Estratto delibera di fusione Si rende noto, agli effetti dell'art. 2502-bis del Codice civile che con delibere di assemblee straordinarie entrambe del 16 luglio 1997 a rogito notaio G.G. Sessa, e' stata deliberata la fusione per incorporazione della societa' Immobiliare FAMSA S.r.l. nella Bonetti S.p.a. Le delibere sono state omologate dal Tribunale di Milano entrambe in data 8 agosto 1997 e sono state iscritte nel registro delle imprese del Tribunale di Milano il data 19 settembre 1997 rispettivamente al n. 9700218672/CMI1557 la Immobiliare FAMSA S.r.l. ed al n. 9700218682/CMI1557 la Bonetti S.p.a. Ai sensi dell'art. 2502-bis del Codice civile, primo comma si precisa: 1. societa' partecipanti alla fusione: societa' incorporante: Bonetti S.p.a., sede legale in Milano, via delle Forze Armate n. 320, capitale sottoscritto e versato L. 3.000.000.000, registro societa' del Tribunale di Milano n. 1269, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00720320159; societa' incorporanda: Immobiliare FAMSA S.r.l., sede legale in Milano, via G. Leopardi n. 19, capitale sottoscritto e versato L. 90.000.000, registro societa' del Tribunale di Milano n. 54239, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03181760152. 2. statuto della societa' incorporante, con modificazioni derivanti dalla fusione; il testo dello statuto sociale della societa' incorporante subira' per effetto della fusione la modifica degli articoli 2 (oggetto sociale), 4 (domicilio dei soci), 6 (capitale sociale), 20 (nomina e decadenza dell'Organo amministrativo), 25 (nomina del Collegio sindacale), 27 (riparto degli utili) e 30 (scioglimento della societa'). 3. Rapporto di concambio ed eventuale conguaglio in danaro: poiche' le societa' incorporante e la societa' incorporanda avranno alla data della delibera della fusione gli stessi soci con quote di partecipazione al capitale delle due societa' nelle medesime proporzioni, non si procede alla determinazione del rapporto di conguaglio; l'importo costituente il patrimonio netto della societa' incorporata con la stipula dell'atto di fusione verra' allocato tra le riserve costituenti il patrimonio della societa' incorporante. 6. Data di decorrenza: per quanto previsto dall'art. 2504-bis del Codice civile, nonche' dall'art. 123, terzo e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, si precisa che gli effetti contabili della fusione retroagiranno alla data del I . gennaio dell'anno in cui avra' efficacia l'atto di fusione. 7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci: non e' previsto l'esistenza di alcuna particolare categorie di soci con trattamento privilegiato. 8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione: non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori della societa' partecipanti alla fusione. Un amministratore: Mauro Bonetti. M-7798 (A pagamento).