Elenco degli articoli dello Statuto Sociale modificati con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati delle cooperative Associate del 25 febbraio 1993. Art. 1. - E' costituito un Consorzio fra societa' cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio e ammissibili ai pubblici appalti ed enti cooperativi iscritti allo schedario generale della cooperazioe e ammissibili ai pubblici appalti, denominato: 'Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro - Cons. Coop.'. Gli Enti costituenti il consorzio saranno qui di seguito chiamati 'Cooperative ed Enti Cooperativi'. Art. 2. - Il Consorzio ha sede legale in Forli' e potra' istituire, su delibera del Consiglio di amministrazione, succursali, filiali, agenzie ed uffici in altre localita' del territorio nazionale e all'estero anche in collaborazione con altri organismi cooperativi. Art. 4. - Il Consorzio ha per oggetto l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri, di ogni e qualsiasi lavoro relativo a: costruzione di edifici civili e industriali, lavori in terra e murari in genere, opere in cemento armato, acquedotti, fognature, ponti, strade, autostrade, ferrovie, opere marittime, gallerie, silos, opere di bonifica, opere di metanizazione e ogni altro lavoro indicato nelle tabelle di classificazione previste dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57 sull'istituzione dell'Albo Nazionale dei Costruttori e sue modificazioni successive; produzioni industriali in genere, trasporti ed attivita' ausiliarie del traffico, attivita' di servizio in genere; concessioni per il finanziamento, per la progettazione, per la realizzazione e per la gestione di opere e servizi pubblici; ogni altra attivita' similare o complementare ed accessoria a quelle sopra elencate. Tali opere e attivita' potranno essere dislocate nel territorio nazionale e all'estero; dovranno essere affidate in esecuzione alle cooperative o enti cooperativi associati, oppure condotte direttamente anche in associazione con altre imprese pubbliche o private sia italiane che estere. Il Consorzio si propone quindi: a) di eseguire per mezzo dei soci le opere e forniture assunte; b) di provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di propri uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di progetti e preventivi dei lavori, afferenti a qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato; c) di contribuire nel modo piu' efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri Soci, in tutte le questioni che possono intervenire con gli enti pubblici e con i privati in ordine ai lavori assunti ed affidati per l'esecuzione; di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte produttive ed alle strutture aziendali dei soci; di prestare collaborazione ai soci nella formulazione e nella definizione dei programmi di sviluppo aziendale e del Movimento cooperativo; di facilitare il credito ai soci e ad eventuali organismi e societa' interessanti il Movimento cooperativo in genere, anche mediante concessioni di garanzia, quali avalli cambiari, fidejussioni ed altro sotto qualsiasi forma. Il Consorzio puo' svolgere, con indirizzo sociale e mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro si ponga al fine di diffondere i principi della cooperazione. Puo' quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie ed utili per il conseguimento e la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali. Il Consorzio si propone inoltre l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in enti e societa' sia cooperativi che privati allo scopo di conseguire i fini sociali e rafforzare il Movimento cooperativo. Il Consorzio con deliberazione dell'assemblea dei delegati, ma sempre nell'ambito dei propri scopi istituzionali, puo' intraprendere qualunque iniziativa di carattere industriale, commerciale o di servizio. Art. 6. - Possono fare parte del Consorzio, in numero illimitato, le societa' cooperative di produzione e lavoro, trasporti, servizi e gli enti cooperativi che siano legalmente costituiti, iscritti nei registri prefettizi, in conformita' alle norme di legge. Art. 7. - Le societa' cooperative e gli enti cooperativi che intendono consociarsi debbono presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere indicato: a) l'ammontare della quota che il richiedente intende sottoscrivere; b) la denominazione o ragione sociale, la sede o l'oggetto sociale, la durata; l'organo sociale che ha deliberato la domanda; il numero dei soci e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato; dichiarazione di conoscere ed accettare il presente. Statuto. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale aggiornato dalla data di presentazione della domanda; 2) certificato di iscrizione nel registro prefettizio, in conformita' alle norme di legge; 3) elenco dei componenti le cariche sociali; 4) estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione al Consorzio; 5) bilanci dell'ultimo triennio (solamente se la cooperativa o ente cooperativo e' costituito da oltre un triennio). Il Consiglio di Amministrazione del consorzio si riserva il diritto di chiedere altra documentazione o notizie che ritenga del caso. Sulla domanda decide il Consiglio di amministrazione che, in caso di non accoglimento, comunica anche i motivi della reiezione. Art. 8. - Ciascuna cooperativa od ente cooperativo, per consorziarsi, e' tenuto a sottoscrivere una quota almeno pari al 5% (cinque per cento) del proprio capitale sociale sottoscritto, aumentata di L. 1.000 (lire mille) per ogni socio. Comunque la quota sociale non potra' mai essere inferiore a L. 1.000.000 (lire unmilione) e potra' invece essere superiore a quella risultante dall'applicazione della proporzioni indicate nel 1. comma: in ogni caso la quota sociale andra' arrotondata per eccesso al milione successivo. Entro un mese dalla comunicazione della ammissione la cooperativa o ente cooperativo deve sottoscrivere la quota del capitale sociale e versarne almeno due decimi. Non ottemperandovi, l'ammissione si intende revocata ed il richiedente deve ripresentare la domanda. I restanti otto decimi saranno versati secondo le modalita' deliberate dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre facolta' di richiamare anticipatamente il capitale sottoscritto e non versato trattenendolo sui crediti dovuti alle cooperative a qualsiasi titolo. Al 31 dicembre 1995 ed alla scadenza di ogni quinquennio successivo, la quota sociale va ricalcolata, fermi restando i coefficienti di cui al 1. comma, sulla base del capitale sociale sottoscritto e del numero dei soci di ogni cooperativa consorziata a dette date. La differenza fra la quota sociale versata e quella dovuta sulla base del nuovo calcolo deve essere versata secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione, con facolta' per il Consorzio di trattenere l'importo sulle quote eventualmente dovute ai soci a qualsiasi titolo. Art. 13. - L'esclusione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dei soci che: a) non adempiano, tempestivamente, agli impegni ed agli obblighi previsti all'art. 8; danneggino gli interessi del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento; non rispettino le disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti adottati e le deliberazioni assunte dagli organi sociali del consorzio. Art. 15. - Il patrimonio sociale e' costituito: a) dalle quote conferite dalle cooperative promotrici, da ulteriori aumenti di quote e dalle quote delle cooperative che saranno ammesse successivamente; dal fondo di riserva legale; dal fondo di riserva straordinario, costituito con le modalita' di cui all'art. 18; da ogni altro fondo o accantonamento costituito per scopi di propaganda, mutualita' e promozione cooperativa, nella misura e con le modalita' previste dalla legge. Art. 17. - Le riserve ordinarie e straordinarie non-possono essere ripartite fra i soci ne' durante la vita del Consorzio ne' all'atto dello scioglimento. Art. 18. - L'esercizio sociale va dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonche' redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformita' con il carattere cooperativo della societa'. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli: a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 dicembre 1977, n. 904; b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) e comunque nella misura stabilita per legge; una eventuale quota da distribuire ai soci, quale dividendo, in misura non superiore alla ragione dell'interesse consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato; un'eventuale quota od aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti conseguiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; quanto residua al fondo di riserva straordinaria. L'assemblea puo' sempre deliberare, con deroga alle disposizioni dei commi precedenti, e fatta salva la destinazione di cui al punto b), che tutti gli utili vengano devoluti al fondo di riserva ordinaria indivisibile. Art. 26. - Consiglio di amministrazione: Il Consiglio di amministrazione si compone di non meno di 5 (cinque) e non piu' di 25 (venticinque) membri eletti dall'assemblea ordinaria e scelti fra i delegati, purche' soci di cooperative consorziate. Il Consiglio elegge, nel suo seno, il presidente ed uno o piu', vice presidenti. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione ma assumono gli obblighi e le responsabilita' di cui agli articoli 2373, 2392 e 2394 del Codice civile. Su deliberazione dell'assemblea ordinaria puo' essere loro corrisposta una medaglia di presenza per ogni adunanza del Consiglio a cui partecipano. Su deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, possono essere stabilite remunerazioni a quegli amministratori investiti di particolari incarichi e fatto salvo quanto detto al successivo art. 31. Art. 28. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno almeno una volta ogni due mesi o' ne facciano richiesta almeno 1/3 dei membri, oppure il Collegio sindacale. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Trattandosi di argomenti riguardanti persone o quando 1/5 dei consiglieri presenti ne faccia richiesta, la votazione avra' luogo a scrutinio segreto. Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal presidente e spedito al domicilio dei consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta con telegramma, telex o telefax da spedire al domicilio dei consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata. Art. 29. - Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per statuto e' espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale del consorzio e sulle sue attivita', formula i regolamenti interni, nomina e revoca il presidente, il vice o i vice presidenti. Inoltre, ed a titolo esemplificativo: a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni; b) formula i bilanci preventivo e consuntivo ed i programmi di attivita' da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati; c) delibera la partecipazione per conto delle consorziate ad aste pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facolta' di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti; stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni altro genere inerenti all'attivita' consortile; conferisce procure generali e speciali ai membri del Consiglio di amministrazione ed a dipendenti del consorzio, ferme restando le facolta' attribuite al presidente e ai vice presidenti del Consiglio; assume e licenzia il personale del consorzio, fissandone le mansioni e retribuzioni; da' l'adesione del consorzio agli enti ed organismi previsti dell'art. 5; istituisce succursali, filiali, agenzie ed uffici, ove necessario, per migliorare l'attivita' consortile in favore dei soci; delibera l'ammissione dei soci e i criteri di richiamo delle quote di capitale da versare, nonche' il loro recesso, la loro decadenza ed esclusione; l) delibera l'impegno dei fondi sociali e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare; puo' nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilendone le mansioni; delibera sull'organico e puo' nominare comitati di direzione, nonche' responsabili di ogni ordine e grado e comitati dei servizi. Potra' inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli, concedere pegni, fidejussoni a cooperative consorziate, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche anche senza la estinzione del relativo credito garantito od intimato e qualsiasi altro annotamento ipotecario, rinunciate ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilita', compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato. Il Consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento riguardante il consorzio che gli venga sottoposto dal presidente e dal comitato esecutivo e che non sia riservato all'assemblea dei delegati. Art. 31. - Presidente: La rappresentanza del consorzio e la firma sociale spettano al presidente del Consiglio di amministrazione. Il presidente e' autorizzato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto del consorzio, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Ha la rappresentanza della societa' in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado e giurisdizione. In caso di assenza od impedimento, anche temporanei, del presidente, tutte le di lui attribuzioni spettano al vice presidente indicato dal Consiglio qualora i vice presidenti siano piu' di uno. Il presidente ha facolta' di nominare, in caso di urgenza, avvocati e procuratori speciali conferendo agli stessi i relativi mandati e procure. Il trattamento giuridico-economico del presidente sara' deliberato dal Consiglio di amministrazione. Art. 33. - Collegio dei sindaci: Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, anche fra i non delegati. L'assemblea nomina il presidente del Collegio sindacale e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci valevole per tutta la durata del loro ufficio. Le attribuzioni del Collegio sindacale sono quelle previste dal Codice civile per i sindaci dei societa' cooperative. Il Collegio sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il carattere cooperativo della societa'. Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi, esso verra' surrogato secondo le norme dell'art. 2401 del Codice civile. Art. 37. - In caso di scioglimento del consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato, nonche' i dividendi eventualmente maturati, di cui al 1. comma, lettera c, dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Salo 14 dicembre 1947, n.1577 e successive modificazioni, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo sulla cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. In caso di controversie decide il Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative. Art. 40. - Per quanto non e' previsto nel presente statuto e per quanto concerne i rapporti del consorzio con i terzi, valgono le disposizioni previste dal Codice civile, dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e relativo regolamento approvato con decreto 12 febbraio 1911, n. 278, dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127, dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra disposizione di legge in materia. S-16049 (A pagamento).