Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Incidente probatorio - Sottoposizione dell'indagato
o di terzi a perizia medico-legale - Potere del giudice, se lo
ritenga necessario per l'esecuzione delle operazioni peritali, di
disporre sul periziando, anche senza il suo consenso, prelievi
ematici - Mancata precisazione, nella norma su cui tale potere si
basa (art. 224, secondo comma, del cod. proc. pen.), dei casi e dei
modi in cui misure di tal genere possono essere adottate, come
richiesto dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione a garanzia
della liberta' personale - Illegittimita' costituzionale parziale -
Assorbimento di altra censura - Richiamo a sentenze nn. 194/1996 e
54/1986.
(C.P.P., art. 224, secondo comma).
(Cost., artt. 3 e 13, secondo comma).
(096C1091)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 17-7-1996)
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