DAB PUMPS - S.p.a.
DAB HOLDING - S.r.l.

(GU Parte Seconda n.98 del 29-4-1998)

  Estratto del progetto di fusione per incorporazione della Dab Pumps
 S.p.a. nella Dab Holding S.r.l. (art. 2501-bis del Codice civile).
 
      I Consigli di amministrazione della Dab Pumps S.p.a. e della Dab
 Holding S.r.l., in conformita' alle intese fra loro raggiunte, hanno
 concordemente deliberato, nelle rispettive sedute tenutesi in data 21
 aprile 1998, la formulazione del seguente progetto di fusione:
     1. Societa' partecipanti alla fusione:
       A) Societa' incorporata: Dab Pumps S.p.a.:
 
    Societa' costituita in data 31 marzo 1982;
    Sede sociale: Mestrino (PD), via Marco Polo n. 14;
      Capitale sociale: L. 10.500.000.000 suddiviso in 1.050.000
 azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna, interamente versato;
      Societa' iscritta nel reg. Imprese di Padova al n. 18367 e
 175002 REA.
       B) Societa' incorporante: Dab Holding S.r.l.:
 
    Societa' costituita in data 1. marzo 1996;
    Sede sociale: Mestrino (PD), via Marco Polo n. 14;
    Capitale sociale: L. 3.000.000.000 interamente versato;
      Societa' iscritta nel reg. Imprese di Padova al n. 356362/1997 e
 al n. 0295922 REA.
       2) Modificazioni all'atto costitutivo della Societa'
 incorporante derivanti dalla fusione: In seguito alla fusione, la Dab
 Holding S.r.l. assumera' la forma della societa' per azioni e
 adottera' un nuovo testo di statuto sociale il cui contenuto
 essenziale sara' il seguente:
     denominazione: Dab Pumps S.p.a.;
     sede: Mestrino (PD), via Marco Polo n. 14;
     durata: 31 dicembre 2100;
     capitale sociale: L. 3.000.000.000;
       oggetto sociale: l'importazione, l'esportazione, la vendita, il
 montaggio e la produzione di pompe e impianti per pompe di ogni
 genere, motori, attrezzature industriali di tutti i tipi
 relativamente ai suddetti prodotti, macchine, strumenti ed accessori
 per tali prodotti, tutti senza limiti di sorta e nella piu' ampia
 misura.
 
      L'importazione l'esportazione, la compravendita, il montaggio e
 la produzione di qualsiasi oggetto, macchina o materiale che
 direttamente o indirettamente siano in relazione con i prodotti ed i
 servizi indicati al comma precedente.
      L'utilizzo e la concessione di ogni tipo di servizio e di
 assistenza tecnica relativamente a progetti industriali e commerciali
 cosi' come l'acquisto, il trasferimento, la vendita e l'esercizio dei
 diritti di proprieta' industriale. Al fine di realizzare l'oggetto
 sociale e, quindi, quale attivita' non prevalente, la societa'
 potra':
       compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,
 mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo Amministrativo
 necessarie od utili;
       prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche
 reale;
       assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e
 partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo o
 connesso od affine al proprio, nonche' in altre societa'.
 
      Tutte le attivita' finanziarie, qualificate tali dalla Legge,
 non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.
      La societa' ha facolta' di raccogliere, presso i propri soci e
 nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari
 per il conseguimento dell'oggetto sociale.
      Consiglio di amministrazione: composto da un minimo di 2 ad un
 massimo di 8 membri;
      Collegio sindacale: composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci
 supplenti.
       3. Il rapporto di cambio delle azioni: Si omette l'indicazione
 ai sensi dell'art. 2504-quinquies Codice civile nel presupposto che
 l'intero capitale sociale dell'incorporanda, alla data dell'atto di
 fusione, sia posseduto dall'incorporante.
       4. Modalita' di assegnazione delle azioni della societa'
 incorporante: Si omette l'indicazione ai sensi dell'art.
 2504-quinquies Codice civile nel presupposto che l'intero capitale
 sociale dell'incorporanda, alla data dell'atto di fusione, sia
 posseduto dall'incorporante.
       5. Data dalla quale le nuove azioni partecipano agli utili: Si
 omette l'indicazione ai sensi dell'art. 2504-quinquies Codice civile
 nel presupposto che l'intero capitale sociale dell'incorporanda, alla
 data dell'atto di fusione, sia posseduto dall'incorporante.
       6. Decorrenza degli effetti della fusione ai fini contabili e
 fiscali: Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal giorno
 di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.
       Le operazioni della societa' incorporata saranno imputate al
 bilancio dell'incorporante a decorrere dal l. gennaio 1998.
       Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti ai fini delle
 imposte sui redditi.
       7. Trattamenti riservati a particolari categorie di soci: Non
 esistono particolari categorie di soci a cui siano riservati
 particolari trattamenti.
       8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle
 societa' partecipanti alla fusione: Nessun particolare vantaggio e'
 previsto a favore degli amministratori delle societa' partecipanti
 alla fusione.
 
      Progetto presentato per l'iscrizione presso il registro imprese
 di Padova in data 22 aprile 1998 al prot. n. 15297/1998, per Dab
 Pumps S.p.a. e al prot. n. 15296/1998 per Dab Holding S.r.l.
     Mestrino, 21 aprile 1998
                           Dab Pumps S.p.a.                           
                  Procuratore: Claus Borup Sorensen                   
                                                                      
                        p. Dab Holding S.r.l.                         
                Amministratore delegato: Attilio Conca                
S-10799 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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