Estratto dell'atto di fusione (redatto ai sensi dell'art. 2504 Codice civile) La Banca Popolare di Polistena S.p.a. e la Banca Popolare di Palmi S.p.a. in esecuzione delle delibere delle assemblee straordinarie dei soci delle due societa', che hanno avuto luogo il 26 luglio 1997, con atto per notaio Maria Tripodi di Polistena del 24 ottobre 1997, repertorio n. 6941/3310 si sono dichiarate, ed ogni effetto di legge fuse mediante incorporazione della seconda nella prima. Le indicazioni, contenute nell'atto di fusione e previste ai n.ri 1, 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-bis Codice civile richiamato dall'art. 2504 Codice civile sopra citato, sono le seguenti: 1) tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle societa' partecipanti alla fusione, societa' partecipanti alla fusione: a) Banca Popolare di Polistena (dal 1. novembre 1997 Banca Regionale Calabrese) societa' per azioni, sede sociale in Polistena, piazza del Popolo n. 2, capitale sociale deliberato di L. 4.262.475.000 corrispondente a n.ro 284.165 azioni da L. 15.000 di valore nominale; capitale versato L. 3.458.475.000 con l'emissione di n. 230.565 azioni, societa' iscritta nel registro delle imprese di Reggio Calabria al n. 62. Appartenente al Gruppo Bancario Banca Antoniana-Popolare Veneta, scritto all'albo dei gruppi bancari al n.ro 5040; b) Banca Popolare di Palmi-Societa' per azioni, sede sociale in Palmi, piazza 1 Maggio 3, capitale sociale L. 12.670.730.000 interamene versato suddiviso in n. 12.670.000 azioni da L. 1.000 di valore nominale, societa' iscritta nel registro delle imprese di Reggio Calabria al n. 9. Appartenente al Gruppo Bancario Banca Antoniana-Popolare Veneta, iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 5040. 2) Rapporto di cambio delle azioni: il rapporto di cambio delle azioni e' stato determinato sulla base delle situazioni patrimoniali della Banca Popolare di Polistena e della Banca Popolare di Palmi al 31 dicembre 1996 risulta pari a: n. 1 azione di nuova emissione della incorporante Banca Popolare di Polistena, di valore nominale di L. 15.000 (quindicimila) contro n. 02 azioni dell'incorporata Banca Popolare di Palmi, del valore nominale di L. 1.000 (mille) cadauna, senta alcun conguaglio in denaro. 3) Modalita' di assegnazione delle azioni della Banca Popolare di Polistena: dopo il perfezionamento dell'operazione di fusione, la Banca Popolare di Polistena procedera': al cambio delle n. 12.670.730 azioni della Banca Popolare di Palmi possedute dagli azionisti, in base al rapporto di cambio sopra indicato, con rimborso del controvalore della frazione di azione della Banca Popolare di Polistena non assegnabile, commisurato al valore dell'azione determinato ai fini del concambio in L. 197.023 cadauna, mediante l'emissione a servizio del concambio, di n. 124.223 azioni della Banca Popolare di Polistena; i soci della Banca Popolare di Palmi che entro il 3 ottobre 1997, avessero manifestato l'intenzione di non ottenere in concambio le azione della Banca Popolare di Polistena hanno diritto di cedere le loro azioni alla Banca Popolare di Polistena, che si impegna ad acquistarle, al prezzo commisurato al valore dell'azione, determinato ai fini del concambio in L. 1.931 (millenovecentotrentuno) ciascuna. 4) Data dalla quale le nuove azioni partecipano agli utili: le azioni assegnate parteciperanno agli utili con godimento dal 1. gennaio 1997. 5) Decorrenza degli effetti della fusione: l'atto di fusione ha effetto legale dalla data del 1. novembre 1997; gli effetti economico-contabili, e fiscali, ai fini delle imposte sui redditi, decorrono dal 1. gennaio 1997, ai sensi dell'art. 2501-bis punto 6 Codice civile e dell'art. 123, 7. comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Le operazioni della societa' incorporata saranno imputate al bilancio della Banca Popolare di Polistena, a decorrere dal 1. gennaio 1997. 6) Trattamenti riservati a particolari categorie di soci: non esistono particolari categorie di soci e nessuna delle banche partecipanti alla fusione ha emesso titoli diversi dalle azioni, cui possa essere riservato qualche trattamento particolare. 7) Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione: nessun particolare vantaggio e' previsto a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. 8) Pattuizioni particolari: in relazione al prestito obbligazionario subordinato convertibile emesso dalla Banca Popolare di Polistena e riservato esclusivamente alla controllante Banca Antoniana Popolare Veneta, quest'ultima, in qualita' di unico obbligazionista, con atto pubblico a rogito notaio Franco Golin di Padova, in data 4 giugno 1997, rep. n. 3945, ha espressamente rinunciato all'esercizio del diritto di conversione delle obbligazioni possedute in azioni della Banca Popolare di Polistena, di cui all'art. 6 del regolamento del detto prestito obbligazionario, fatto salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 6. La Banca Antoniana Popolare Veneta ha rinunciato altresi' ai termini posti a tutela degli interessi degli obbligazionisti ed alla proposizione di qualsivoglia impugnazione od eccezione in riferimento all'eventuale mancato rispetto dei termini, nell'ambito della operazione di fusione per incorporazione di cui al presente progetto di fusione, nella predetta sua qualita' di unico obbligazionista. L'atto di fusione e' stato rogato in data 24 ottobre 1997, dal notaio Maria Tripodi di Polistena, repertorio n.ro 6941/3310, registrato a Palmi il 27 ottobre 1997 al n.ro 1538, iscritto nel registro delle imprese di Reggio Calabria in data 30 ottobre 1997 al numero 9700010145/CRCO199. Notaio Maria Tripodi. S-23440 (A pagamento).