T.A.R. EMILIA ROMAGNA

(GU Parte Seconda n.302 del 30-12-1997)

      Baratelli Angelo e Arciuli Vito, rappresentati dall'Avv.
 Alessandro Mantero, domiciliati in Bologna, Largo Caduti del Lavoro
 n. 1, presso l'avv. Gianni Zanetti, hanno proposto in data 7 ottobre
 1997 ricorso avanti il T.A.R. dell'Emilia Romagna (n. 1958/97 R.G.),
 contro la Regione Emilia Romanga con gli avv.ti Gian Domenico Falcon,
 Cristina Govoni e Franco Mastragostino, domiciliata in Bologna p.zza
 Aldrovandi, 3 presso L'avv. Franco Mastragostino, nonche' contro la
 Commissioine esaminatrice per 140 posti della 7a qualifica indetto
 con deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1396/19 giugno
 1996, per l'annullamento previa sospensiva della determinazione 5404
 del 24 giugno 1997 dir. gen. org. G.R. Emilia Romagna; nonche' della
 delibera della Giunta Regionale E.R. n. 590/22 aprile, dell'atto Dir.
 Gen. Organizzazione 26 maggio n. 4180, della deliberazione 860/27
 maggio 1997 della Giunta Regionale e di tutti gli atti antecedenti e
 conseguenti del procedimento seguito.
 
                                MOTIVO                                
                                                                      
      1) Violazione dell'art. 7 seg.ti legge 241/90: eccesso di potere
 e violazione art. 97 cost.: violazione principi imparzialita' e
 anonimato: difetto di attribuzione (incompetenza). I nuovi punteggi
 sono stati attribuiti dopo che erano ampiamente noti i nomi dei
 candidati e l'attribuzione dei punteggi; la riformulazione della
 graduatoria ha violato il principio di imparzialita' e di anonimato
 delle prove; i candidati non sono stati previamente avvertiti
 dell'avvio del riesame ne' sono stati previamente approvati i
 relativi criteri; le autorita' decidenti non disponevano del potere
 di riesame degli atti interni con riguardo a graduatoria
 definitivamente approvata e pubblicata; v'e' contradditorieta' tra
 l'andamento del concorso e i criteri originariamente predefiniti.
      Domanda di sospensiva: i ricorrenti chiedono la sospensione
 degli atti impugnati per l'esclusione dal corso e dai favorevoli
 effetti derivanti dalla determinazione regionale 2591/9 aprile 1997.
 In esecuzione dell'ord. 738/97 Sez. II TAR Bologna il ricorso viene
 notificato nei modi ordinari a Sponza Paola, Bertacca Marisa,
 Muratori Anna, Mingozzi Maura, Vitali Carla e ai signori Tolomelli
 Silvia. Drusiani Alberto, Ghiselli Gabriella, Fabbri Sandra, Lo
 Giudice Antonino. Locantore Lucia, Rangoni Machiavelli Niccolo',
 Tommasini Clara, Iannantuoni Michelina, Rotundo Stefano, Tubertini
 Claudia, Casadio Catia, Brunello Gabriella, Fiocchi Susanna, Madonna
 Enzo, Preiti Maria, Cavallucci Antonella, Giuffredi Ivano, Massa
 Francesca, Mastinu Giovanna, Gorgoglione Carmelita, Rozzi Elisa,
 Ghirotti Enrico, Caravita Lorella, Lorenzini Tiziana, Trentini Luca,
 Ravviso Paola, Garolla Cristiana, Perrone Josephine, Simoni Tamara,
 Trebbi Riccardo, Pastorelli Vittoria, Albertazzi Stefania, Biagi
 Sandra, Reami Fabio, Belvedere Francesco Paolo, Babini Luisa,
 Cherubini Sabrina, Turchi Daniele, Roli Cinzia, Romagnoli Michela,
 Borioni Marco, Biguzzi Giovanni, Marisaldi Andrea, Ballardini
 Stefania, Nagliati Michela, Merlini Astrid, Martelli Silvia, Dondi
 Rita, Casagrande Rossella, Clausi Anna, Paganelli Loretta, Chen Chiu
 Hon, Baldi Cristina, Montanari Marinella, Bondi Daniela, Battazza
 Daniela, Innocenti Maurizio, Vanneschi Annalisa, Buda Nicola, Moroni
 Patrizia, Pesci Elisabetta, Ricci Silvia, Mattioli Simona, Balboni
 Claudia, Trivisano Sabrina, Guerra Silvana, Fabbri Alberto, Nunziati
 Laura, Rubini Sandra, Santangelo Maria Giuseppa, Dall'Oca Matteo,
 Podetti Cristiana, Ceruti Marco, a mezzo pubblici proclami.
 
     Bologna, 17 dicembre 1997
                                              Avv. Alessandro Mantero.
B-1283 (A pagamento).
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