Articoli dello statuto del Consorzio Cooperative Costruzioni
modificati con delibera dell'assemblea straordinaria dei delegati del
14 maggio 1992
TITOLO I
Costituzione - Sede - Durata - Scopo - Oggetto
Art. 1. - Fra Cooperative di produzione e lavoro e' costituito,
ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, del regolamento 12
febbraio 1911, n. 278 e loro successive modificazioni un consorzio
denominato 'Consorzio Cooperative Costruzioni'.
Il consorzio ha sede legale in Bologna e potra' istituire, su
deliberazione del Consiglio di amministrazione, succursali, filiali,
agenzie ed uffici, anche in altre localita' del territorio nazionale
ed estero.
Art. 2. - Il consorzio avra' durata fino al 31 del mese di
dicembre dell'anno 2150 e potra' essere prorogato dall'assemblea
straordinaria dei delegati degli enti associati.
Art. 3. - Il consorzio, come organismo di servizio per le
associate, puo', senza finalita' speculative, sia in Italia che
all'estero, singolarmente o in associazione temporanee d'impresa o in
altra forma:
a) assumere, da amministrazioni statali anche autonome, da
province, da comuni e da qualsiasi ente pubblico, nonche' da privati,
l'appalto o la concessione di progettazione c/o di costruzione di
opere di qualsiasi genere, quali quelle di bonifica, stradali,
edilizie, ferroviarie, industriali, ecc. per farle eseguire dalle
cooperative consorziate;
assumere, dagli stessi soggetti di cui sopra, la gestione di
servizi privati, pubblici o di pubblico interesse, quali quelli
inerenti i parcheggi, gli acquedotti, i gasdotti, le discariche ecc.
per farla eseguire dalle cooperative consorziate.
Tuttavia, quando particolari esigenze di ordine
tecnico-produttivo finanziario lo richiedano, ma comunque sempre in
armonia con il fine principale di promozione e sviluppo delle
associate e previa deliberazione per oggetto specifico del proprio
Consiglio di amministrazione, il consorzio puo' ricorrere
all'esecuzione diretta o con terzi;
b) svolgere ogni altra attivita' similare o complementare od
accessoria rispetto a quelle sopra elencate come servizio alle
associate, compresi i servizi inerenti l'approvvigionamento delle
associate di quanto necessita loro per l'esecuzione e gestione delle
opere.
Il consorzio, si propone altresi':
a) di regolare fra i soci, a mezzo di assegnazione, la
esecuzione dei lavori, opere e forniture assunte;
di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte
produttive ed alle strutture aziendali dei soci;
di provvedere in collaborazione con i soci, a mezzo uffici
tecnici ed amministrativi alla compilazione di progetti e preventivi
di lavori afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato;
d) di contribuire nel modo piu' efficace alla conduzione
tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la
dovuta assistenza ai propri soci, in tutte le questioni che possono
intervenire con gli enti pubblici e con i privati in ordine ai lavori
assunti ed affidati per l'esecuzione;
e) di facilitare il credito ai soci, mediante anticipazione su
lavori, fidejussioni ed avalli;
di prestare collaborazione ai soci nella formulazione di
programmi aziendali di commessa e di cantiere.
Il consorzio puo' svolgere, con indirizzo mutualistico,
qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati e quanto
altro si ponga al fine di diffondere i principi della cooperazione
mutualistica.
Puo' quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,
industriale, finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione
degli scopi e delle attivita' sociali.
Il consorzio puo' inoltre dare l'adesione ad enti ed organismi
economici e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il
movimento cooperativo ed a potenziare e coordinare le attivita'
mutualistiche.
Il consorzio, con deliberazione dell'assemblea dei delegati, ma
sempre nell'ambito dei propri scopi istituzionali, puo' intraprendere
qualunque iniziativa di carattere industriale, commerciale o di
servizio.
TITOLO II
Soci
Art. 6. - Le societa' cooperative e gli enti cooperativi che
intendono consorziarsi, debbono presentare domanda scritta al
Consiglio di amministrazione.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve
essere indicato, con riferimento al richiedente:
a) l'ammontare di capitale che intende sottoscrivere;
la denominazione o ragione sociale, la sede e l'oggetto
sociale, la durata;
c) l'organo sociale che ha deliberato la domanda;
il numero dei soci e l'ammontare del capitale sociale
sottoscritto e di quello versato alla data della domanda e al termine
del semestre precedente.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto
sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;
2) certificato di iscrizione nel registro prefettizio o nello
schedario generale della cooperazione;
3) elenco dei componenti le cariche sociali;
4) estratto della delibera dell'organo sociale competente che
ha deciso l'adesione al consorzio.
Il Consiglio di amministrazione del consorzio si riserva il
diritto di chiedere altra documentazione o notizie che ritenga
necessarie.
Sulla domanda decide il Consiglio di amministrazione che, in
caso di non accoglimento, comunica anche i motivi della reiezione.
Art. 7. - Ciascuna cooperativa od ente cooperativo, per
consorziarsi, e' tenuto a sottoscrivere almeno una quota pari all' 1
% (uno per cento) del proprio capitale sociale sottoscritto aumentata
di L. 1.000 (lire mille) per ogni socio. Le frazioni di 1.000 vanno
arrotondate per eccesso.
Comunque la quota sociale non potra' mai essere inferiore a L.
1.000.000 (lire unmilione).
Entro un mese dalla data di ammissione, la cooperativa o l'ente
cooperativo deve versare la quota del capitale sociale sottoscritta.
Non ottemperandovi, l'ammissione si intende revocata ed il
richiedente deve ripresentare la domanda.
Al 1. gennaio 1993 ed alla scadenza di ogni quinquennio
successivo, la quota di ciascuna associata va ricalcolata:
1) con i criteri di cui al 1. comma ma con i valori di
riferimento aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente;
2) con l'adozione di un ulteriore parametro, determinato e
disciplinato, con apposito regolamento, dall'assemblea dei delegati e
comunque, ancorato all'ammontare dei lavori consorziati assegnatile.
La quota di capitale sociale di ogni singola associata non
potra' essere inferiore al piu' elevato tra i due importi risultanti
dall'applicazione dei criteri di ricalcolo di cui ai punti 1) e 2).
La differenza tra la quota sociale versata e quella dovuta sulla
base del nuovo calcolo deve essere versata entro l'anno successivo al
quinquennio di riferimento con facolta' per il consorzio di
trattenerne l'importo sulle somme eventualmente dovute ai soci a
qualsiasi titolo.
Se dal ricalcolo emerge una quota sociale inferire a quella gia'
sottoscritta dalla cooperativa, questa puo' richiederne la riduzione
e il rimborso dell'eccedenza versata inviando raccomandata A.R. al
Consiglio di amministrazione.
Il rimborso delle eccedenze di capitale sociale versato deve
essere deliberato dall'assemblea dei delegati che approva il
bilancio, sulla base delle richieste pervenute entro il termine di
chiusura del corrispondente esercizio sociale.
L'importo complessivo di tale riduzione non potra', in ogni
caso, determinare un decremento del valore del patrimonio sociale,
cosi' come definito all'art. 14 del presente statuto, rispetto a
quello dell'esercizio precedente. Qualora l'eventuale accoglimento
delle richieste determinasse la riduzione del patrimonio sociale del
consorzio, cosi' come ipotizzato nel punto precedente, si dovra' dar
luogo, nell'ordine:
1) ad un accoglimento parziale proporzionale rispetto alle
restituzioni spettanti;
2) ad un rinvio ad esercizi successivi per il residuo.
Nel rimborso delle eccedenze di capitale sociale si dovra'
procedere secondo criteri di priorita' determinati dalla anzianita'
del credito.
Art. 8. - Le cooperative od enti cooperativi associati sono
obbligati, oltre che al corretto adempimento di quanto previsto dal
presente statuto o di quanto deliberato dai suoi organi:
a) a versare il capitale sociale sottoscritto nei termini e con
le modalita' stabilite dall'art. 7;
a corrispondere al consorzio i contributi stabiliti dagli
organi competenti;
ad accettare i controlli tecnici ed amministrativi nonche' la
direzione tecnica dei lavori assegnati che il consorzio ritenesse
necessario far svolgere a propri incaricati;
a non partecipare singolarmente o con altre cooperative
consorziate e con imprese estranee, in concorrenza con il consorzio,
ad aste, gare, licitazioni pubbliche e private e comunque a
trattative, senza autorizzazione del consorzio stesso.
Art. 10. - Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo'
recedere il socio che:
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5;
b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere piu' in
grado di partecipare all'attivita' del consorzio.
La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera
raccomandata al Consiglio di amministrazione.
Spetta al Consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni
dalla data della comunicazione, constatare se ricorrono i motivi che
legittimino il recesso e deliberare di conseguenza.
Il recesso viene annotato nel libro soci e diventa operativo con
la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e,
in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Art. 12. - L'esclusione e' deliberata dal Consiglio di
amministrazione nei confronti dei soci i quali:
a) non siano in regola con i versamenti del capitale sociale;
b) danneggino gli interessi del consorzio compiendo atti che ne
pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
non rispettino le disposizioni del presente statuto, di
eventuali regolamenti adottati e le deliberazioni assunte dagli
organi sociali del consorzio;
non uniformino il proprio funzionamento alle disposizioni di
legge ed ai principi cooperativi;
siano dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta
amministrativa.
L'esclusione puo' essere inoltre deliberala dal Consiglio di
amministrazione nei confronti dei soci assoggettati ad altre
procedure concorsuali o in liquidazione volontaria.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci.
Art. 13. - Le deliberazioni prese in materia di recesso,
decadenza ed esclusione debbono essere comunicate alle cooperative ed
enti interessati mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Contro tali deliberazioni e' ammesso ricorso al Collegio dei
probiviri, da presentarsi mediante lettera raccomandata entro trenta
giorni dalla ricevuta comunicazione.
Il ricorso ai probiviri non ha effetto sospensivo ed il suo
accoglimento ha come conseguenza la reintegrazione nella posizione di
socio, con esclusione di qualsiasi diritto .al risarcimento di danni.
I soci receduti, decaduti, esclusi hanno diritto al solo
rimborso della quota, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui
il rapporto sociale si scioglie, in misura mai superiore al suo
valore determinato dai versamenti effettuati e dalle eventuali
rivalutazioni consentite dalle leggi vigenti per la sussistenza dei
requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, salvo il diritto di
ritenzione spettante al consorzio fino a concorrenza di ogni proprio
eventuale credito.
TITOLO III
Patrimonio sociale
Art. 14. - Il patrimonio sociale e' costituito:
a) dal capitale sociale;
dal fondo di riserva legale;
dal fondo di riserva straordinaria, costituito con le modalita'
di cui all'art. 17;
da ogni altro fondo avente natura di riserva e da qualsiasi
altro bene comunque e sotto qualunque titolo pervenuto al consorzio.
Art. 16. - Le riserve legale e straordinaria non possono essere
ripartite fra i soci durante la vita del consorzio.
TITOLO IV
Esercizio sociale - Bilancio
Art. 17. - L'esercizio sociale va dal 1. gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione
provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformita'
delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea
dei delegati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea delibera anche la destinazione dell'utile netto
secondo i seguenti criteri:
1) una quota non inferiore al 20% al fondo di riserva legale;
2) una quota non inferiore al 3% ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione;
3) una eventuale quota da distribuire ai soci, quale dividendo,
in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia
per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali,
ragguagliato al capitale effettivamente versato;
4) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalle leggi in materia
per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali;
5) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.
Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per la
sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali,
l'assemblea ha sempre la facolta' di deliberare che l'utile netto
residuo sia devoluto ai fondi di riserva.
TITOLO V
Assemblea
Art. 19. - L'assemblea e' costituita dai delegati dei soci del
consorzio.
Essi sono nominati dall'organo sociale competente per statuto,
ed in mancanza, dal Consiglio di amministrazione della rispettiva
Cooperativa o Ente cooperativo.
Ogni associato nomina i propri delegati, commisurati al numero
dei suoi soci, nelle seguenti proporzioni:
fino a 150 soci, I delegato;
da 151 a 300 soci, 2 delegati;
da 301 a 450 soci, 3 delegati;
da 451 a 600 soci, 4 delegati;
oltre 600, 5 delegati.
Ogni associato, alla fine di ciascun semestre, e' obbligato a
comunicare al consorzio il numero dei propri soci al fine di
stabilire il numero dei suoi delegati alle assemblee.
Ciascun delegato ha diritto ad un solo voto e non puo' farsi
rappresentare.
Art. 20. - Le assemblee sono ordinarie o' straordinarie; sono
convocate dal Consiglio di amministrazione e possono avere luogo in
localita' anche diverse dalla sede sociale, purche' nell'ambito del
territorio nazionale.
L'assemblea ordinaria e' convocata per:
a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
determinare il numero dei consiglieri da eleggere nel rispetto
dei limiti previsti dal successivo art. 25;
provvedere alla nomina delle cariche sociali;
deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione
sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente
statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta
richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,
dal Collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un
quinto dei voti spettanti a tutti gli associati.
In questi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta
giorni dalla data della richiesta.
L'assemblea straordinaria e' convocata per deliberare:
a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
sullo scioglimento anticipato del consorzio;
c) sulla proroga della sua durata;
sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
sugli altri oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.
Art. 21. - La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, va fatta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi ai
soci almeno venti giorni prima dell'adunanza.
In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta con
telegramma, o altro mezzo di comunicazione celere quale telex,
telefax, ecc. da inviarsi ai soci almeno cinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli oggetti
posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima e
della seconda convocazione, quest'ultima da fissarsi almeno 24 ore
dopo la prima.
Art. 22. - L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in
prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei delegati
dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
delegati intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
L'assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima
convocazione quando siano presenti almeno 3/5 (tre quinti) dei
delegati dei soci e in seconda convocazione quando sia presente
almeno la meta' piu' uno dei delegati dei soci.
Le deliberazioni sono prese con il voto di almeno la meta' piu'
uno dei delegati presenti.
Art. 23. - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.
Si fanno per scrutinio segreto quando ne faccia domanda un decimo dei
delegati presenti o quando trattasi di argomenti riguardanti persone.
Art. 24. - L'assemblea elegge di volta in volta il proprio
presidente, il segretario dell'assemblea ed occorrendo due
scrutatori.
Il segretario puo' anche essere un dipendente del consorzio o un
notaio.
Le deliberazioni debbono constare da processo verbale
sottoscritto dal presidente dell'assemblea, dal segretario e, se
nominati, dagli scrutatori.
Consiglio di amministrazione
Art. 25. - Il Consiglio di amministrazione si compone di non
meno di 5 (cinque) e non piu' di 33 (trentatre) membri eletti
dall'assemblea ordinaria.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno, il presidente, uno o piu' vice
presidenti ed eventualmente, uno o piu' consiglieri delegati nonche'
un comitato esecutivo.
Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare
cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilita' di cui agli
articoli 2373, 2392 e 2394 del Codice civile.
Su deliberazione dell'assemblea ordinaria puo' essere loro
corrisposta una medaglia di presenza per ogni adunanza del Consiglio
a cui partecipano. Su deliberazione del Consiglio di amministrazione,
sentito il parere. del collegio sindacale, possono essere stabilite
remunerazioni a quegli amministratori investiti di particolari
incarichi.
Art. 26. - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione presa con la presenza di due terzi dei membri ed a
maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole del Collegio
sindacale.
Gli amministratori cosi' nominati restano in carica fino alla
prima assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a quelli
in carica all'atto della loco nomina.
Art. 27. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni
qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta
almeno tre membri, oppure il Collegio sindacale.
Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei
componenti il Consiglio; le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti dei presenti. Trattandosi di argomenti riguardanti persone o
quando un decimo dei consiglieri presenti ne faccia richiesta, la
votazione avra' luogo a scrutinio segreto.
Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso
diramato dal Presidente e spedito al domicilio dei consiglieri almeno
sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di
urgenza la convocazione puo' essere fatta con telegramma o altro
mezzo di comunicazione celere, quale telex, telefax, ecc. da inviare
al domicilio dei consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata.
Art. 28. - Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti
i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo
quanto per legge o per statuto e' espressamente riservato
all'assemblea.
Art. 29. - Il Consiglio di amministrazione puo' delegare parte
delle proprie attribuzioni, compreso il potere di conferire a
revocare procure, ad uno o piu' dei suoi membri nonche' al Comitato
esecutivo, con deliberazione che deve riportare il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri in carica.
Presidente
Art. 31. - La rappresentanza del Consorzio e la firma sociale
spettano al presidente del Consiglio di amministrazione.
Il presidente e' autorizzato a riscuotere da qualsiasi
committenza pubblica o privata, in nome e per conto del consorzio,
pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone
liberatoria quietanza.
Ha la rappresentanza della societa' in giudizio, sia attiva che
passiva, davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa e
in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza od impedimento, anche temporanei, del
Presidente tutte le di lui attribuzioni spettano al vice presidente,
a quello piu' anziano di nomina non impedito, qualora i vice
presidenti siano piu' di uno.
La legale rappresentanza e la firma sociale sono attribuite
anche ai consiglieri, espressamente designati dal Consiglio di
amministrazione, nell'ambito dei poteri delegati e secondo le
modalita' di volta in volta dallo stesso stabilite; la firma sociale
e' attribuita anche a dirigenti o altri dipendenti nell'ambito delle
mansioni ad essi assegnate, su delibera del Consiglio di
amministrazione o del comitato esecutivo.
Collegio sindacale
Art. 33. - Il Collegio sindacale si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, anche fra i non
delegati.
I sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
L'assemblea nomina il presidente del Collegio sindacale e
delibera il compenso annuo spettante ai sindaci valevole per tutta la
durata del loro ufficio.
Le attribuzioni del Collegio sindacale sono quelle previste dal
Codice civile per i sindaci di societa' cooperative.
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco,
subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi sindaci restano in
carica fino all'assemblea successiva, la quale deve provvedere alla
nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione
del Collegio. 1 nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta fino
alla successiva assemblea dal sindaco piu' anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio
sindacale, deve essere convocata l'assemblea perche' provveda
all'integrazione del Collegio medesimo.
Collegio dei Probiviri
Art. 34. - Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea tra i non
delegati.
I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'assemblea nomina il presidente del Collegio e indica quello
dei membri effettivi destinato a subentrargli qualora per qualsiasi
causa venisse a cessare dalla carica nonche', se tale eventualita'
dovesse riguardare un membro effettivo, da quale dei supplenti verra'
surrogato. I probiviri non hanno diritto a compenso; essi
riceveranno, tuttavia, medaglie di presenza nella misura che, di
volta in volta, sara' stabilita dal Consiglio di amministrazione.
Art. 35. - Le Cooperative od enti consorziali ed il consorzio
sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri
tutte le controversie relative alla interpretazione delle
disposizioni contenute nello statuto e quelle derivanti da
deliberazioni degli organi sociali del consorzio.
Il Collegio dei probiviri deve prestarsi a decidere su tutte le
controversie che le cooperative od enti cooperativi ed il consorzio
ritengano di sottoporgli, sempreche' si tratti di argomenti relativi
a rapproti consorziali che possano formare oggetto di compromesso.
Gli amministratori del consorzio sono tenuti a fornire ai
probiviri le informazioni, i riferimenti ed i chiarimenti di cui
vengono richiesti.
I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori, con
lodo inappellabile e con dispensa da ogni formalita'; non hanno
l'obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalita' di deposito
del lodo stabilite dal Codice di procedura civile.
Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle
parti in contrasto.
L'arbitrato di cui sopra costituisce arbitrato cosiddetto
irrituale.
TITOLO VI
Scioglimento e liquidazione
Art. 37. - In caso di scioglimento del consorzio, l'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed
eventualmente rivalutato, ai sensi dell'art. 17 del presente.
statuto, nonche' i dividendi eventualmente maturati sara' devoluto
conformemente a quanto stabilito in materia dalle leggi vigenti per
la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali.
In caso di controversie decide il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale d'intesa con quelli per le Finanze e per il
Tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.
S-16050 (A pagamento).