TAR CATANIA

(GU Parte Seconda n.172 del 24-7-1996)

  Ricorso pendente innanzi al TAR Catania, sez. III, n. 6204/94 r.g.  
                                                                      
      Ricorrono: Nicastro Concetta, nata a Rosolini il 24 novembre
 1952; Cianchino Sebastiana, nata ad Avola il 21 gennaio 1952; Macca
 Rosangela, nata a Villareggia (TO) il 5 aprile 1949; Terranova Delia,
 nata a Noto il 4 aprile 1955; Piccione Marinella, nata ad Avola il 21
 dicembre 1958; Fisicaro Grazia Rita, nata ad Agira il 15 giugno 1958;
 tutte rappresentate e difese dall'avv. Corso Giuseppe per procura a
 margine del presente ed elettivamente domiciliate in Catania, via V.
 Veneto n. 14 presso l'avv. Alberto d'Angelo contro il Provveditore
 agli Studi di Siracusa; il Ministro pro tempore della Sanita'; nei
 confronti di Passanisi Giuseppina; Maria Carmela per l'annullamento:
       a) della esclusione dalla immissione in ruolo quali invalide
 civili riservatarie ex lege 482/68 del Concorso Magistrale per esami
 e titoli bandito per la Scuola Elementare Statale della provincia di
 Siracusa con D.M. 23 marzo 1990, adottata nei loro confronti al
 Provveditore agli Studi di Siracusa con provvedimento allo stato non
 conosciuto;
       della modifica della graduatoria concorsuale, cosi' come
 approvata dalla competente Commissione e successivamente registrata,
 nella quale le ricorrenti godevano della riserva ex lege 482/68, con
 provvedimento del Provveditore agli Studi di Siracusa allo stato non
 conosciuto;
       dell'approvazione della nuova graduatoria delle vincitrici di
 concorso con sottrazione dei posti riservati alla fruizione delle
 riservatarie ex lege 482/68;
       del telegramma datato 23 settembre 1994 con il quale il
 Provveditore agli Studi di Siracusa implicitamente escludeva le
 ricorrenti dall'immissione in ruolo sui posti assegnati alla riserva
 ex lege 482/68;
       del provvedimento, allo stato non conosciuto, di depennamento
 dalla graduatoria per il conferimento delle supplenze quali
 riservatarie ex lege 482/68; nonche', di tutti gli atti agli stessi
 propedeutici, inerenti, conseguenziali o preliminari allo stato non
 conosciuti ivi compreso, ove rilevante ai fini di causa, il D.M.
 emanato dal Ministro della sanita' il 5 febbraio 1992 nella parte
 applicabile nella fattispecie.
 
      Fatto: Le ricorrenti, tutte iscritte quali disoccupate presso
 l'UPLMO di Siracusa, e fruitrici della riserva ex art. 18 legge
 482/68, hanno partecipato e superato il concorso per titoli ed esami
 bandito con D.M. 23 marzo 1990 per l'accesso ai ruoli della scuola
 elementare, venendo utilmente collocate nella graduatoria finale
 registrata presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana.
      A settembre 1994 il Provveditore agli Studi ha loro comunicato
 la nomina in ruolo asserendo che le stesse dovevano presentare il
 giorno 27 settembre 1994 sia il certificato di disoccupazione sia
 quello attestante una percentuale di invalidita' minima del 46%. Le
 ricorrenti il 27 settembre 1994 si sono regolarmente presentate con
 il certificato di disoccupazione, le stesse, infatti, avevano gia'
 documentato il loro status di invalide civili al momento della
 presentazione dei documenti per la partecipazione al concorso, cosi'
 come espressamente ordinato dalla P.A. nel bando ma il Provveditore
 agli Studi di Siracusa ha escluso le ricorrenti dalla nomina in ruolo
 senza emettere alcun provvedimento ed ha convocato altre partecipanti
 al concorso secondo una graduatoria mai approvata dalla competente
 Commissione, in cui le ricorrenti erano state private del beneficio
 della riserva ex lege. Le ricorrenti hanno tutte, gia' da lungo tempo
 presentato domanda alla Commissione Medica della USL competente, ai
 fini della declaratoria di aggravamento, e sono ancora in attesa di
 essere sottoposte alle visite collegiali necessarie.
    Tutti i superiori atti vengono impugnati per i seguenti motivi di:
       Diritto - Violazione di bando concorsuale - Violazione dl legge
 - Eccesso di potere per illogicita' manifesta e difetto assoluto di
 motivazione - Ultrattivita' della graduatoria concorsuale.
 
      A) Le ricorrenti hanno a suo tempo documentato la sussistenza
 dei requisiti richiesti dalla legge per fruire dei benefici disposti
 dalla legge 482/68. La graduatoria approvata e' quindi efficace ed
 operante. Ebbene, la legge in vigore alla chiusura del concorso
 richiedeva solo lo stato di disoccupazione ed il 35% di invalidita'.
      Le ricorrenti possedevano, tutte, entrambi i requisiti ed alle
 stesse poteva essere richiesto soltanto il certificato di
 disoccupazione come previsto nel bando.
      Il termine decandenziale indicato nel telegramma e' illegittimo
 per due motivi:
       h) la decadenza e' comminata per legge in caso di inattivita'
 delle parti;
       le parti stesse devono essere in grado di potersi attivare per
 risolvere il problema.
 
      E' la legge 295 del 15 ottobre 1990, invece, che all'art. 8 c.
 7/8 disciplina in modo rigoroso il complesso iter amministrativo di
 una domanda per la dichiarazione di invalido civile, che ne
 impedisce, di fatto, l'espletamento in termini accettabili!
      'B' - Il Provveditore agli Studi di Siracusa ha, poi,
 erroneamente ritenuto operante il D.M. 5 febbraio 1992 del Ministro
 della sanita', quale semplice atto amministrativo, non puo'
 interferire su rapporti conclusi e definiti in un preciso contesto
 legislativo.
      Nella fattispecie, fra l'altro, la legge 243/1993 ha prorogato
 tutte le graduatorie approvate e registrate, quali quella del
 concorso cui hanno partecipato le ricorrenti.
      Il Provveditore agli Studi di Siracusa ha errato nel ritenere
 applicabile alla fattispecie il D.M. 5 febbraio 1992, che non e' atto
 presupposto, e nel considerare ancora aperta la fase concorsuale,
 gia' definita da oltre un biennio. Il bando di concorso de quo,
 infatti, richiede la sussistenza del requisito di invalidita' entro
 il termine di presentazione delle domande, mentre solo il requisito
 della disoccupazione e' richiesto sia in detto momento che all'atto
 della nomina in ruolo, e le ricorrenti lo possedevano tutte.
      'C' Gli artt. 11 e 15 delle Disposizioni sulla legge in generale
 sanciscono poi il principio della irretroattivita' nel nostro
 ordinamento. La mancanza, nella fattispecie de qua, delle ipotesi
 descritte dall'art. 15 assevera ancora di piu' il principio della
 irretroattivita' delle disposizioni diverse che quello
 dell'ultrattivita' della graduatoria concorsuale, prorogata sempre
 per legge ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.L. 20 maggio 1993, n. 155
 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243.
      Logica conseguenza di detto principio e' la presenza in capo
 alle ricorrenti di un preciso diritto acquisito che non puo' essere
 denegato.
      'D' Il Provveditore agli Studi non poteva disporre su attivita'
 di competenza, per lex specialis, della Commissione istituita con il
 Bando di Concorso, potendo apportare solo 'mere rettifiche di errori
 materiali denunziati con ricorsi in tempi di cinque giorni, previa
 apertura di contraddittorio' (C.G.A. Regione Siciliana, n. 34/1985).
      Il Provveditore agli Studi di Siracusa, infine, ha ignorato il
 principio della par condicio dei partecipanti ad attivita'
 concorsuali per aver gia' provveduto a nominare concorrenti con grado
 di invalidita' inferiore al 46%, mentre oggi ha escluso tutte le
 ricorrenti.
      'E' Violazione della legge 241/1990 in quanto alle ricorrenti
 non e' stata fornita comunicazione di un qualsiasi procedimento
 attivato dalla Pubblica Amministrazione nei loro confronti, concluso
 peraltro senza motivazione, indispensabile in un provvedimento
 ablativo di un diritto regolarmente conferito da una graduatoria.
      'F' il procedimento e' altresi' viziato per violazione del D.
 L.vo 16 aprile 1994, n. 297, art. 597, c. 2, nel punto in cui dispone
 che 'per le nomine in ruolo del personale docente ... per la
 formazione delle graduatorie provinciali... ' deve essere sentita la
 Commissione Sindacale istituita ai sensi dell'art. 597, c. 1, non
 consultata'.
      'G' Infine, alle docenti nominate, divenute invalide con
 percentuale non inferiore al 46% dopo la chiusura delle operazioni
 concorsuali meno graduate rispetto alle ricorrenti, non poteva in
 alcun modo essere conferita la nomina in ruolo quali fruitrici della
 riserva, essendosi gia' consolidato il titolo, la graduatoria, che li
 escludeva.
      Istanza di sospensiva - Attese le superiori deduzioni, il danno
 grave ed irreparabile e' in re ipsa in quanto il completamento
 positivo del procedimento amministrativo per il riconoscimento
 dell'aggravamento ad una percentuale non inferiore al 46% portera' le
 ricorrenti, fra l'altro, ad una decorrenza 1988, 1989 ben antecedente
 rispetto allo stesso inizio della procedura concorsuale e pertanto si
 chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito:
       m) di disporre la nomina in ruolo, con riserva, delle
 ricorrenti beneficiarie della tutela ex lege 482/68;
       in ogni ipotesi, di ordinare l'accantonamento dei posti
 riservati alle nomine ex lege 482/68 del concorso de quo.
 
    Istanza per l'integrazione del contraddittorio.
      Attesa la grande difficolta' di conoscere l'indirizzo delle
 controinteressate al presente ricorso, si chiede che venga
 autorizzata la notifica per pubblici proclami.
      Per le superiori considerazioni, e quant'altro da dedurre
 eventualmente 'Piaccia' all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
 della Sicilia, reiectis adversis, annullare tutti gli atti con il
 presente impugnati, con ogni consequenziale statuizione di legge. Si
 chiede ordinarsi all'Amministrazione convenuta la produzione di tutta
 la documentazione relativa al concorso de quo.
 
     Siracusa, 7 novembre 1994
                                                  Avv. Giuseppe Corso.
     In esecuzione del Decreto Presidenziale n. 22/96 emesso dal      
   Presidente del TAR di Catania, terza sezione, il 22 maggio 1996,   
notificato il 30 maggio 1996, di autorizzazione alla integrazione del 
   contraddittorio, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla   
 comunicazione notificando il ricorso nella Gazzetta Ufficiale della  
 Repubblica italiana e nella GURS a tutti gli altri controinteressati 
  non chiamati inizialmente in giudizio, il ricorso viene notificato  
              per mezzo di pubblici proclami ai signori:              
                                                                      
      Giannone Anna Maria, Cortese Gabriella, Lentini Isabella,
 Santagati Maria Antonella, Sambito Angela, Midolo Gabriella, Aparo
 Liliana, Insalaco Antonina, Costa Carmela, Caruso Venera, Rametta
 Corradina, Salemi Concetta, Zaffarano Melania, Vinci Corrada,
 Pelligra Jose' Luana, Gradanti Cinzia, Moneglia Angioletta, Tidona
 Concetta, Scammacca Maria Nunziata, Padova Giuseppina, Di Dio
 Giuseppina, Argentino Felicia, Basile Carmela, Malignaggi Maria
 Delia, Marino Rosa, Busca Carmela, Nasonte Grazia, Micca Antonietta,
 Carpino Maria, Li Rosi Loredana, Cascone Maria, Amodeo Lucia, Moscato
 Maria Grazia, Greco Salvina, Faraone Corrada, Scordino Carmelina
 Rita, Errante Loredana, Bazzano Lucia Rita, D'Amico Maria, Assenza
 Sebastiana, Ragusa Paola, Tine' Maria, Neri Maria, Andolina Rita
 Rosa, Dugo Venera, Giusto Rosa, Capodicasa Laura, Campisi Ubaldo,
 Tarantello Michele, Valenti Rosaria, Cannata Erminia, Spiraglia
 Sebastiano, Basile Nunzia, Muscolino Letizia, Muccio Antonietta,
 Mortillaro Corrada, Giovanetti Anna Marisa, Leone Sebastiana,
 Lauretta Concetta, Catalano Maria, Ignoti Concetta, Barone Clorinda,
 Messina Maria, Nicolosi Giusy, Leone Marianna, Sposito Anna Maria,
 Canino Barbara, Frendo Maria Rita, Mincella Gabriella, Gugliotta
 Giuseppe, Spadola Giuseppina, Catania Maria.
     Siracusa, 9 luglio 1996
                                                  Avv. Giuseppe Corso.
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