BONETTI - S.p.a. Sede in Milano, via delle Forze Armate n. 230
IMMOBILIARE FAMSA - S.r.l. Sede in Milano, via Leopardi n. 19

(GU Parte Seconda n.231 del 3-10-1997)

                     Estratto delibera di fusione                     
                                                                      
      Si rende noto, agli effetti dell'art. 2502-bis del Codice civile
 che con delibere di assemblee straordinarie entrambe del 16 luglio
 1997 a rogito notaio G.G. Sessa, e' stata deliberata la fusione per
 incorporazione della societa' Immobiliare FAMSA S.r.l. nella Bonetti
 S.p.a.
      Le delibere sono state omologate dal Tribunale di Milano
 entrambe in data 8 agosto 1997 e sono state iscritte nel registro
 delle imprese del Tribunale di Milano il data 19 settembre 1997
 rispettivamente al n. 9700218672/CMI1557 la Immobiliare FAMSA S.r.l.
 ed al n. 9700218682/CMI1557 la Bonetti S.p.a.
      Ai sensi dell'art. 2502-bis del Codice civile, primo comma si
 precisa:
    1. societa' partecipanti alla fusione:
       societa' incorporante: Bonetti S.p.a., sede legale in Milano,
 via delle Forze Armate n. 320, capitale sottoscritto e versato L.
 3.000.000.000, registro societa' del Tribunale di Milano n. 1269,
 codice fiscale e partita I.V.A. n. 00720320159;
       societa' incorporanda: Immobiliare FAMSA S.r.l., sede legale in
 Milano, via G. Leopardi n. 19, capitale sottoscritto e versato L.
 90.000.000, registro societa' del Tribunale di Milano n. 54239,
 codice fiscale e partita I.V.A. n. 03181760152.
 
      2. statuto della societa' incorporante, con modificazioni
 derivanti dalla fusione; il testo dello statuto sociale della
 societa' incorporante subira' per effetto della fusione la modifica
 degli articoli 2 (oggetto sociale), 4 (domicilio dei soci), 6
 (capitale sociale), 20 (nomina e decadenza dell'Organo
 amministrativo), 25 (nomina del Collegio sindacale), 27 (riparto
 degli utili) e 30 (scioglimento della societa').
      3. Rapporto di concambio ed eventuale conguaglio in danaro:
 poiche' le societa' incorporante e la societa' incorporanda avranno
 alla data della delibera della fusione gli stessi soci con quote di
 partecipazione al capitale delle due societa' nelle medesime
 proporzioni, non si procede alla determinazione del rapporto di
 conguaglio; l'importo costituente il patrimonio netto della societa'
 incorporata con la stipula dell'atto di fusione verra' allocato tra
 le riserve costituenti il patrimonio della societa' incorporante.
      6. Data di decorrenza: per quanto previsto dall'art. 2504-bis
 del Codice civile, nonche' dall'art. 123, terzo e settimo comma, del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, si precisa che gli
 effetti contabili della fusione retroagiranno alla data del I .
 gennaio dell'anno in cui avra' efficacia l'atto di fusione.
      7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci: non e'
 previsto l'esistenza di alcuna particolare categorie di soci con
 trattamento privilegiato.
      8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle
 societa' partecipanti alla fusione: non sono previsti vantaggi
 particolari a favore degli amministratori della societa' partecipanti
 alla fusione.
                                     Un amministratore: Mauro Bonetti.
M-7798 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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