LATTERIA SOCIALE VALSECCHIA - S.c.r.l.
LATTERIA SOCIALE SAN PIETRO - S.c.r.l.

(GU Parte Seconda n.289 del 12-12-1997)

                     Estratto progetto di fusione                     
                                                                      
      I Consigli di amministrazione delle societa' cooperative a
 responsabilita' limitata Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l. e
 Latteria Sociale Valsecchia S.c.r.l., hanno deliberato la
 formulazione del seguente progetto di fusione:
      1. La Latteria Sociale Valsecchia S.c.r.l. societa' cooperativa
 a responsabilita' limitata con sede in Carpineti, via S. Pietro
 Orneto n. 44 frazione Savognatica, iscritta nel registro delle
 imprese di Reggio Emilia al n. 11538, codice fiscale n. 01036610358,
 e la Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l. societa' cooperativa a
 responsabilita' limitata di Carpineti, frazione Valestra, via
 Valestra n. 33/a, iscritta nel registro delle imprese di Reggio
 Emilia al n. 4641, codice fiscale n. 00143900355, intendono eseguire
 la fusione societaria delle rispettive compagini mediante
 incorporazione della Latteria Sociale Valsecchia S.c.r.l. nella
 Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l. che conservera' la denominazione:
 Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l. e manterra' la sede legale in
 Carpineti, frazione Valestra, via Valestra n. 33/a.
      3. Nella determinazione del rapporto di cambio ci si attiene
 tassativamente alle disposizioni contenute negli Statuti uniformi
 delle societa' partecipanti alla fusione, a norma delle quali:
       a) le riserve sono indivisibili (articolo n. 12 Statuto
 incorporata e articolo n. 12 Statuto incorporante);
       in caso di scioglimento della societa', la somma che risulti
 disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento delle
 passivita', sara' devoluta secondo la delibera dell'assemblea a scopi
 di legge conformi allo spirito mutualistico (articolo n. 31 Statuto
 incorporata e articolo n. 31 Statuto incorporante);
       in caso di recesso, esclusione o morte del socio, la
 liquidazione della quota sociale potra' avvenire per un importo che
 comunque non potra' mai essere superiore alla quota sociale versata,
 restando esclusa ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale
 comunque costituito (articolo n. 11 Statuto incorporata e articolo n.
 11 Statuto incorporante).
 
      Tanto premesso si conviene di non far concorrere nella
 determinazione del rapporto di cambio l'entita' delle riserve
 patrimoniali indivisibili. bensi' di operare esclusivamente sulla
 misura comparativa delle quote sociali, espresse al valore nominale,
 sottoscritte e versate nell'ambito di ciascuna cooperativa
 partecipante al processo di fusione.
      Nel caso di specie risulta che le quote detenute dai soci della
 cooperativa Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l., societa' cooperativa
 a responsabilita' limitata sono di importo non uniforme ed espresse
 in termini di un multiplo di L. 50.000 della quota minima stabilita
 dallo Statuto sociale, mentre i soci della Latteria sociale
 ValsecchiaS.c.r.l. detengono quote non uniformi pari a 'multipli' del
 minimo statutario di L. 50.000. Tanto premesso, constatata l'
 improponibilita' di fissare un rapporto di cambio univoco tra le
 effettive quote sociali detenute nell'ambito delle differenti
 compagini, si e' ritenuto di computare la determinazione sulla scorta
 delle quote minime fissate dagli Statuti nell'ambito di ciascuna
 compagine.
      Tale scelta e' sottesa da una parte allo speciale ambito
 normativo di settore in forza del quale il capitale delle societa'
 cooperative e' variabile e non determinato in un ammontare
 prestabilito, cosi' come risulta dall'art. 2520 del Codice civile, e
 dall'altra dalla possibilita' di effettivo posizionamento di ciascun
 socio, nella determinazione del proprio apporto in linea capitale, in
 ragione del multiplo di versamento effettivo rispetto alla quota
 minima, che a sua volta viene utilizzata quale unita' di misura e di
 comparazione.
      Premesso quanto sopra il rapporto di cambio tra le quote sociali
 minime di ciascuna compagine viene fissato alla pari in modo da
 avvalorare la misura di ciascuna quota minima detenuta
 nell'incorporante (L. 50.000) in una quota detenuta nell'incorporanda
 (L. 50.000).
      Sulla scorta di cio' verra' pertanto effettuato il tramutamento
 delle quote sociali della societa' da incorporare in quelle
 dell'incorporante, salva la facolta' di recesso per i soci
 dissenzienti. con esclusione pertanto di qualsiasi riferibilita'
 all'entita' relativa dei netti patrimoniali delle societa' che si
 fondono, nonche' qualsiasi ipotesi di conguaglio in denaro.
      4. La partecipazione agli utili per tali quote sociali e'
 stabilita a decorrere dall'approvazione del primo bilancio di
 esercizio cui sono riferibili, a norma del successivo punto del
 progetto, gli effetti contabili della fusione conseguenti
 all'imputazione delle operazioni della societa' incorporata al
 bilancio della incorporante. Pertanto la data con riferimento alla
 quale le quote in parola iniziano a maturare il diritto alla
 partecipazione agli utili, peraltro entro i limiti tassativi fissati
 dalle norme in materia di cooperative, e' stabilita al 1. gennaio
 dell'anno in cui avra' effetto la fusione.
      6. La data a decorrere dalla quale le operazioni della
 incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante viene
 fissata al 1. gennaio dell'anno in cui avra' effetto la fusione e
 cio' anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal settimo
 comma dell'art. 123 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
      7. Con riferimento ai punti n. 7) e n. 8) dell'art. 2501-bis del
 Codice civile resta escluso qualsiasi trattamento differenziato da
 riservarsi a particolari categorie di soci, ne' si propongono
 particolari vantaggi a favore degli amministratori delle societa'
 partecipanti alla fusione. Il progetto di fusione e' stato iscritto
 per quanto riguarda la Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l. presso il
 registro delle imprese di Reggio Emilia in data 27 novembre 1997 al
 n. 28367/01 e per la Latteria Sociale Valsecchia S.c.r.l. presso il
 registro delle imprese di Reggio 27 novembre 1997 al n. 28368/01-
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