REGIONE LAZIO
Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilita'
SDAR Cassino - Ufficio Risorse Idriche

(GU Parte Seconda n.162 del 12-7-1996)

      Il dirigente del settore in epigrafe rende noto che e' stata
 emessa la seguente delibera di G.R. del Lazio per la concessione di
 derivazione acqua dal fiume rapido, nel comune di S. Elia F. Rapido,
 subordinata mente alle condizioni indicate nel disciplinare di cui
 viene pubblicato un estratto.
 
                Delibera n. 10082 del 28 novembre 1995                
                                                                      
      Oggetto: Concessione - trentennale rilasciata al Consorzio di
 bonifica 'Valle del Liri' ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775
 per la derivazione di acqua pubblica dal F. Rapido in comune di S.
 Elia F. Rapido (FR).
      Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di servizi e
 mobilita';
      Vista l'istanza in data 5 giugno 1981 presentata dal Consorzio
 di bonifica 'Valle del Liri' al Settore decentrato opere e lavori
 pubblici di Cassino tesa ad ottenere la concessione di derivazione
 d'acqua dal fiume Rapido di S. Elia F. Rapido mod. 263 (l/s 263) dal
 10 maggio al 30 settembre per l'irrigazione dei terreni posti nel
 comprensorio consortile nei comuni di Cassino e S. Elia F. Rapido;
      Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge dal
 settore regionale decentrato di Cassino nel corso della quale non
 sono stati presentati reclami, ne' opposizioni di sorta scritte o
 verbali;
      Visto il parere espresso dai coordinatore del settore predetto
 nella propria relazione istruttoria in data 18 aprile 1983;
      Visto il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
 elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successiva
 disposizioni e modificazioni;
      Visto l'art. 13 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e l'art. 90 del
 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che dispongono la delega alle regioni a
 Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
 acque pubbliche;
      Visto il decreto 20 luglio 1990 con il quale vengono
 rideterminati i canoni, proventi e diritti erariali;
      Visto il decreto legge 20 ottobre 1981 n. 546; convertito in
 legge 1. dicembre 1981 n. 692 che detta disposizioni in materia di
 canoni demaniali;
      Vista la legge 10 maggio 1976 n. 319 avente oggetto 'norme per
 la tutela delle acque dall'inquinamento';
      Visto il D.M. 26 marzo 1991 avente per oggetto 'norme tecniche
 di prima attuazione' del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, relativo alla
 attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita'
 delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15
 della legge 16 aprile 1987 n. 183;
      Vista la legge 24 dicembre 1979 n. 650 concernente 'integrazioni
 e modifiche delle leggi 16 aprile 1973 n. 171 e 10 maggio 1976 n. 319
 in materia di tutela delle acque all'inquinamento';
      Visto il D.M. 26 marzo 1991 avente ad oggetto norme tecniche di
 prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, relativo alla
 attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita'
 delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della
 legge 16 aprile 1987 n. 183;
      Vista la legge 24 dicembre 1979 n. 650 concernente 'integrazioni
 e modifiche delle leggi 26 aprile 1973 n. 171 e 10 maggio 1976 n. 319
 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento';
      Visto il D.L. 12 luglio 1993 n. 275 concernente il 'riordino in
 materia di concessione di acque pubbliche';
      Vista la legge 5 febbraio 1994 n. 36 concernente 'disposizioni
 in materia di risorse idriche';
      Considerato che le opposizioni presentate dall'Enel il 9 aprile
 1982 e dall'ex Cassa per il Mezzogiorno 1'8 aprile 1932 non sono
 accoglibili poiche' quest'ultima pare genericamente formulata e non
 suffragata da concreti elementi, che consentono di ritenerla
 attendibile, mentre l'altra opposizione e' da ritenere infondata
 poiche' il Consorzio in parola ha una riserva d'acqua per usi irrigui
 prevista dal decreto reale n. 1411 del 13 settembre 1928 e dal
 disciplinare n. 9446 del 12 gennaio 1961;
      Vista la nota del 22 maggio 1995 n. 10526/33, con la quale e'
 stato chiesto il nulla osta, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 1775/3
 alla Direzione compartimentale del territorio per la Regione Lazio di
 Frosinone;
      Visto il parere della Direzione Compartimentale su citata
 espresso con nota n. 1471/95 in data 18 ottobre 1995 riguardante il
 canone che il Consorzio di Bonifica 'Valle del Liri' dovra' versare
 all'Erario dello Stato;
      Considerato che con la scrittura privata tra il Consorzio Valle
 del Liri e la Soc. SER e' stato concordato che il Consorzio medesimo
 deriva di norma nel periodo 1. giugno-30 settembre per irrigare i
 terreni;
      Visto il voto 3903 del 6 febbraio 1995 espresso dal C.T.C.R. con
 il quale si esprime parere favorevole ai rilascio della concessione
 richiesta;
      Ritenuto che possa farsi, luogo alla concessione richiesta per
 la durata di anni 30 (trenta) successivi e continuativi decorrenti
 dalla data di approvazione della presente delibera subordinatamente
 alla stretta osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute
 nel disciplinare n. 3728 di repertorio all'uopo accettate e
 sottoscritte dal dott. Armando Del Greco nella qualita' di presidente
 del Consorzio di bonifica 'Valle del Liri' di Cassino;
    Visto il D.L. n. 40 del 13 febbraio 1993;
 
                             P>Delibera:                              
       Salvo i diritti di terzi e' concesso al Consorzio di bonifica
 'Valle del Liri' di cassino di derivare mod. 263 (l/s. 263) di acqua
 dal F. Rapido in localita' Cartiera del Comune di S. Elia F. Rapido
 di norma dal 1. giugno al 30 settembre per irrigazione dei terreni
 posti nel comprensorio consortile nei Comuni di Cassino e S. Elia F.
 Rapido;
       di autorizzare il Consorzio ad effettuare le prove di
 funzionalita' dell'impianto anche nel periodo compreso tra il 30
 settembre ed il 1. giugno; la concessione accordata per la durata di
 anni 30 successivi e continuativi, decorrenti dalla data di
 approvazione della presente delibera subordinatamente al rispetto
 delle leggi citate in premessa nonche' alla stretta osservanza degli
 obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare e verso il
 pagamento di un canone annuo di lire 185.152 (diconsi lire
 centottantacinquemilacentocinquantadue) quale imposta sulle
 concessioni statali. L'introito del canone suddetto sara' imputato
 sul cap. 2608 del bilancio di previsione sulle entrate finanze dello
 Stato per l'esercizio finanziario in corso. Il canone e l'imposta
 regionale, in ragione del 100% come previsto dalla legislazione
 vigente dovranno essere versati dal 1981 al 1995;
       che vengono installati su prescrizione del servizio
 idrografico, idonei misuratori di portata, al fine di valutare la
 quantita' di acqua che scorre nell'alveo e consentire alla Autorita'
 di Bacino del Fiume LiriGarigliano di definire il deflusso minimo
 vitale;
       di adeguare i canoni e la decorrenza della concessione
 riportati nel disciplinare, alla normativa vigente;
       di respingere le opposizioni dell'Enel e dell'ex Cassa per il
 Mezzogiorno per i motivi indicati nelle premesse.
 
      Le tasse sulle concessioni governative vanno corrisposte, in
 ottemperanza al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, prima della consegna
 dell'atto formale all'interessato.
      Il dirigente dei settore decentrato OO.LL.PP. di Cassino e'
 incaricato della esecuzione della presente delibera e di rettificare
 la data del disciplinare su citato.
      Il presente provvedimento e' soggetto a controllo ai sensi del
 D.L. n. 40 del 13 febbraio 1933.
                 Il presidente: f.to Pietro Badalono                  
              Il segretario: f.to dott. Saverio Guccione              
                  per copia-conforme all'originale:                   
    *p(0,0,0,8.5,6.395,0,g,'Italiano')$>Il segretario della Giunta    
                              Regionale                               
                                                                      
 *p(0,0,0,8.5,14.9217,8.5267,g,'Italiano')P>ESTRATTO DEL DISCIPLINARE 
                    del 10 settembre 1993, n. 3728                    
                                                                      
    (Omissis).
 
                              P>Art. 6.                               
            Garanzie da osservare e condizioni particolari            
                                                                      
      Il Consorzio concessionario deve a suo incarico eseguire e
 mantenere tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di
 strade, canali e simili, sia per la difesa della proprieta' e del
 buon regime del fiume Rapido, in dipendenza della concessa
 derivazione.
      Ha l'obbligo di evitare qualunque dispersione d'acqua nei fossi
 e la formazione dei ristagni che possono comunque favorire la
 vegetazione palustre e determinare zone malarigine.
    (Omissis).
                        Il dirigente del settore: ing. Maurizio Cromo.
C-18803 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.