Estratto progetto di fusione I Consigli di amministrazione delle societa' cooperative a responsabilita' limitata Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l. e Latteria Sociale Valsecchia S.c.r.l., hanno deliberato la formulazione del seguente progetto di fusione: 1. La Latteria Sociale Valsecchia S.c.r.l. societa' cooperativa a responsabilita' limitata con sede in Carpineti, via S. Pietro Orneto n. 44 frazione Savognatica, iscritta nel registro delle imprese di Reggio Emilia al n. 11538, codice fiscale n. 01036610358, e la Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l. societa' cooperativa a responsabilita' limitata di Carpineti, frazione Valestra, via Valestra n. 33/a, iscritta nel registro delle imprese di Reggio Emilia al n. 4641, codice fiscale n. 00143900355, intendono eseguire la fusione societaria delle rispettive compagini mediante incorporazione della Latteria Sociale Valsecchia S.c.r.l. nella Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l. che conservera' la denominazione: Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l. e manterra' la sede legale in Carpineti, frazione Valestra, via Valestra n. 33/a. 3. Nella determinazione del rapporto di cambio ci si attiene tassativamente alle disposizioni contenute negli Statuti uniformi delle societa' partecipanti alla fusione, a norma delle quali: a) le riserve sono indivisibili (articolo n. 12 Statuto incorporata e articolo n. 12 Statuto incorporante); in caso di scioglimento della societa', la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento delle passivita', sara' devoluta secondo la delibera dell'assemblea a scopi di legge conformi allo spirito mutualistico (articolo n. 31 Statuto incorporata e articolo n. 31 Statuto incorporante); in caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale potra' avvenire per un importo che comunque non potra' mai essere superiore alla quota sociale versata, restando esclusa ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito (articolo n. 11 Statuto incorporata e articolo n. 11 Statuto incorporante). Tanto premesso si conviene di non far concorrere nella determinazione del rapporto di cambio l'entita' delle riserve patrimoniali indivisibili. bensi' di operare esclusivamente sulla misura comparativa delle quote sociali, espresse al valore nominale, sottoscritte e versate nell'ambito di ciascuna cooperativa partecipante al processo di fusione. Nel caso di specie risulta che le quote detenute dai soci della cooperativa Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l., societa' cooperativa a responsabilita' limitata sono di importo non uniforme ed espresse in termini di un multiplo di L. 50.000 della quota minima stabilita dallo Statuto sociale, mentre i soci della Latteria sociale ValsecchiaS.c.r.l. detengono quote non uniformi pari a 'multipli' del minimo statutario di L. 50.000. Tanto premesso, constatata l' improponibilita' di fissare un rapporto di cambio univoco tra le effettive quote sociali detenute nell'ambito delle differenti compagini, si e' ritenuto di computare la determinazione sulla scorta delle quote minime fissate dagli Statuti nell'ambito di ciascuna compagine. Tale scelta e' sottesa da una parte allo speciale ambito normativo di settore in forza del quale il capitale delle societa' cooperative e' variabile e non determinato in un ammontare prestabilito, cosi' come risulta dall'art. 2520 del Codice civile, e dall'altra dalla possibilita' di effettivo posizionamento di ciascun socio, nella determinazione del proprio apporto in linea capitale, in ragione del multiplo di versamento effettivo rispetto alla quota minima, che a sua volta viene utilizzata quale unita' di misura e di comparazione. Premesso quanto sopra il rapporto di cambio tra le quote sociali minime di ciascuna compagine viene fissato alla pari in modo da avvalorare la misura di ciascuna quota minima detenuta nell'incorporante (L. 50.000) in una quota detenuta nell'incorporanda (L. 50.000). Sulla scorta di cio' verra' pertanto effettuato il tramutamento delle quote sociali della societa' da incorporare in quelle dell'incorporante, salva la facolta' di recesso per i soci dissenzienti. con esclusione pertanto di qualsiasi riferibilita' all'entita' relativa dei netti patrimoniali delle societa' che si fondono, nonche' qualsiasi ipotesi di conguaglio in denaro. 4. La partecipazione agli utili per tali quote sociali e' stabilita a decorrere dall'approvazione del primo bilancio di esercizio cui sono riferibili, a norma del successivo punto del progetto, gli effetti contabili della fusione conseguenti all'imputazione delle operazioni della societa' incorporata al bilancio della incorporante. Pertanto la data con riferimento alla quale le quote in parola iniziano a maturare il diritto alla partecipazione agli utili, peraltro entro i limiti tassativi fissati dalle norme in materia di cooperative, e' stabilita al 1. gennaio dell'anno in cui avra' effetto la fusione. 6. La data a decorrere dalla quale le operazioni della incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante viene fissata al 1. gennaio dell'anno in cui avra' effetto la fusione e cio' anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal settimo comma dell'art. 123 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. 7. Con riferimento ai punti n. 7) e n. 8) dell'art. 2501-bis del Codice civile resta escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a particolari categorie di soci, ne' si propongono particolari vantaggi a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Il progetto di fusione e' stato iscritto per quanto riguarda la Latteria Sociale S. Pietro S.c.r.l. presso il registro delle imprese di Reggio Emilia in data 27 novembre 1997 al n. 28367/01 e per la Latteria Sociale Valsecchia S.c.r.l. presso il registro delle imprese di Reggio 27 novembre 1997 al n. 28368/01- Pavarelli Gianni - Annigoni Oscar. C-33979 (A pagamento).