Il dirigente del settore in epigrafe rende noto che e' stata emessa la seguente delibera di G.R. del Lazio per la concessione di derivazione acqua dal fiume rapido, nel comune di S. Elia F. Rapido, subordinata mente alle condizioni indicate nel disciplinare di cui viene pubblicato un estratto. Delibera n. 10082 del 28 novembre 1995 Oggetto: Concessione - trentennale rilasciata al Consorzio di bonifica 'Valle del Liri' ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 per la derivazione di acqua pubblica dal F. Rapido in comune di S. Elia F. Rapido (FR). Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di servizi e mobilita'; Vista l'istanza in data 5 giugno 1981 presentata dal Consorzio di bonifica 'Valle del Liri' al Settore decentrato opere e lavori pubblici di Cassino tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Rapido di S. Elia F. Rapido mod. 263 (l/s 263) dal 10 maggio al 30 settembre per l'irrigazione dei terreni posti nel comprensorio consortile nei comuni di Cassino e S. Elia F. Rapido; Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge dal settore regionale decentrato di Cassino nel corso della quale non sono stati presentati reclami, ne' opposizioni di sorta scritte o verbali; Visto il parere espresso dai coordinatore del settore predetto nella propria relazione istruttoria in data 18 aprile 1983; Visto il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successiva disposizioni e modificazioni; Visto l'art. 13 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e l'art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che dispongono la delega alle regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque pubbliche; Visto il decreto 20 luglio 1990 con il quale vengono rideterminati i canoni, proventi e diritti erariali; Visto il decreto legge 20 ottobre 1981 n. 546; convertito in legge 1. dicembre 1981 n. 692 che detta disposizioni in materia di canoni demaniali; Vista la legge 10 maggio 1976 n. 319 avente oggetto 'norme per la tutela delle acque dall'inquinamento'; Visto il D.M. 26 marzo 1991 avente per oggetto 'norme tecniche di prima attuazione' del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, relativo alla attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183; Vista la legge 24 dicembre 1979 n. 650 concernente 'integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973 n. 171 e 10 maggio 1976 n. 319 in materia di tutela delle acque all'inquinamento'; Visto il D.M. 26 marzo 1991 avente ad oggetto norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, relativo alla attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183; Vista la legge 24 dicembre 1979 n. 650 concernente 'integrazioni e modifiche delle leggi 26 aprile 1973 n. 171 e 10 maggio 1976 n. 319 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento'; Visto il D.L. 12 luglio 1993 n. 275 concernente il 'riordino in materia di concessione di acque pubbliche'; Vista la legge 5 febbraio 1994 n. 36 concernente 'disposizioni in materia di risorse idriche'; Considerato che le opposizioni presentate dall'Enel il 9 aprile 1982 e dall'ex Cassa per il Mezzogiorno 1'8 aprile 1932 non sono accoglibili poiche' quest'ultima pare genericamente formulata e non suffragata da concreti elementi, che consentono di ritenerla attendibile, mentre l'altra opposizione e' da ritenere infondata poiche' il Consorzio in parola ha una riserva d'acqua per usi irrigui prevista dal decreto reale n. 1411 del 13 settembre 1928 e dal disciplinare n. 9446 del 12 gennaio 1961; Vista la nota del 22 maggio 1995 n. 10526/33, con la quale e' stato chiesto il nulla osta, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 1775/3 alla Direzione compartimentale del territorio per la Regione Lazio di Frosinone; Visto il parere della Direzione Compartimentale su citata espresso con nota n. 1471/95 in data 18 ottobre 1995 riguardante il canone che il Consorzio di Bonifica 'Valle del Liri' dovra' versare all'Erario dello Stato; Considerato che con la scrittura privata tra il Consorzio Valle del Liri e la Soc. SER e' stato concordato che il Consorzio medesimo deriva di norma nel periodo 1. giugno-30 settembre per irrigare i terreni; Visto il voto 3903 del 6 febbraio 1995 espresso dal C.T.C.R. con il quale si esprime parere favorevole ai rilascio della concessione richiesta; Ritenuto che possa farsi, luogo alla concessione richiesta per la durata di anni 30 (trenta) successivi e continuativi decorrenti dalla data di approvazione della presente delibera subordinatamente alla stretta osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare n. 3728 di repertorio all'uopo accettate e sottoscritte dal dott. Armando Del Greco nella qualita' di presidente del Consorzio di bonifica 'Valle del Liri' di Cassino; Visto il D.L. n. 40 del 13 febbraio 1993; P>Delibera: Salvo i diritti di terzi e' concesso al Consorzio di bonifica 'Valle del Liri' di cassino di derivare mod. 263 (l/s. 263) di acqua dal F. Rapido in localita' Cartiera del Comune di S. Elia F. Rapido di norma dal 1. giugno al 30 settembre per irrigazione dei terreni posti nel comprensorio consortile nei Comuni di Cassino e S. Elia F. Rapido; di autorizzare il Consorzio ad effettuare le prove di funzionalita' dell'impianto anche nel periodo compreso tra il 30 settembre ed il 1. giugno; la concessione accordata per la durata di anni 30 successivi e continuativi, decorrenti dalla data di approvazione della presente delibera subordinatamente al rispetto delle leggi citate in premessa nonche' alla stretta osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare e verso il pagamento di un canone annuo di lire 185.152 (diconsi lire centottantacinquemilacentocinquantadue) quale imposta sulle concessioni statali. L'introito del canone suddetto sara' imputato sul cap. 2608 del bilancio di previsione sulle entrate finanze dello Stato per l'esercizio finanziario in corso. Il canone e l'imposta regionale, in ragione del 100% come previsto dalla legislazione vigente dovranno essere versati dal 1981 al 1995; che vengono installati su prescrizione del servizio idrografico, idonei misuratori di portata, al fine di valutare la quantita' di acqua che scorre nell'alveo e consentire alla Autorita' di Bacino del Fiume LiriGarigliano di definire il deflusso minimo vitale; di adeguare i canoni e la decorrenza della concessione riportati nel disciplinare, alla normativa vigente; di respingere le opposizioni dell'Enel e dell'ex Cassa per il Mezzogiorno per i motivi indicati nelle premesse. Le tasse sulle concessioni governative vanno corrisposte, in ottemperanza al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, prima della consegna dell'atto formale all'interessato. Il dirigente dei settore decentrato OO.LL.PP. di Cassino e' incaricato della esecuzione della presente delibera e di rettificare la data del disciplinare su citato. Il presente provvedimento e' soggetto a controllo ai sensi del D.L. n. 40 del 13 febbraio 1933. Il presidente: f.to Pietro Badalono Il segretario: f.to dott. Saverio Guccione per copia-conforme all'originale: *p(0,0,0,8.5,6.395,0,g,'Italiano')$>Il segretario della Giunta Regionale *p(0,0,0,8.5,14.9217,8.5267,g,'Italiano')P>ESTRATTO DEL DISCIPLINARE del 10 settembre 1993, n. 3728 (Omissis). P>Art. 6. Garanzie da osservare e condizioni particolari Il Consorzio concessionario deve a suo incarico eseguire e mantenere tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali e simili, sia per la difesa della proprieta' e del buon regime del fiume Rapido, in dipendenza della concessa derivazione. Ha l'obbligo di evitare qualunque dispersione d'acqua nei fossi e la formazione dei ristagni che possono comunque favorire la vegetazione palustre e determinare zone malarigine. (Omissis). Il dirigente del settore: ing. Maurizio Cromo. C-18803 (A pagamento).