzio Casal Monastero. Con il favore delle spese, competenze ed onorari, nei confronti di eventuali resistenti. Salvo il risarcimento dei danni. Dott. proc. Pierfrancesco Barone. C-3668 (A pagamento).