MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ufficio del Genio Civile di Pordenone
Di Concerto Con
IL MINISTERO DELLE FINANZE
T.A. 420 (92) /LM.

(GU Parte Seconda n.101 del 4-5-1998)

      Vista l'istanza 24 gennaio 1983, della Societa' 'Ittico Agricola
 Brentella di Battigelli Lucilla & C. S.a.s.' gia' 'Societa' Agricola
 Ittica Brentella' S.a.s., a variante non sostanziale delle precedenti
 istanze 21 agosto 1979 e 26 maggio 1980, sulle quali e' stata
 esperita formale istruttoria, corredata di progetto 20 gennaio 1983 a
 firma dell'ing. E. Mestroni e di una relazione idraulica a firma
 dell'ing. R. Cola, di derivare dal fiume Brentella in localita'
 Gravot del Comune di Zoppola la portata mod. 35,55 e di medi mod.
 26,38 ad uso ittiogenico, con restituzione nello stesso fiume e
 medesima localita'.
      Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma dell'art. 49
 comma 2 del T.U. 1775/33 durante la quale sono state presentate le
 seguenti opposizioni, osservazioni e richieste:
       1) l'ufficio idrografico del magistrato alle Acque di Venezia
 ha chiesto di imporre a norma dell'art. 42 del T.U. 1775/33 l'obbligo
 dell'installazione di strumenti registratori e l'effettuazione da
 parte dello stesso Ufficio a spese della Ditta concessionaria di
 rilievi di portata, nonche' l'obbligo dell'osservanza della legge 10
 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
       2) L'Azienda Agricola Ittica Rio Selva S.r.l., titolare delle
 domande di concessione 26 luglio 1972 e 10 luglio 1981 concorrenti
 con l'istanza in oggetto, con atti in data 31 maggio 1984 e 6 marzo
 1985 ha chiesto:
         a) in via principale l'applicazione dell'art. 12 T.U. 1775/33
 al fine di rendere compatibili le chieste derivazioni;
         b) in subordine il rigetto delle domande 21 agosto 1979, 25
 maggio 1980 e 24 gennaio 1983 della ditta istante e quindi
 l'accoglimento delle proprie domande 26 luglio 1972 e 10 luglio 1981
 in quanto presentate anteriormente;
       3) la societa' Agricola Ittica Selvuzza e il Comune di Zoppola
 hanno manifestato il timore che la proliferazione di impianti
 ittiogenici lungo il fiume Brentella possa nuocere alla capacita' di
 autodepurazione delle acque e hanno chiesto che venga quindi
 garantita la depurazione degli scarichi.
 
      Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio Civile
 di Pordenone del 1. febbraio 1986.
      Ritenuto che la richiesta di cui al punto 1. e' tacitata da
 quando disposto nell'art. 3 del disciplinare 12 marzo 1992 n. 3614 di
 rep.
      Considerato che le risultanze istruttorie e i dati forniti
 dall'Ufficio Idrografico in merito alla portata del Fiume Brentella
 consentono di rendere compatibili le diverse istanze presentate e
 quindi accoglibile la richiesta di cui al punto 2.a) e infondati i
 timori citati al punto 3.
      Ritenuto che puo' farsi luogo alla chiesta concessione nella
 misura di moduli massimi 24 e medi 13,18 per la durata di anni 30
 decorrenti dalla data del presente decreto.
      Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli-Venezia
 Giulia espresso con deliberazione 30 settembre 1988 n. 5013.
      Visto il disciplinare, sottoscritto per la societa' istante
 dall'amministratore delegato sig.ra Battigelli Lucilla, presso
 l'ufficio del Genio Civile di Pordenone in data 12 marzo 1992 n. 3614
 di rep., contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
 sottoposta la concessione.
      Considerato che, a norma dell'art. 18 comma 1, lett. e) della
 legge 5 gennaio 1994 n. 36, il testo del comma 1, dell'art. 9 di
 detto disciplinare e' sostituito dal seguente: 'La ditta
 concessionaria corrispondera' alle Finanze dello Stato, di anno in
 anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dal termine
 assegnato col presente disciplinare per l'ultimazione dei lavori,
 l'annuo canone di L. 6.590.000 (seimilionicinquecentonovantamila) in
 ragione di L. 500.000 (cinquecentomila) per modulo e per moduli
 13,18, anche se non possa o non voglia far uso, in tutto o in parte,
 della concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi del
 penultimo dell'art. 55 del T.U. 1775/33, modificato dalla legge 18
 ottobre 1942 n. 1434.
      Viste le quietanze n. 465 in data 19 febbraio 1993 e n. 148 in
 data 27 giugno 1994 della Tesoreria Provinciale dello Stato di
 Pordenone servizio Cassa Depositi e Prestiti, codice della
 contabilita' speciale 1019, dell'importo complessivo di L. 3.295.000,
 pari a meta' del canone annuo, aggiornato come sopra specificato,
 quale deposito cauzionale sostitutivo del precedente versamento
 effettuato a tale titolo e riportato nell'art. 10 del succitato
 disciplinare.
      Visti gli ulteriori versamenti che la societa' ha dimostrato di
 aver effettuato con la produzione di regolari quietanze: presso la
 Tesoreria Provinciale di Pordenone, sul capitolo 2378 dello stato di
 previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per L. 300.000 ai
 sensi della legge 15 novembre 1973 n. 765, come da quietanza n. 6517
 del 1. settembre 1980; presso la Tesoreria Provinciale di Pordenone,
 sul cap. 2609 dello stato di previsione dell'entrata, per L. 10.000 a
 termine del secondo comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933, come da
 quietanza n. 8488 del 10 settembre 1979.
      Considerato che l'art. 6 del disciplinare citato deve intendersi
 modificato nel senso che i termini per la presentazione del progetto
 esecutivo e per l'inizio e la fine dei lavori decorrono dalla data di
 registrazione del presente decreto alla Corte dei Conti.
  Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso
 con i voti del 23 luglio 1987 n. 160 e 18 aprile 1991 n. 103.
    Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973 n. 765.
      Visto il T.U. delle leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici
 approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
 disposizioni.
    Visto il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
    Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36.
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
                               Decreta:                               
                                                                      
                                                                      
      Art. 1. - Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni richiesta od
 opposizione di cui non sia stata fatta ragione nelle premesse del
 presente decreto, e' concesso alla societa' 'Ittico Agricola
 Brentella' di Battigelli Lucilla e C. S.a.s. di derivare dal Fiume
 Brentella, localita' Gravot del Comune di Zoppola (prov. di
 Pordenone), la portata di massimi moduli 24 e medi 13,18 per uso
 ittiogenico.
      Art. 2. - La concessione e' accordata per un periodo di anni 30
 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
 disciplinare 13 marzo 1992 n. 3614 di repertorio, che con il presente
 decreto si approva con la modifica di cui alle premesse per quanto
 concerne il deposito cauzionale, e verso il pagamento del canone
 annuo di L. 6.590.000 (seimilionicinquecentonovantamila), in ragione
 di L. 500.000 per modulo e per moduli 13,18 a decorrere dalla
 scadenza del termine assegnato con il citato disciplinare per
 l'ultimazione dei lavori, cosi' come modificato dal considerato del
 presente decreto.
      Art. 3. - I termini per la presentazione del progetto del
 progetto esecutivo all'Ufficio del Genio civile di Pordenone e per
 l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono quelli indicati, a norma
 dell'art. 40 del T.U. 1775/33, nell'art. 6 del citato disciplinare di
 concessione, decorrenti dalla data di registrazione del presente
 decreto alla Corte dei conti: mesi 12 per la presentazione del
 progetto esecutivo; mesi 24 per l'inizio dei lavori; mesi 48 per
 l'ultimazione dei lavori. Non sono da fissare termini per l'inizio e
 l'ultimazione delle espropriazioni di quanto le opere della
 derivazione verranno realizzate su terreno di proprieta' della
 societa' concessionaria.
      Art. 4. - La societa' ha dimostrato di aver effettuato i
 sottoindicati versamenti: presso la Tesoreria Provinciale di
 Pordenone, sul capitolato 2378 dello stato di previsione dell'entrata
 del bilancio dello Stato, per L. 300.000 ai sensi della legge 15
 novembre 1973 n.765, come da quietanza n. 6517 del 1. settembre 1980;
 presso la Tesoreria Provinciale di Pordenone, sul capitolo 2609 dello
 stato di previsione dell'entrata, per L. 10.000 a termine del secondo
 comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933, come da quietanza n. 8488
 del 10 settembre 1979; presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di
 Pordenone Servizio Cassa Depositi e Prestiti codice della
 contabilita' speciale 1019, con quietanze n. 465 del 19 febbraio 1993
 e n. 148 del 27 giugno 1994, dell'importo complessivo di L.
 3.295.000, pari a meta' del canone annuo, aggiornato come specificato
 all'art. 2 del presente decreto, quale deposito cauzionale di cui
 all'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 sostitutivo del precedente
 versamento effettuato a tale titolo e riportato nell'art. 10 del
 disciplinare 13 marzo 1993, n. 3614 di repertorio.
      Art. 5. L'introito della prestazione annua indicata nel
 precedente art. 2 sara' imputato al capitolo, degli anni finanziari
 in cui sara' riscosso, corrispondente al capitolo 2608 dello stato di
 previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario.
      L'ingegnere capo del Genio civile di Pordenone e' incaricato
 dell'esecuzione del presente decreto.
      Ai sensi dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il
 presente provvedimento si potra' ricorrere, dinanzi al T.S.A.P.,
 entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla notifica o
 dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto, conformemente a quanto
 sancito dagli art. 18 e 143 del T.U. 1775/1933.
     Roma, 6 luglio 1995
                 p. Il Ministero dei Lavori Pubblici                  
              Direzione generale della difesa del suolo:              
                               Rocchini                               
                                                                      
                    p. Il Ministero delle Finanze                     
     Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio     
                               Patane'                                
                                                                      
    DISCIPLINARE
    (n. 3614 di rep. estratto)
    ... (Omissis) ....
 
      Art. 6. - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la
 concessione.
      La ditta concessionaria sara' tenuta all'osservanza delle norme
 regolanti la materia della tutela della pesca, con riserva di
 assoggettarsi ad eventuali apposite prescrizioni, quando dall'Ente
 Regionale Tutela Pesca per il F.V.G. saranno rilevabili le condizioni
 di deflusso che si verificheranno nel tratto del fiume Brentella
 sotteso dall'impianto medesimo.
      La ditta e' altresi' tenuta a rispettare l'obbligo di una semina
 annua di 13.000 avannotti di trota nonche' all'osservanza delle
 disposizioni riguardo alle utenze di piscicoltura delle acque
 pubbliche dettate dall'Ente Regionale Tutela Pesca suddetto.
 
    ... (Omissis) ....
     Pordenone 13 marzo 1992
                                     L'ingegnere capo: Tommaso Sinisi.
                                                                      
C-11253 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.