CONSORZIO FRA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
CONS. COOP.
Forli', via Aquileia n. 1

(GU Parte Seconda n.146 del 24-6-1996)

 Elenco degli articoli dello Statuto Sociale modificati con delibera  
dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati delle cooperative Associate 
                        del 25 febbraio 1993.                         
                                                                      
      Art. 1. - E' costituito un Consorzio fra societa' cooperative di
 produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio e ammissibili
 ai pubblici appalti ed enti cooperativi iscritti allo schedario
 generale della cooperazioe e ammissibili ai pubblici appalti,
 denominato: 'Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro - Cons.
 Coop.'.
      Gli Enti costituenti il consorzio saranno qui di seguito
 chiamati 'Cooperative ed Enti Cooperativi'.
      Art. 2. - Il Consorzio ha sede legale in Forli' e potra'
 istituire, su delibera del Consiglio di amministrazione, succursali,
 filiali, agenzie ed uffici in altre localita' del territorio
 nazionale e all'estero anche in collaborazione con altri organismi
 cooperativi.
      Art. 4. - Il Consorzio ha per oggetto l'assunzione da persone
 fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone
 giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia
 italiani che esteri, di ogni e qualsiasi lavoro relativo a:
       costruzione di edifici civili e industriali, lavori in terra e
 murari in genere, opere in cemento armato, acquedotti, fognature,
 ponti, strade, autostrade, ferrovie, opere marittime, gallerie,
 silos, opere di bonifica, opere di metanizazione e ogni altro lavoro
 indicato nelle tabelle di classificazione previste dalla legge 10
 febbraio 1962, n. 57 sull'istituzione dell'Albo Nazionale dei
 Costruttori e sue modificazioni successive;
       produzioni industriali in genere, trasporti ed attivita'
 ausiliarie del traffico, attivita' di servizio in genere;
       concessioni per il finanziamento, per la progettazione, per la
 realizzazione e per la gestione di opere e servizi pubblici;
       ogni altra attivita' similare o complementare ed accessoria a
 quelle sopra elencate.
 
      Tali opere e attivita' potranno essere dislocate nel territorio
 nazionale e all'estero; dovranno essere affidate in esecuzione alle
 cooperative o enti cooperativi associati, oppure condotte
 direttamente anche in associazione con altre imprese pubbliche o
 private sia italiane che estere.
    Il Consorzio si propone quindi:
     a) di eseguire per mezzo dei soci le opere e forniture assunte;
       b) di provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di
 propri uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di
 progetti e preventivi dei lavori, afferenti a qualsiasi tipo di
 appalto pubblico o privato;
       c) di contribuire nel modo piu' efficace alla conduzione
 tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la
 dovuta assistenza ai propri Soci, in tutte le questioni che possono
 intervenire con gli enti pubblici e con i privati in ordine ai lavori
 assunti ed affidati per l'esecuzione;
       di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte
 produttive ed alle strutture aziendali dei soci;
       di prestare collaborazione ai soci nella formulazione e nella
 definizione dei programmi di sviluppo aziendale e del Movimento
 cooperativo;
       di facilitare il credito ai soci e ad eventuali organismi e
 societa' interessanti il Movimento cooperativo in genere, anche
 mediante concessioni di garanzia, quali avalli cambiari, fidejussioni
 ed altro sotto qualsiasi forma.
 
      Il Consorzio puo' svolgere, con indirizzo sociale e
 mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra
 elencati e quant'altro si ponga al fine di diffondere i principi
 della cooperazione.
      Puo' quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le
 operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,
 industriale, finanziaria, necessarie ed utili per il conseguimento e
 la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali.
      Il Consorzio si propone inoltre l'assunzione di interessenze,
 quote, partecipazioni anche azionarie in enti e societa' sia
 cooperativi che privati allo scopo di conseguire i fini sociali e
 rafforzare il Movimento cooperativo.
      Il Consorzio con deliberazione dell'assemblea dei delegati, ma
 sempre nell'ambito dei propri scopi istituzionali, puo' intraprendere
 qualunque iniziativa di carattere industriale, commerciale o di
 servizio.
      Art. 6. - Possono fare parte del Consorzio, in numero
 illimitato, le societa' cooperative di produzione e lavoro,
 trasporti, servizi e gli enti cooperativi che siano legalmente
 costituiti, iscritti nei registri prefettizi, in conformita' alle
 norme di legge.
      Art. 7. - Le societa' cooperative e gli enti cooperativi che
 intendono consociarsi debbono presentare domanda scritta al Consiglio
 di amministrazione.
      Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve
 essere indicato:
       a) l'ammontare della quota che il richiedente intende
 sottoscrivere;
       b) la denominazione o ragione sociale, la sede o l'oggetto
 sociale, la durata;
     l'organo sociale che ha deliberato la domanda;
       il numero dei soci e l'ammontare del capitale sociale
 sottoscritto e di quello versato;
     dichiarazione di conoscere ed accettare il presente. Statuto.
 
    La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
       1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto
 sociale aggiornato dalla data di presentazione della domanda;
       2) certificato di iscrizione nel registro prefettizio, in
 conformita' alle norme di legge;
     3) elenco dei componenti le cariche sociali;
       4) estratto della delibera dell'organo sociale competente che
 ha deciso l'adesione al Consorzio;
       5) bilanci dell'ultimo triennio (solamente se la cooperativa o
 ente cooperativo e' costituito da oltre un triennio).
 
      Il Consiglio di Amministrazione del consorzio si riserva il
 diritto di chiedere altra documentazione o notizie che ritenga del
 caso. Sulla domanda decide il Consiglio di amministrazione che, in
 caso di non accoglimento, comunica anche i motivi della reiezione.
      Art. 8. - Ciascuna cooperativa od ente cooperativo, per
 consorziarsi, e' tenuto a sottoscrivere una quota almeno pari al 5%
 (cinque per cento) del proprio capitale sociale sottoscritto,
 aumentata di L. 1.000 (lire mille) per ogni socio.
      Comunque la quota sociale non potra' mai essere inferiore a L.
 1.000.000 (lire unmilione) e potra' invece essere superiore a quella
 risultante dall'applicazione della proporzioni indicate nel 1. comma:
 in ogni caso la quota sociale andra' arrotondata per eccesso al
 milione successivo. Entro un mese dalla comunicazione della
 ammissione la cooperativa o ente cooperativo deve sottoscrivere la
 quota del capitale sociale e versarne almeno due decimi. Non
 ottemperandovi, l'ammissione si intende revocata ed il richiedente
 deve ripresentare la domanda.
      I restanti otto decimi saranno versati secondo le modalita'
 deliberate dal Consiglio di amministrazione.
      Il Consiglio di amministrazione ha inoltre facolta' di
 richiamare anticipatamente il capitale sottoscritto e non versato
 trattenendolo sui crediti dovuti alle cooperative a qualsiasi titolo.
      Al 31 dicembre 1995 ed alla scadenza di ogni quinquennio
 successivo, la quota sociale va ricalcolata, fermi restando i
 coefficienti di cui al 1. comma, sulla base del capitale sociale
 sottoscritto e del numero dei soci di ogni cooperativa consorziata a
 dette date.
      La differenza fra la quota sociale versata e quella dovuta sulla
 base del nuovo calcolo deve essere versata secondo le modalita'
 stabilite dal Consiglio di amministrazione, con facolta' per il
 Consorzio di trattenere l'importo sulle quote eventualmente dovute ai
 soci a qualsiasi titolo.
      Art. 13. - L'esclusione e' deliberata dal Consiglio di
 amministrazione nei confronti dei soci che:
       a) non adempiano, tempestivamente, agli impegni ed agli
 obblighi previsti all'art. 8;
       danneggino gli interessi del Consorzio compiendo atti che ne
 pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
       non rispettino le disposizioni del presente Statuto, di
 eventuali regolamenti adottati e le deliberazioni assunte dagli
 organi sociali del consorzio.
 
    Art. 15. - Il patrimonio sociale e' costituito:
       a) dalle quote conferite dalle cooperative promotrici, da
 ulteriori aumenti di quote e dalle quote delle cooperative che
 saranno ammesse successivamente;
     dal fondo di riserva legale;
       dal fondo di riserva straordinario, costituito con le modalita'
 di cui all'art. 18;
       da ogni altro fondo o accantonamento costituito per scopi di
 propaganda, mutualita' e promozione cooperativa, nella misura e con
 le modalita' previste dalla legge.
 
      Art. 17. - Le riserve ordinarie e straordinarie non-possono
 essere ripartite fra i soci ne' durante la vita del Consorzio ne'
 all'atto dello scioglimento.
      Art. 18. - L'esercizio sociale va dal 1. gennaio al 31 dicembre
 di ogni anno.
      Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di
 amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con il conto
 dei profitti e delle perdite da compilarsi con criteri di oculata
 prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonche'
 redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere
 specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale
 per il conseguimento degli scopi statutari in conformita' con il
 carattere cooperativo della societa'.
      L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione
 degli utili netti annuali destinandoli:
       a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva
 ordinaria, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma sia
 durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento,
 anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della
 legge 16 dicembre 1977, n. 904;
       b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
 cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) e comunque nella
 misura stabilita per legge;
       una eventuale quota da distribuire ai soci, quale dividendo, in
 misura non superiore alla ragione dell'interesse consentito dalle
 leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai
 fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
       un'eventuale quota od aumento gratuito del capitale sociale
 sottoscritto e versato nei limiti conseguiti dalle leggi in materia
 per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
     quanto residua al fondo di riserva straordinaria.
 
      L'assemblea puo' sempre deliberare, con deroga alle disposizioni
 dei commi precedenti, e fatta salva la destinazione di cui al punto
 b), che tutti gli utili vengano devoluti al fondo di riserva
 ordinaria indivisibile.
      Art. 26. - Consiglio di amministrazione: Il Consiglio di
 amministrazione si compone di non meno di 5 (cinque) e non piu' di 25
 (venticinque) membri eletti dall'assemblea ordinaria e scelti fra i
 delegati, purche' soci di cooperative consorziate.
      Il Consiglio elegge, nel suo seno, il presidente ed uno o piu',
 vice presidenti.
      I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre
 anni e sono rieleggibili.
      Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare
 cauzione ma assumono gli obblighi e le responsabilita' di cui agli
 articoli 2373, 2392 e 2394 del Codice civile.
      Su deliberazione dell'assemblea ordinaria puo' essere loro
 corrisposta una medaglia di presenza per ogni adunanza del Consiglio
 a cui partecipano.
      Su deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il
 parere del Collegio sindacale, possono essere stabilite remunerazioni
 a quegli amministratori investiti di particolari incarichi e fatto
 salvo quanto detto al successivo art. 31.
      Art. 28. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni
 qualvolta il presidente lo ritenga opportuno almeno una volta ogni
 due mesi o' ne facciano richiesta almeno 1/3 dei membri, oppure il
 Collegio sindacale.
      Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei
 componenti del Consiglio; le deliberazioni sono prese a maggioranza
 di voti dei presenti. Trattandosi di argomenti riguardanti persone o
 quando 1/5 dei consiglieri presenti ne faccia richiesta, la votazione
 avra' luogo a scrutinio segreto.
      Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso
 diramato dal presidente e spedito al domicilio dei consiglieri almeno
 sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di
 urgenza, la convocazione puo' essere fatta con telegramma, telex o
 telefax da spedire al domicilio dei consiglieri almeno 24 ore prima
 dell'ora fissata.
      Art. 29. - Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu'
 ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo
 quanto per legge o per statuto e' espressamente riservato
 all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale del consorzio e sulle
 sue attivita', formula i regolamenti interni, nomina e revoca il
 presidente, il vice o i vice presidenti.
    Inoltre, ed a titolo esemplificativo:
       a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle
 deliberazioni;
       b) formula i bilanci preventivo e consuntivo ed i programmi di
 attivita' da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati;
       c) delibera la partecipazione per conto delle consorziate ad
 aste pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concorso, alle
 trattative private con facolta' di sottoscrivere e presentare offerte
 e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni
 altra clausola, stipulando i relativi contratti;
       stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni altro
 genere inerenti all'attivita' consortile;
       conferisce procure generali e speciali ai membri del Consiglio
 di amministrazione ed a dipendenti del consorzio, ferme restando le
 facolta' attribuite al presidente e ai vice presidenti del Consiglio;
       assume e licenzia il personale del consorzio, fissandone le
 mansioni e retribuzioni;
       da' l'adesione del consorzio agli enti ed organismi previsti
 dell'art. 5;
       istituisce succursali, filiali, agenzie ed uffici, ove
 necessario, per migliorare l'attivita' consortile in favore dei soci;
       delibera l'ammissione dei soci e i criteri di richiamo delle
 quote di capitale da versare, nonche' il loro recesso, la loro
 decadenza ed esclusione;
       l) delibera l'impegno dei fondi sociali e tutte le operazioni
 di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare;
       puo' nominare direttori tecnici e direttori dei lavori,
 stabilendone le mansioni;
       delibera sull'organico e puo' nominare comitati di direzione,
 nonche' responsabili di ogni ordine e grado e comitati dei servizi.
 
      Potra' inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli,
 concedere pegni, fidejussoni a cooperative consorziate, consentire
 trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e
 restrizioni di ipoteche anche senza la estinzione del relativo
 credito garantito od intimato e qualsiasi altro annotamento
 ipotecario, rinunciate ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i
 competenti conservatori da ogni responsabilita', compiere qualsiasi
 operazione presso gli uffici del debito pubblico e presso ogni altro
 ufficio pubblico o privato.
      Il Consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento
 riguardante il consorzio che gli venga sottoposto dal presidente e
 dal comitato esecutivo e che non sia riservato all'assemblea dei
 delegati.
      Art. 31. - Presidente: La rappresentanza del consorzio e la
 firma sociale spettano al presidente del Consiglio di
 amministrazione.
      Il presidente e' autorizzato a riscuotere da qualsiasi pubblica
 amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto del consorzio,
 pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone
 liberatoria quietanza.
      Ha la rappresentanza della societa' in giudizio, sia attiva che
 passiva, davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa e
 in qualunque grado e giurisdizione.
      In caso di assenza od impedimento, anche temporanei, del
 presidente, tutte le di lui attribuzioni spettano al vice presidente
 indicato dal Consiglio qualora i vice presidenti siano piu' di uno.
 Il presidente ha facolta' di nominare, in caso di urgenza, avvocati e
 procuratori speciali conferendo agli stessi i relativi mandati e
 procure.
      Il trattamento giuridico-economico del presidente sara'
 deliberato dal Consiglio di amministrazione.
      Art. 33. - Collegio dei sindaci: Il Collegio dei sindaci dura in
 carica tre anni e si compone di tre membri effettivi e di due
 supplenti eletti dall'assemblea, anche fra i non delegati.
      L'assemblea nomina il presidente del Collegio sindacale e
 delibera il compenso annuo spettante ai sindaci valevole per tutta la
 durata del loro ufficio.
      Le attribuzioni del Collegio sindacale sono quelle previste dal
 Codice civile per i sindaci dei societa' cooperative.
      Il Collegio sindacale deve riferire specificatamente
 all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il
 conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il carattere
 cooperativo della societa'.
      Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a
 cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi, esso verra' surrogato
 secondo le norme dell'art. 2401 del Codice civile.
      Art. 37. - In caso di scioglimento del consorzio, l'intero
 patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed
 eventualmente rivalutato, nonche' i dividendi eventualmente maturati,
 di cui al 1. comma, lettera c, dell'art. 26 del decreto legislativo
 del Capo provvisorio dello Salo 14 dicembre 1947, n.1577 e successive
 modificazioni, deve essere devoluto al fondo mutualistico di
 promozione e sviluppo sulla cooperazione di cui all'art. 11 della
 legge 31 gennaio 1992, n. 59.
      In caso di controversie decide il Ministero del lavoro e della
 previdenza sociale d'intesa con quelli per le finanze e per il
 tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.
      Art. 40. - Per quanto non e' previsto nel presente statuto e per
 quanto concerne i rapporti del consorzio con i terzi, valgono le
 disposizioni previste dal Codice civile, dalla legge 25 giugno 1909,
 n. 422 e relativo regolamento approvato con decreto 12 febbraio 1911,
 n. 278, dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla legge 17
 febbraio 1971, n. 127, dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
 successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra
 disposizione di legge in materia.
S-16049 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.