Il dirigente del settore in epigrafe rende noto che e' stata
emessa la seguente delibera di G.R. del Lazio per la concessione di
derivazione acqua dal fiume rapido, nel comune di S. Elia F. Rapido,
subordinata mente alle condizioni indicate nel disciplinare di cui
viene pubblicato un estratto.
Delibera n. 10082 del 28 novembre 1995
Oggetto: Concessione - trentennale rilasciata al Consorzio di
bonifica 'Valle del Liri' ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775
per la derivazione di acqua pubblica dal F. Rapido in comune di S.
Elia F. Rapido (FR).
Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di servizi e
mobilita';
Vista l'istanza in data 5 giugno 1981 presentata dal Consorzio
di bonifica 'Valle del Liri' al Settore decentrato opere e lavori
pubblici di Cassino tesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua dal fiume Rapido di S. Elia F. Rapido mod. 263 (l/s 263) dal
10 maggio al 30 settembre per l'irrigazione dei terreni posti nel
comprensorio consortile nei comuni di Cassino e S. Elia F. Rapido;
Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge dal
settore regionale decentrato di Cassino nel corso della quale non
sono stati presentati reclami, ne' opposizioni di sorta scritte o
verbali;
Visto il parere espresso dai coordinatore del settore predetto
nella propria relazione istruttoria in data 18 aprile 1983;
Visto il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successiva
disposizioni e modificazioni;
Visto l'art. 13 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e l'art. 90 del
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che dispongono la delega alle regioni a
Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
acque pubbliche;
Visto il decreto 20 luglio 1990 con il quale vengono
rideterminati i canoni, proventi e diritti erariali;
Visto il decreto legge 20 ottobre 1981 n. 546; convertito in
legge 1. dicembre 1981 n. 692 che detta disposizioni in materia di
canoni demaniali;
Vista la legge 10 maggio 1976 n. 319 avente oggetto 'norme per
la tutela delle acque dall'inquinamento';
Visto il D.M. 26 marzo 1991 avente per oggetto 'norme tecniche
di prima attuazione' del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, relativo alla
attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita'
delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15
della legge 16 aprile 1987 n. 183;
Vista la legge 24 dicembre 1979 n. 650 concernente 'integrazioni
e modifiche delle leggi 16 aprile 1973 n. 171 e 10 maggio 1976 n. 319
in materia di tutela delle acque all'inquinamento';
Visto il D.M. 26 marzo 1991 avente ad oggetto norme tecniche di
prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, relativo alla
attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita'
delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della
legge 16 aprile 1987 n. 183;
Vista la legge 24 dicembre 1979 n. 650 concernente 'integrazioni
e modifiche delle leggi 26 aprile 1973 n. 171 e 10 maggio 1976 n. 319
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento';
Visto il D.L. 12 luglio 1993 n. 275 concernente il 'riordino in
materia di concessione di acque pubbliche';
Vista la legge 5 febbraio 1994 n. 36 concernente 'disposizioni
in materia di risorse idriche';
Considerato che le opposizioni presentate dall'Enel il 9 aprile
1982 e dall'ex Cassa per il Mezzogiorno 1'8 aprile 1932 non sono
accoglibili poiche' quest'ultima pare genericamente formulata e non
suffragata da concreti elementi, che consentono di ritenerla
attendibile, mentre l'altra opposizione e' da ritenere infondata
poiche' il Consorzio in parola ha una riserva d'acqua per usi irrigui
prevista dal decreto reale n. 1411 del 13 settembre 1928 e dal
disciplinare n. 9446 del 12 gennaio 1961;
Vista la nota del 22 maggio 1995 n. 10526/33, con la quale e'
stato chiesto il nulla osta, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 1775/3
alla Direzione compartimentale del territorio per la Regione Lazio di
Frosinone;
Visto il parere della Direzione Compartimentale su citata
espresso con nota n. 1471/95 in data 18 ottobre 1995 riguardante il
canone che il Consorzio di Bonifica 'Valle del Liri' dovra' versare
all'Erario dello Stato;
Considerato che con la scrittura privata tra il Consorzio Valle
del Liri e la Soc. SER e' stato concordato che il Consorzio medesimo
deriva di norma nel periodo 1. giugno-30 settembre per irrigare i
terreni;
Visto il voto 3903 del 6 febbraio 1995 espresso dal C.T.C.R. con
il quale si esprime parere favorevole ai rilascio della concessione
richiesta;
Ritenuto che possa farsi, luogo alla concessione richiesta per
la durata di anni 30 (trenta) successivi e continuativi decorrenti
dalla data di approvazione della presente delibera subordinatamente
alla stretta osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute
nel disciplinare n. 3728 di repertorio all'uopo accettate e
sottoscritte dal dott. Armando Del Greco nella qualita' di presidente
del Consorzio di bonifica 'Valle del Liri' di Cassino;
Visto il D.L. n. 40 del 13 febbraio 1993;
P>Delibera:
Salvo i diritti di terzi e' concesso al Consorzio di bonifica
'Valle del Liri' di cassino di derivare mod. 263 (l/s. 263) di acqua
dal F. Rapido in localita' Cartiera del Comune di S. Elia F. Rapido
di norma dal 1. giugno al 30 settembre per irrigazione dei terreni
posti nel comprensorio consortile nei Comuni di Cassino e S. Elia F.
Rapido;
di autorizzare il Consorzio ad effettuare le prove di
funzionalita' dell'impianto anche nel periodo compreso tra il 30
settembre ed il 1. giugno; la concessione accordata per la durata di
anni 30 successivi e continuativi, decorrenti dalla data di
approvazione della presente delibera subordinatamente al rispetto
delle leggi citate in premessa nonche' alla stretta osservanza degli
obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare e verso il
pagamento di un canone annuo di lire 185.152 (diconsi lire
centottantacinquemilacentocinquantadue) quale imposta sulle
concessioni statali. L'introito del canone suddetto sara' imputato
sul cap. 2608 del bilancio di previsione sulle entrate finanze dello
Stato per l'esercizio finanziario in corso. Il canone e l'imposta
regionale, in ragione del 100% come previsto dalla legislazione
vigente dovranno essere versati dal 1981 al 1995;
che vengono installati su prescrizione del servizio
idrografico, idonei misuratori di portata, al fine di valutare la
quantita' di acqua che scorre nell'alveo e consentire alla Autorita'
di Bacino del Fiume LiriGarigliano di definire il deflusso minimo
vitale;
di adeguare i canoni e la decorrenza della concessione
riportati nel disciplinare, alla normativa vigente;
di respingere le opposizioni dell'Enel e dell'ex Cassa per il
Mezzogiorno per i motivi indicati nelle premesse.
Le tasse sulle concessioni governative vanno corrisposte, in
ottemperanza al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, prima della consegna
dell'atto formale all'interessato.
Il dirigente dei settore decentrato OO.LL.PP. di Cassino e'
incaricato della esecuzione della presente delibera e di rettificare
la data del disciplinare su citato.
Il presente provvedimento e' soggetto a controllo ai sensi del
D.L. n. 40 del 13 febbraio 1933.
Il presidente: f.to Pietro Badalono
Il segretario: f.to dott. Saverio Guccione
per copia-conforme all'originale:
*p(0,0,0,8.5,6.395,0,g,'Italiano')$>Il segretario della Giunta
Regionale
*p(0,0,0,8.5,14.9217,8.5267,g,'Italiano')P>ESTRATTO DEL DISCIPLINARE
del 10 settembre 1993, n. 3728
(Omissis).
P>Art. 6.
Garanzie da osservare e condizioni particolari
Il Consorzio concessionario deve a suo incarico eseguire e
mantenere tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di
strade, canali e simili, sia per la difesa della proprieta' e del
buon regime del fiume Rapido, in dipendenza della concessa
derivazione.
Ha l'obbligo di evitare qualunque dispersione d'acqua nei fossi
e la formazione dei ristagni che possono comunque favorire la
vegetazione palustre e determinare zone malarigine.
(Omissis).
Il dirigente del settore: ing. Maurizio Cromo.
C-18803 (A pagamento).