Con ordinanza interlocutoria n. 391, dell'11 febbraio 1998, la Sez. I del T.A.R. Lazio ha ordinato, tra l'altro, la notificazione per pubblici proclami del ricorso n. 379/98 proposto contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri, da Ferrazzano Tammaro, che ha chiesto l'annullamento, previa sospensione: I.a) della nota del Ministero di grazia e giustizia, Ufficio Centrale del Personale, Div. I, sez. C, prot. n. 029524 dell'11 aprile 1997, con cui venne comunicato al ricorrente, l'avvenuta reiezione, ad opera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, del ricorso gerarchico dal medesimo presentato avverso il giudizio complessivo conseguito nell'anno 1991; b) del provvedimento di reiezione adottato dal Consiglio di Amministrazione del Ministero di grazia e giustizia nella seduta del 12 marzo 1997, inviato al ricorrente con nota del Ministero di grazia e giustizia, Ufficio Centrale del Personale, prot. n. 169260 del 18 novembre 1997; c) dello stesso verbale del Consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia della seduta del 12 marzo 1997; d) del giudizio complessivo di ottimo e del punteggio di 96, espresso per l'anno 1991, dal Ministero di grazia e giustizia, Ufficio Centrale del Personale in data 11 dicembre 1996, nonche', se e per quanto occorra, del preordinato rapporto informativo per l'anno 1991; e) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, agli stessi preordinato, presupposto connesso, collegato e conseguente. II.a) della graduatoria relativa agli scrutini per merito comparativo dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia da promuovere alla qualifica di 'Primo Dirigente amministrativo', ex art. 39 legge n. 395/90 in relazione ai 4 posti disponibili al 31 dicembre 1991, graduatoria formata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 18 luglio 1997 e portata a conoscenza del ricorrente con nota del Provveditore Regionale in data 20 ottobre 1997; b) della graduatoria relativa agli scrutini per merito comparativo dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia da ammettere a partecipare al corso di formazione dirigenziale, ex art. 1-bis legge n.19/85, in relazione a 6 posti disponibili al 31 dicembre 1991, graduatoria formata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 18 luglio 1997 e rettificata nella seduta del 18 settembre 1997, portata a conoscenza del ricorrente con nota del Provveditore Regionale in data 20 ottobre 1997; c) di ogni eventuale atto, di cui si ignorano gli estremi e contenuto, con cui il Consiglio di Amministrazione ha costituito e/o investito di propri poteri e/o competenze il c.d. Comitato dei correlatori; d) di ogni atto, anche endoprocedimentale, posto in essere dal detto Comitato dei correlatori in ordine alle operazioni di scrutinio e/o valutazione in questione; e) di ogni provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle sedute del 21 gennaio 1993, 2 marzo 1993, 15 giugno 1993, 28 aprile 1995 e 3 aprile 1997; f) in parte qua, della scheda personale del ricorrente e del relativo verbale del 18 luglio 1997; g) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente. Motivi dedotti: A) quanto ai provvedimenti impugnati sub I: 1. Violazione di legge - violazione e falsa applicazione art. 42 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 - eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata - erroneita' dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria e di motivazione - travisamento - illogicita' - ingiustizia manifesta. B) quanto ai provvedimenti impugnati sub II: 1. Violazione di legge - violazione e falsa applicazione art. 169 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 - violazione e falsa applicazione artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - violazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati dal consiglio di amministrazione - violazione dei principi generali dell'ordinamento in tema di scrutini per merito comparativo - eccesso di potere sia sotto l'aspetto assoluto che sotto l'aspetto relativo per violazione del giusto procedimento - disparita' di trattamento - manifesta ingiustizia -irragionevolezza - contraddittorieta' - carenza di motivazione - equiparazione dei casi disuguali - sviamento di potere. 2. Violazione della predetta normativa sotto altro aspetto - violazione in particolare dell'art. 169, 2. e 3. co., D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 - violazione in particolare ancora degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - eccesso di potere sotto predetti e molteplici altri profili - violazione del giusto procedimento - arbitrarieta' - straripamento - manifesta ingiustizia - incompetenza. 3. Violazione della predetta normativa sotto altro aspetto - violazione in particolare dell'art. 169, 2. co., D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e degli artt. 62 e 63 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - eccesso di potere sotto i predetti e molteplici altri profili - sviamento di potere - straripamento - arbitrarieta'. 4. Violazione della predetta normativa sotto altro aspetto - violazione in particolare artt. 64, 65, 66, 67 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - violazione art. 17, 2. co., del regolamento per il corpo degli agenti di custodia - violazione art. 16, 3 co., legge 15 dicembre 1990 - eccesso di potere sotto i predetti e molteplici altri profili - sviamento di potere - illegittimita' in via autonoma ed in via derivata. Chiunque interessato puo' costituirsi in giudizio. Avv. Giancarlo Violante - avv. Antonio Izzo. C-5910 (A pagamento).