T.A.R. LAZIO
Prima Sezione

(GU Parte Seconda n.63 del 17-3-1998)

      Con ordinanza interlocutoria n. 391, dell'11 febbraio 1998, la
 Sez. I del T.A.R. Lazio ha ordinato, tra l'altro, la notificazione
 per pubblici proclami del ricorso n. 379/98 proposto contro il
 Ministero di grazia e giustizia ed altri, da Ferrazzano Tammaro, che
 ha chiesto l'annullamento, previa sospensione:
      I.a) della nota del Ministero di grazia e giustizia, Ufficio
 Centrale del Personale, Div. I, sez. C, prot. n. 029524 dell'11
 aprile 1997, con cui venne comunicato al ricorrente, l'avvenuta
 reiezione, ad opera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, del
 ricorso gerarchico dal medesimo presentato avverso il giudizio
 complessivo conseguito nell'anno 1991;
       b) del provvedimento di reiezione adottato dal Consiglio di
 Amministrazione del Ministero di grazia e giustizia nella seduta del
 12 marzo 1997, inviato al ricorrente con nota del Ministero di grazia
 e giustizia, Ufficio Centrale del Personale, prot. n. 169260 del 18
 novembre 1997;
       c) dello stesso verbale del Consiglio di amministrazione del
 Ministero di grazia e giustizia della seduta del 12 marzo 1997;
       d) del giudizio complessivo di ottimo e del punteggio di 96,
 espresso per l'anno 1991, dal Ministero di grazia e giustizia,
 Ufficio Centrale del Personale in data 11 dicembre 1996, nonche', se
 e per quanto occorra, del preordinato rapporto informativo per l'anno
 1991;
       e) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, agli stessi
 preordinato, presupposto connesso, collegato e conseguente.
 
      II.a) della graduatoria relativa agli scrutini per merito
 comparativo dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia da
 promuovere alla qualifica di 'Primo Dirigente amministrativo', ex
 art. 39 legge n. 395/90 in relazione ai 4 posti disponibili al 31
 dicembre 1991, graduatoria formata dal Consiglio di Amministrazione
 dell'Ente nella seduta del 18 luglio 1997 e portata a conoscenza del
 ricorrente con nota del Provveditore Regionale in data 20 ottobre
 1997;
       b) della graduatoria relativa agli scrutini per merito
 comparativo dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia da
 ammettere a partecipare al corso di formazione dirigenziale, ex art.
 1-bis legge n.19/85, in relazione a 6 posti disponibili al 31
 dicembre 1991, graduatoria formata dal Consiglio di Amministrazione
 dell'Ente nella seduta del 18 luglio 1997 e rettificata nella seduta
 del 18 settembre 1997, portata a conoscenza del ricorrente con nota
 del Provveditore Regionale in data 20 ottobre 1997;
       c) di ogni eventuale atto, di cui si ignorano gli estremi e
 contenuto, con cui il Consiglio di Amministrazione ha costituito e/o
 investito di propri poteri e/o competenze il c.d. Comitato dei
 correlatori;
       d) di ogni atto, anche endoprocedimentale, posto in essere dal
 detto Comitato dei correlatori in ordine alle operazioni di scrutinio
 e/o valutazione in questione;
       e) di ogni provvedimento adottato dal Consiglio di
 Amministrazione dell'Ente nelle sedute del 21 gennaio 1993, 2 marzo
 1993, 15 giugno 1993, 28 aprile 1995 e 3 aprile 1997;
       f) in parte qua, della scheda personale del ricorrente e del
 relativo verbale del 18 luglio 1997;
       g) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, agli stessi
 preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente.
 
    Motivi dedotti:
    A) quanto ai provvedimenti impugnati sub I:
       1. Violazione di legge - violazione e falsa applicazione art.
 42 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 - eccesso di potere per omessa
 ponderazione della situazione contemplata - erroneita' dei
 presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria e di
 motivazione - travisamento - illogicita' - ingiustizia manifesta.
 
    B) quanto ai provvedimenti impugnati sub II:
       1. Violazione di legge - violazione e falsa applicazione art.
 169 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 - violazione e falsa applicazione
 artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 -
 violazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati dal
 consiglio di amministrazione - violazione dei principi generali
 dell'ordinamento in tema di scrutini per merito comparativo - eccesso
 di potere sia sotto l'aspetto assoluto che sotto l'aspetto relativo
 per violazione del giusto procedimento - disparita' di trattamento -
 manifesta ingiustizia -irragionevolezza - contraddittorieta' -
 carenza di motivazione - equiparazione dei casi disuguali - sviamento
 di potere.
       2. Violazione della predetta normativa sotto altro aspetto -
 violazione in particolare dell'art. 169, 2. e 3. co., D.P.R. 10
 gennaio 1957 n.3 - violazione in particolare ancora degli artt. 62,
 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - eccesso di
 potere sotto predetti e molteplici altri profili - violazione del
 giusto procedimento - arbitrarieta' - straripamento - manifesta
 ingiustizia - incompetenza.
 
      3. Violazione della predetta normativa sotto altro aspetto -
 violazione in particolare dell'art. 169, 2. co., D.P.R. 10 gennaio
 1957 n. 3 e degli artt. 62 e 63 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - eccesso
 di potere sotto i predetti e molteplici altri profili - sviamento di
 potere - straripamento - arbitrarieta'.
       4. Violazione della predetta normativa sotto altro aspetto -
 violazione in particolare artt. 64, 65, 66, 67 D.P.R. 3 maggio 1957
 n. 686 - violazione art. 17, 2. co., del regolamento per il corpo
 degli agenti di custodia - violazione art. 16, 3 co., legge 15
 dicembre 1990 - eccesso di potere sotto i predetti e molteplici altri
 profili - sviamento di potere - illegittimita' in via autonoma ed in
 via derivata.
 
    Chiunque interessato puo' costituirsi in giudizio.
 
                          Avv. Giancarlo Violante - avv. Antonio Izzo.
                                                                      
C-5910 (A pagamento).
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