S.G.A. - S.p.a.
Societa' per la Gestione di Attivita'

(GU Parte Seconda n.289 del 12-12-1997)

      La Societa' per la Gestione di Attivita' - S.G.A. S.p.a., con
 sede in Napoli, via Medina n. 5, rende noto, ai sensi e per gli
 effetti di cui all'art.58, commi secondo, terzo e quarto, del decreto
 legislativo n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria
 e creditizia), richiamati dall'art. 3, comma sesto, del decreto legge
 n. 497/1996, convertito con modificazioni in legge n. 588/1996, che,
 nell'ambito del piano di ristrutturazione del gruppo Banco di Napoli
 ai sensi del predetto decreto legge n. 497/1996 e successiva legge di
 conversione, in data 24 giugno 1997 e' stato stipulato fra il Banco
 di Napoli S.p.a. e la S.G.A. S.p.a., accordo aggiuntivo al contratto
 di cessione di crediti e altre attivita' non immobiliari concluso il
 31 dicembre 1996 fra il Banco di Napoli, in qualita' di cedente e la
 S.G.A., in qualita' di cessionaria, del cui oggetto si e' gia' data
 comunicazione, ai sensi del precitato art. 58, commi secondo, terzo e
 quarto, del decreto legislativo n. 385/1993, su questa stessa
 Gazzetta Ufficiale, Foglio 1nserzioni n. 12 del 16 gennaio 1997,
 inserzione n. S-345.Tale accordo aggiuntivo, autorizzato con
 provvedimento della Banca d'Italia, riguarda, fra l'altro, la
 cessione delle seguenti categorie di attivita':
       1) contratti di finanziamento assistiti da garanzia gia' ceduta
 in data 31 dicembre 1996 con i crediti nascenti dagli stessi
 contratti;
       2) crediti futuri derivanti da esborsi che il Banco di Napoli
 fosse tenuto ad effettuare in forza di sentenze di revoca di
 pagamenti rese in giudizi intrapresi dopo il 1 gennaio 1997, ovvero
 di transazioni su azioni revocatorie di pagamenti, anche solo
 potenziali, anch'esse intervenute dopo il 1 gennaio 1997, ma entrambe
 riferite a pagamenti ricevuti dal Banco anteriormente al 31 dicembre
 1996 nell'ambito di rapporti i cui residui crediti sono stati ceduti
 alla S.G.A.;
       3) contratti di finanziamento ristrutturati, le cui convenzioni
 di ristrutturazione siano intervenute nel periodo 30 giugno - 31
 dicembre 1996, con i crediti a essi afferenti;
       4) crediti incagliati e/o in sofferenza erroneamente non
 ricompresi nella cessione del 31 dicembre 1996, ma gia' scritturati
 come tali alla predetta data, come risultanti dalla contabilita' del
 Banco di Napoli al 31 dicembre 1996.
 
      Il prezzo complessivo delle attivita' innanzi elencate e' stato
 determinato sulla base delle risultanze contabili del Banco di Napoli
 al 31 dicembre 1996, fatta eccezione per i crediti indicati sub 2, il
 cui ammontare verra' definito all'atto di ciascun effettivo esborso
 da parte del Banco.
      Si precisa che, per effetto del disposto di cui all'art. 58,
 comma terzo, del decreto legislativo n. 385/1993, i privilegi e le
 garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate e comunque esistenti
 a favore del cedente conservano la loro validita' e il loro grado a
 favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalita' di
 annotazione.
      La presente comunicazione, ai sensi dell'art. 58, comma quarto,
 del decreto legislativo n. 385/1993, produce gli effetti indicati
 dall'art. 1264, del Codice civile, nei confronti dei debitori ceduti.
      Si comunica infine che anche le sopraindicate categorie di
 crediti e di rapporti oggetto di cessione, per cui la S.G.A. S.p.a.
 mantiene comunque tutti i relativi poteri decisionali e la facolta'
 di assumere in proprio anche la gestione operativa, rientrano nel
 mandato con rappresentanza gia' conferito in via generale al Banco di
 Napoli in data 31 dicembre 1996 per l'attivita' di gestione,
 amministrazione e riscossione dei crediti e dei contratti in quella
 data ceduti.
                     Il presidente S.G.A. S.p.a.:                     
                          dott. Marco Zanzi                           
S-25737 (A pagamento).
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