N. 238 SENTENZA 27 giugno - 9 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incidente probatorio - Sottoposizione dell'indagato o di terzi a perizia medico-legale - Potere del giudice, se lo ritenga necessario per l'esecuzione delle operazioni peritali, di disporre sul periziando, anche senza il suo consenso, prelievi ematici - Mancata precisazione, nella norma su cui tale potere si basa (art. 224, secondo comma, del cod. proc. pen.), dei casi e dei modi in cui misure di tal genere possono essere adottate, come richiesto dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione a garanzia della liberta' personale - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento di altra censura - Richiamo a sentenze nn. 194/1996 e 54/1986. (C.P.P., art. 224, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 13, secondo comma). (096C1091) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 17-7-1996)

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