Ministero di Grazia e Giustizia
Commissariato Regionale per il riordinamento
degli usi civici in Abruzzo
L'Aquila, viale Rendina n. 9

(GU Parte Seconda n.290 del 11-12-1996)

      La sottoscritta segretaria del Commissariato regionale per il
 riordinamento degli usi civici in Abruzzo L'Aquila visto l'art. 2
 della legge 10 luglio 1930 n. 1078; visto il decreto del Commissario
 regionale Presidente di Sezione della suprema Corte di Cassazione
 dott. Ugo de Aloysio in data 17 maggio 1996, che sul conforme parere
 del Procuratore della Repubblica dell'Aquila 3 aprile 1996, ha
 autorizzato a spese del Comune dell'Aquila la notifica della sentenza
 resa ex art. 29 n. 1766, recante il n. di rep. 9 depositata in
 segreteria il 9 marzo 1996, nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c.,
 notifica per pubblici proclami, a ciascuna delle parti di cui
 appresso, oltre che nelle forme di pubblicita' anche con la
 pubblicazione di un manifesto nei luoghi oggetto di causa (Lago di
 Campotosto, Comune di Crognaleto fraz. Tottea) in numero di venti.
     L'Aquila, 21 ottobre 1996
                                Il segretario: Maria Letizia Maiorino.
                                                                      
                                                                      
           REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO            
                                                                      
      Il Commissario regionale dott. Ugo de Aloysio, presidente di
 Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato la seguente
 sentenza nella causa demaniale iscritta al n. 4 del registro generale
 contenzioso civile dell'anno 63 vertente tra: Comune di L'Aquila in
 persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall'avv. Egidio
 D'Angelo e dal dott. proc. Paola Giuliani dell'avvocatura comunale,
 presso cui e' elettivamente domiciliato, in L'Aquila Palazzo comunale
 in virtu' di procura a margine del ricorso per riassunzione del 24
 novembre 1988 rilasciata in esecuzione della deliberazione della
 Giunta Municipale 30 settembre 1988 n. 1860 per delega del C.C. atto
 91/1976 e comune di Campotosto in persona del sindaco in carica
 rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Pettinicchio ed elettivamente
 domiciliato nel suo studio in L'Aquila, via Cascina n. 12 come da
 mandato a margine dell'atto di costituzione, a tanto autorizzato
 dalla giunta municipale con deliberazione n. 237 del 16 settembre
 1969, terreni al foglio 45 parti. 1, 6, 38
    nonche':
       Comune di Crognaleto in persona del sindaco in carica
 rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Pelillo del foro di Teramo ed
 elettivamente domiciliato in L'Aquila presso e nello studio	l'avv.
 Angelo Colagrande in via Verdi n. 18 come da mandato a margine della
 comparsa di costituzione, a tanto autorizzato dalla giunta comunale
 di Crognaleto con deliberazione n. 165 del 19 novembre 1991-terreni
 foglio 45 parti. 3, 4, 10 estesi rispettivamente Ha 4.53.80; Ha
 9.19.60; are 22.60 appartenenti al Comune di L'Aquila e Istituto
 Diocesano per il sostentamento del Clero in L'Aquila piazza Duomo n.
 33 in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso
 dall'avv. Manlio Marinelli come da mandato a margine della comparsa
 di costituzione, f. 46 part. 43 fabb. rurale di are 0.19, part. 44
 fabb. rurale di are 0.39, part. 45 , part. 68 fabb. rurale di are,
 0.15 e Masci Alfredo e Masci Silvana rappresentati e difesi dal dott.
 proc. Giulio Agnelli del foro di L'Aquila, nel cui studio in
 L'Aquila, via Cardinale Mazzarino n. 76 sono elettivamente
 domiciliati come da mandato a margine della comparsa di costituzione
 proprietari di 1/4 foglio 45 part. 7p.; proprietari di 1/4 f. 45
 part. 4, f. 46 part. 71 di are 12 fabb. rurale;
 
    nonche':
       E.N.E.L. in persona dei suoi dirigenti e procuratori dott. ing.
 Io-seph Lecis direttore del Compartimento di Roma e avv. Lucio Franco
 responsabile dell'area legale , elettivamente domiciliati in
 L'Aquila, corso Federico II n. 36 presso lo studio dell'avv. Maria
 Cristina Cervale dal quale sono rappresentati e difesi in unione
 all'avv. Luigi Fiaschetti come da mandato in calce alla memoria in
 data 31 marzo 1993 che ha sostituito la procura speciale in data 17
 gennaio 1989; terreni al foglio 45 partt. 9 fabb. rurale; foglio 45
 partt. II, 13 fabb. da accertare all'urbano, 15 lago pubbl.- 16, 17,
 19, 21 fabb. da acc. all'urbano, 22 fabb. da accertare all'urbano,
 26, 27, 28 fabb. da accertare all'urbano, 29, 30, 39, foglio 46
 partt. 1 fabb. da acc. all'urbano, 3, 32 lago pubb., 35, 70 fabb. da
 acc. all'urbano, 72, 75, 76, 79, 80, 89,91, 98; e Comunita' Montana
 Amiternina zona A in persona del presidente in carica, rappresentato
 e difeso dall'avv. Rodolfo Ludovici nel cui studio in L'Aquila, vico
 Picenze, 25 e' elettivamente domiciliato, come da mandato in calce
 alla copia notificata dell'ordinanza di comparizione delle parti
 notificata il 26 settembre 1991, a tanto autorizzato con
 deliberazione della giunta della stessa comunita' in data 15 ottobre
 1991 n. 314; terreno foglio 45 partt. 7, 15, 16 di mq, 16.000;
 
    nonche':
       Nino e Giuseppe De Amicis residenti in Roma ed elettivamente
 domiciliati in L'Aquila, via Sant'Andrea n. 20 presso e nello studio
 dell'avv. Fabrizio Marinelli dal quale sono rappresentati e difesi
 come da mandato a margine della comparsa di costituzione; terreni
 foglio 45 parti. 2/b, 5/b 48/b estesi rispettivamente Ha 1.02.65; Ha
 14.16.40 e are 81.33, e f. 45 part. 34, part. 34, 2, 18, e Palitti
 Maria Teresa Valeria e Palitti Guglielmina residenti in L'Aquila
 quivi elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Antonello
 Lopardi in via San Quinziano n. 7 dal quale sono rappresentate e
 difese come da mandato a margine della comparsa di costituzione;
       Palitti Franco, Palitti Fabrizio figli del fu Palitti Raniero
 residente in Roma, via Giano della Bella n. 18 e Adriana Dorotea in
 Palitti usufruttuaria di Palitti Raniero, aventi causa da Palitti
 Guglielmo fu Francesco pure ivi residente;
       Franca Reali in Ciccozzi quale erede avente causa da Palitti
 Michele e Tazzi Iolanda residente in L'Aquila, viale Don Bosco Villa
 Silvestrella; terreni al foglio 45 partt. nn. 3, 4, 10, 5, 32, 36, 8,
 31, 33, 35, 25; fl. 46 partt. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 38, 47, 52, 64,
 81, 54, 8, 10, 9, 17, 20, 22, 31, 39, 40, 41, 42 sub 1, 42, 67, 53,
 56, 65, 66.
 
    Nonche':
       Adriani Clara; terreni foglio 45 part. 1 di Ha 2.12.80; part. 6
 di Ha 11.12.10 e part. 38 di are 17.90;
       Volpini Andrea anche per Serva Antonio; terreni foglio 45 part.
 7 di Ha 3.39.45, part. 37 di Ha 1.02.20 e part. 50 di are 9.05; part.
 48 di are 40.25 part: 51 di Ha 1.26.50 e part. 52 di are 3.50;
       Masci Adamo, Masci Alfredo anche per Giuseppe; Masci Carmine
 anche per Presina Domenica; Masci Italo; Masci Romolo; Masci Rosa,
 Masci Silvana terreni f. 46 part. 2 di Ha 2.91.20: foglio 46 part. 4
 sub 1, porz. di fabb.; part. 5 di Ha 1.43.14; part. 6 di Ha 12.32.10;
 part. 7 di Ha 32.63.20 in parte; part. 88 di are 26.91; part. 104 di
 are 31.10; part. 105 di Ha 4.56.10; part. 106 di are 0.0.9; part. 107
 di are 0.0.9; part. 108 di are 0.0.9; part. 109 di are 0.0.9; part.
 110 di are 2.90; part. 111 di are 0.10; part. 112 di are 0.0.9;
 foglio n. 46 part. 71 fabb. rurale e fl. 45 partt. 7 e 4;
       Poeta Guerino erede di Domenico, terreno f. 46 part. 8 di are
 0.24 e part. 9 di are 0.32 fabb. rurale;
     Poeta Giovanbattista foglio 46 part. 10 fabb. rur. di are 0.32;
       Celletti Amerigo anche per Filomena, MARIANO, Vincenzo;
 Capretti Giocondo; Borelli Angelo; Elisa, Ettore e Teresa, De
 Chicchis Romolo anche per D'Achille Giocondo, Noe' e Vincenzo;
 D'Egidio Pasquale anche per Antonio, Domenica, Egidio, Filomena,
 Giuseppe e Vincenzo; D'Egidio Pasquale anche per Maria, Pasquale e
 Vincenzo; Masci Riziero anche per Achille e Giacobino; Masci Giuseppe
 anche per Giulio, Antonio, Alberico, Zerbina e Moretti Giacomo;
 Mazzaferri Luca; Persia Umberto, Luigi, Celitti Amerigo; eredi Poeta
 Antonio, Poeta Noe', eredi di Poeta Luigi, Maria, Saverio, Poeta
 Peppina, terreni al f. 46 patte 4 sub 2 porzione di fabb. rurale;
     Poeta Noe' foglio 46 parti. 53 fabb. rur. are 0.24;
       Poeta Antonio anche per Luigi, Maria e Peppino terreni al f. 46
 part. 40 fabb. rurale di are 0.37;
       Poeta Luigi f. 46 part. 42 sub. 1 porz. fabb. rurale; Poeta
 Antonio f. 46 part. 42 sub. 2 p. fabb. rurale
       Migliozzi Santa f. 46 part. 83 di are 0.90 fabb. da accertare
 all'urbano;
       Migliozzi Benedetto anche per Maria; Migliozzi Sante anche per
 Zelinda terreni f. 46 part. 17 fabb. rurale di are 0.30, f. 46 part.
 54 di are 0.20;
       Biscardi Anello anche per Francesco f. 46 part. 20 sub 1 porz.
 fabb. rurale;
     Di Pietro Maria f. 46 part. 20 sub. 2 porzione fabb. rur.;
       Scipione Olimpia f. 46 part. 20 sub. 3 porz. fabb. rurale, f.
 46 part. 20 sub. 4 porz. fabb. rurale;
       Bovini Eliseo f. 46 part. 21 sub. 1 porz. fabb. rurale con
 diritto alla corte n. 60;
       Valente Tonino anche per Bovini Attilio f. 46 part. 21 sub. 2
 porz. fabb. rurale con diritto alla corte n. 60;
     Bovini Sabatino f. 46 part. 21 sub. 3 porz. fabb. rurale;
       Scipioni Sabatino f. 46 part. 25 fabb. rurale con diritto alle
 corti n. 60 e 61 di are 0.30;
     Migliozzi Pietro f. 46 part. 27 sub 2 porz. fabb. rurale;
       Urbani Flora Giannina, Nina Boccanera Teresa ved. Urbani
 terreni al f. 46 part. 27 sub. 3 porz. fabb. rurale;
       Bovini Cherubina; Di Carlantonio Armando anche per Bettina,
 Ostilio, Ulderico e Vincenzo; Di Carlantonio Carmine anche per Oreste
 f. 46 part. 31 fabb. rurale di are 0.66;
       Scipioni Riccardo comproprietario, f. 46 part. e 33 fabb.
 rurale di are 0.23;
       Di Stefano Giovanni f. 46 part. 34 fabb. rurale di are 0.36;
 Rossi Giuseppe f. 46 part 37 di are 59.60;
     Di Stefano Carmine f. 46 n. 65 fabb. rurale di are 0.57;
       Di Stefano Carmine anche per Elvira f. 46 part. 39 fabb. rurale
 di are 1.10;
     Migliozzi Annunzio anche per Pasqua, Pompilio e Domenica;
       Migliozzi Francesco anche per Esterina, Giuseppa, Margherita e
 Nicola terreni al f. 46 part. 41 fabb. rurale di are 0.36;
       Migliozzi Antonella f. 46 part. 66 sub 2 fabb. rurale, f. 46
 part. 56 fabb. r. di are 0.16
     Migliozzi Francesco f. 46 part. 57 fabb. r. di are 0.17;
     Migliozzi Roberto f. 46 part. 56 fabb. r. di are 0.26;
     Biscardi Carlo f. 46 part. 59 di are 0.22;
       Urbani Carlo, Flora, Giannina, Nina anche per Teresa Boccanera,
 f. 46 part. 63 di are 21.60;
       Migliozzi Sabatino f. 46 part. 66 sub I porz. di fabb. rur,
 part. 87 di are 0.32;
     Morosi Ernesto f. 46 part. 78 fabb. di are 0.32;
       Borrelli Domenico f. 46 part. 82 di are 0.22 fabb. da accertare
 all'urbano;
     Di Carlantonio Mimino f. 46 part. 84 di are 0.42;
       Bovini Raffaele, Masci Adele, Benedetti Osvaldo, Urbani Carlo,
 f. 46 part. 85 di are 0.69;
       Masci Adele e Benedetti Osvaldo f. 46 part. 28 fabb. rurale di
 are 0.90; f. 46 part. 90 di are 0.13; f. 46 part. 86 di are 1.44.
       Boccanera Teresa ved. Urbani usufruttuaria, f. 46 part 27 sub 3
 porz. fabb. rurale;
 
    nonche':
       Azienda Autonoma Statale delle strade usuaria demanio pubblico
 dello Stato proprietario; terreni al foglio n. 46 parti. 30 e 48
 domiciliata ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in
 L'Aquila.
 
      Conclusione delle parti: l'avv. D'Angelo per il Comune di
 L'Aquila chiede che piaccia all'adito Commissario:
       1) dichiarare che il predio denominato montagna di Rocca delle
 Vene ubicato nel Comune di Campotosto, descritto nella perizia
 dell'ing. Lorito e circoscritto nei suoi confini esterni dalla
 perizia del consulente tecnico di ufficio Accili, costituisce demanio
 universale di uso civico del Comune dell'Aquila, di appartenenza dei
 cittadini abitanti nel capoluogo: gli estremi catastali del compendio
 come sopra individuato, ubicato nel comune censuario di Campotosto ed
 esteso per Ha 333.70.38 sono quelli indicati dal C.T.U. geom. Accili
 nella consulenza, depositata agli atti e nell'allegata planimetria in
 data 24 febbraio 1994 relativa ai fogli n. 45 e 46 del catasto
 rustico del Comune di Campotosto;
       2) dichiarare la nullita' assoluta ed insanabile di tutti gli
 atti di disposizione relativi all'anzidetto predio che si sono
 susseguiti nel tempo ivi compresi i contratti ed i decreti di
 espropriazione relativi ai beni sopra descritti;
       3) ordinare, conseguentemente agli abusivi occupatori di cui in
 epigrafe la restituzione dei terreni anzidetti al Comune dell'Aquila,
 dando atto che la parte di terreno interessata dal bacino
 idroelettrico della diga di Campotosto potra' essere regolarizzata ai
 sensi dell'art. 11 della legge 1766/1927;
       4) disporre che a cura del consulente tecnico di ufficio geom.
 M. Accili con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato siano
 effettuate le volture catastali e la trascrizione nella Conservatoria
 dei Registri Immobiliari dell'Aquila della presente sentenza nonche'
 di quella di questo Commissario n. 3 del 1959, non ancora eseguita,
 previa redazione di verbale di consegna al Comune dell'Aquila;
       5) condannare tutti gli abusivi occupatori del predio di cui
 sopra a corrispondere al Comune dell'Aquila i frutti maturati nel
 decennio anteriore al novembre 1988 con interessi legali e
 rivalutazione monetaria.
       6) condannare l'ENEL, i Comuni di Campotosto e Crognaleto, i
 Sigg. Palitti e loro aventi causa nonche' tutti gli abusivi
 occupatori di cui in epigrafe, al pagamento con il vincolo della
 solidarieta', a favore del Comune dell'Aquila delle spese
 giudiziarie.
       7) disporre che L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
 dell'Aquila controlli l'esatta esecuzione di questa sentenza e di
 quella n. 3 del 1959 di questo Commissariato allo stato non ancora
 eseguita.
 
      L'avv. Pelillo per Crognaleto chiede sin d'ora che il
 Commissario voglia rigettare l'istanza del Comune di L'Aquila
 risultando la rivendicazione e conseguente reintegra carente dei
 necessari presupposti di fatto e di diritto;
      L'avv. Pettinicchio per Campotosto: piaccia all'Ecc.mo
 Commissario per gli usi civici per l'Abruzzo, dichiarare
 l'appartenenza al Comune di Campotosto dei predii demaniali inerenti
 alla Montagna Rocca delle Vene, di cui ai fogli catastali n 45, 46,
 relativamente alle particelle indicate dal C.T.U.; dichiarare nulli e
 privi di effetto tutti gli atti di trasferimento, ovvero ablativi,
 riferiti alle stesse; ordinare la conseguente reintegrazione;
 condannare, per quanto dovuto le parti soccombenti alle spese del
 presente giudizio.
      L'avv. Manlio Marinelli per l'istituto Diocesano di
 sostentamento del Clero deduce che qualora risulti che i terreni
 siano demaniali, non si oppone alla loro restituzione al Comune di
 L'Aquila o, comunque, alla
      legalizzazione della proprieta' mediante la procedura di
 mutamento di destinazione; il dott. proc. Giulio Agnelli chiede che
 il Commissario voglia ritenere che i terreni in questione non hanno
 natura demaniale civica; L'avv. Cervale per l'E.N.E.L. insiste sul
 difetto di giurisdizione del Commissario Regionale anche alla luce
 della piu' recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e, si
 riporta per il resto ad ogni precedente deduzione ossia: si insiste
 pertanto affinche', alla luce delle cosiderazioni svolte, venga
 dichiarata la cessazione del diritto di uso civico sui terreni in
 oggetto, considerata la legittimita' della relativa compravendita da
 parte della societa' Terni nonche' la irreversibile trasformazione
 dei fondi in oggetto, in considerazione anche del rilevante interesse
 di pubblica utilita' dell'invaso del lago di Campotosto. In via del
 tutto subordinata, si conclude affinche' il Comune dell'Aquila dia
 inizio alla procedura di mutamento di destinazione.
 
      L'avv. Ludovici si riserva di svolgere nel prosieguo tutte le
 eccezioni, istanze e deduzioni, nonche' di precisare le conclusioni;
      L'avv. Fabrizio Marinelli per Nino e Giuseppe De Amicis:
 nell'ipotesi subordinata in cui si stabilisca che i terreni in
 questione siano di natura demaniale civica si fa comunque presente
 che vi sono stati e sono tuttora in corso contatti con il Comune di
 Campotosto perche' questi proceda al mutamento di destinazione ai
 sensi dell'art. 11 della legge 1766/1927.
 
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO                       
                                                                      
    (Omissis)
 
                                P.Q.M.                                
                                                                      
      Il Commissario Regionale definitivamente pronunciando sulla
 causa segnata in epigrafe reietta ogni contraria istanza, eccezione e
 deduzione, cosi' provvede:
       1) dichiara la contumacia di: Palitti Franco, Fabrizio; di
 Adriana Dorotea in Palitti; Franca Reale in Ciccozzi; Masci Adamo,
 Alfredo, Italo, Rosa, Silvana, Poeta Giovanbattista, Cellitti
 Amerigo; De Chicchiis Romolo, D'Egidio Pasquale; Masci Riziero;
 Masci' Giuseppe, Mazzaferri Luca, Persia Umberto, Persia Luigi; Poeta
 Peppina; Poeta Noe'; Megliozzi Benedetto e Santa; Biscardi Anello; Di
 Pietro Maria; Scipioni Olimpia , Bovini Eliseo; Valente Tonino;
 Bovini Sabatino; Scipioni Sabatino; Migliozzi Pietro; Urbani Flora;
 Bovini Cherubina; Di Carlantonio Armando; Di Carlantonio Carmine;
 Scipioni Riccardo; Di Stefano Giovanni; Rossi Giuseppe; Di Stefano
 Carmine; Migliozzi Annunzio; Migliozzi Francesco; Migliozzi
 Antonella, Francesco e Roberto; Biscardi Carlo; Urbani Carlo;
 Migliozzi Sabatino; Morosi Ernesto; Borelli Domenico; Dí Carlantonio
 Mimino; Bovini Raffaele e dell'Azienda Autonoma Statale delle Strade
 (A N A.S.) domiciliata ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello
 Stato in L'Aquila;
     2) ordina l'estromissione dal presente giudizio di Adriani Clara;
       3) dichiara la natura demaniale civica universale dei fondi
 ubicati in agro di Campotosto, costituenti la Montagna denominata
 Rocca delle Vene censiti nel N.C.T. come segue:
         foglio n. 45 parti. nn. 1, 2, 18, 34, 3, 4, 10 5, 32, 36, 7,
 37, 50, 8, 31, 33, 35, 25, 48, 51, 52, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21,
 22, 26, 27, 28, 29, 30, 39;
         foglio 46 parti. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 38, 47, 52, 64, 81,
 54, 2, 4, 5, 6, 7, 88, 104, 105, 106, 107, 108, 109; 110, 111, 112,
 8, 9, 10, 4 sub 2, 17, 54, 20 sub 1, 20, sub 2 sub 3 e sub 4, 21 sub
 1, sub 2 , sub 3, 22, 25, 27 sub 2 e sub 3, 28, 90, 86, 30, 48, 31,
 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 42 sub 1 prefetto di L'Aquila di
 espropriazione per causa di pubblica utilita' in data 1.aprile 1963
 n. 13340, 1.22.2; 28 giugno 1966 n. 6248; 24 ottobre 1973 n. 5948; 6
 marzo 1956 ne 4735 sempre per la parte concernente i fondi censiti
 con i fogli catastali ne 45 e 46;
         e ne ordina la reintegra al Comune di L'Aquila, condannando
 gli abusivi occupatori elencati in epigrafe, eccentuato il Comune di
 L'Aquila, al loro immediato rilascio nella disponibilita' del
 ripetuto ente territoriale;
       5) dispone che a cura del C.T.U. geom. Marcello Accili siano
 effettuate le volture catastali e la trascrizione nella conservatoria
 dei pubblici registri immobiliari di L'Aquila di questa sentenza e di
 quella rep. n. 3 del 18 luglio - 24 settembre 1959 e che a cura dello
 stesso C.T.U. con la collaborazione dell'Ispettorato Ripartimentale
 di L'Aquila del Corpo Forestale dello Stato sia redatto il verbale di
 riacquisizione al demanio
       civico universale del Comune di L'Aquila nel termine di giorni
 sessanta 60 dalla notifica della presente sentenza dei terreni tutti
 elencati nella medesima ed in quella rep. n. 3 del 18 luglio - 24
 settembre 1959;
       6) condanna i su elencati abusivi occupatori dei predii a
 fianco di ciascuno indicati a liquidare in L. ....., utilizzando
 l'allegato bollettino di c/c postale.
 
    Cosi' deciso nella residenza del Commissariato il 5 marzo 1996.
                       Il Commissario regionale                       
           Presidente di Sezione della Corte di Cassazione:           
                          dott. Ugo Aloysio                           
                                                                      
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