Vista l'istanza 24 gennaio 1983, della Societa' 'Ittico Agricola Brentella di Battigelli Lucilla & C. S.a.s.' gia' 'Societa' Agricola Ittica Brentella' S.a.s., a variante non sostanziale delle precedenti istanze 21 agosto 1979 e 26 maggio 1980, sulle quali e' stata esperita formale istruttoria, corredata di progetto 20 gennaio 1983 a firma dell'ing. E. Mestroni e di una relazione idraulica a firma dell'ing. R. Cola, di derivare dal fiume Brentella in localita' Gravot del Comune di Zoppola la portata mod. 35,55 e di medi mod. 26,38 ad uso ittiogenico, con restituzione nello stesso fiume e medesima localita'. Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma dell'art. 49 comma 2 del T.U. 1775/33 durante la quale sono state presentate le seguenti opposizioni, osservazioni e richieste: 1) l'ufficio idrografico del magistrato alle Acque di Venezia ha chiesto di imporre a norma dell'art. 42 del T.U. 1775/33 l'obbligo dell'installazione di strumenti registratori e l'effettuazione da parte dello stesso Ufficio a spese della Ditta concessionaria di rilievi di portata, nonche' l'obbligo dell'osservanza della legge 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento; 2) L'Azienda Agricola Ittica Rio Selva S.r.l., titolare delle domande di concessione 26 luglio 1972 e 10 luglio 1981 concorrenti con l'istanza in oggetto, con atti in data 31 maggio 1984 e 6 marzo 1985 ha chiesto: a) in via principale l'applicazione dell'art. 12 T.U. 1775/33 al fine di rendere compatibili le chieste derivazioni; b) in subordine il rigetto delle domande 21 agosto 1979, 25 maggio 1980 e 24 gennaio 1983 della ditta istante e quindi l'accoglimento delle proprie domande 26 luglio 1972 e 10 luglio 1981 in quanto presentate anteriormente; 3) la societa' Agricola Ittica Selvuzza e il Comune di Zoppola hanno manifestato il timore che la proliferazione di impianti ittiogenici lungo il fiume Brentella possa nuocere alla capacita' di autodepurazione delle acque e hanno chiesto che venga quindi garantita la depurazione degli scarichi. Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio Civile di Pordenone del 1. febbraio 1986. Ritenuto che la richiesta di cui al punto 1. e' tacitata da quando disposto nell'art. 3 del disciplinare 12 marzo 1992 n. 3614 di rep. Considerato che le risultanze istruttorie e i dati forniti dall'Ufficio Idrografico in merito alla portata del Fiume Brentella consentono di rendere compatibili le diverse istanze presentate e quindi accoglibile la richiesta di cui al punto 2.a) e infondati i timori citati al punto 3. Ritenuto che puo' farsi luogo alla chiesta concessione nella misura di moduli massimi 24 e medi 13,18 per la durata di anni 30 decorrenti dalla data del presente decreto. Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia espresso con deliberazione 30 settembre 1988 n. 5013. Visto il disciplinare, sottoscritto per la societa' istante dall'amministratore delegato sig.ra Battigelli Lucilla, presso l'ufficio del Genio Civile di Pordenone in data 12 marzo 1992 n. 3614 di rep., contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere sottoposta la concessione. Considerato che, a norma dell'art. 18 comma 1, lett. e) della legge 5 gennaio 1994 n. 36, il testo del comma 1, dell'art. 9 di detto disciplinare e' sostituito dal seguente: 'La ditta concessionaria corrispondera' alle Finanze dello Stato, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dal termine assegnato col presente disciplinare per l'ultimazione dei lavori, l'annuo canone di L. 6.590.000 (seimilionicinquecentonovantamila) in ragione di L. 500.000 (cinquecentomila) per modulo e per moduli 13,18, anche se non possa o non voglia far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi del penultimo dell'art. 55 del T.U. 1775/33, modificato dalla legge 18 ottobre 1942 n. 1434. Viste le quietanze n. 465 in data 19 febbraio 1993 e n. 148 in data 27 giugno 1994 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone servizio Cassa Depositi e Prestiti, codice della contabilita' speciale 1019, dell'importo complessivo di L. 3.295.000, pari a meta' del canone annuo, aggiornato come sopra specificato, quale deposito cauzionale sostitutivo del precedente versamento effettuato a tale titolo e riportato nell'art. 10 del succitato disciplinare. Visti gli ulteriori versamenti che la societa' ha dimostrato di aver effettuato con la produzione di regolari quietanze: presso la Tesoreria Provinciale di Pordenone, sul capitolo 2378 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per L. 300.000 ai sensi della legge 15 novembre 1973 n. 765, come da quietanza n. 6517 del 1. settembre 1980; presso la Tesoreria Provinciale di Pordenone, sul cap. 2609 dello stato di previsione dell'entrata, per L. 10.000 a termine del secondo comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933, come da quietanza n. 8488 del 10 settembre 1979. Considerato che l'art. 6 del disciplinare citato deve intendersi modificato nel senso che i termini per la presentazione del progetto esecutivo e per l'inizio e la fine dei lavori decorrono dalla data di registrazione del presente decreto alla Corte dei Conti. Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con i voti del 23 luglio 1987 n. 160 e 18 aprile 1991 n. 103. Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973 n. 765. Visto il T.U. delle leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni. Visto il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36. Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decreta: Art. 1. - Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni richiesta od opposizione di cui non sia stata fatta ragione nelle premesse del presente decreto, e' concesso alla societa' 'Ittico Agricola Brentella' di Battigelli Lucilla e C. S.a.s. di derivare dal Fiume Brentella, localita' Gravot del Comune di Zoppola (prov. di Pordenone), la portata di massimi moduli 24 e medi 13,18 per uso ittiogenico. Art. 2. - La concessione e' accordata per un periodo di anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 13 marzo 1992 n. 3614 di repertorio, che con il presente decreto si approva con la modifica di cui alle premesse per quanto concerne il deposito cauzionale, e verso il pagamento del canone annuo di L. 6.590.000 (seimilionicinquecentonovantamila), in ragione di L. 500.000 per modulo e per moduli 13,18 a decorrere dalla scadenza del termine assegnato con il citato disciplinare per l'ultimazione dei lavori, cosi' come modificato dal considerato del presente decreto. Art. 3. - I termini per la presentazione del progetto del progetto esecutivo all'Ufficio del Genio civile di Pordenone e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono quelli indicati, a norma dell'art. 40 del T.U. 1775/33, nell'art. 6 del citato disciplinare di concessione, decorrenti dalla data di registrazione del presente decreto alla Corte dei conti: mesi 12 per la presentazione del progetto esecutivo; mesi 24 per l'inizio dei lavori; mesi 48 per l'ultimazione dei lavori. Non sono da fissare termini per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni di quanto le opere della derivazione verranno realizzate su terreno di proprieta' della societa' concessionaria. Art. 4. - La societa' ha dimostrato di aver effettuato i sottoindicati versamenti: presso la Tesoreria Provinciale di Pordenone, sul capitolato 2378 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per L. 300.000 ai sensi della legge 15 novembre 1973 n.765, come da quietanza n. 6517 del 1. settembre 1980; presso la Tesoreria Provinciale di Pordenone, sul capitolo 2609 dello stato di previsione dell'entrata, per L. 10.000 a termine del secondo comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933, come da quietanza n. 8488 del 10 settembre 1979; presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone Servizio Cassa Depositi e Prestiti codice della contabilita' speciale 1019, con quietanze n. 465 del 19 febbraio 1993 e n. 148 del 27 giugno 1994, dell'importo complessivo di L. 3.295.000, pari a meta' del canone annuo, aggiornato come specificato all'art. 2 del presente decreto, quale deposito cauzionale di cui all'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 sostitutivo del precedente versamento effettuato a tale titolo e riportato nell'art. 10 del disciplinare 13 marzo 1993, n. 3614 di repertorio. Art. 5. L'introito della prestazione annua indicata nel precedente art. 2 sara' imputato al capitolo, degli anni finanziari in cui sara' riscosso, corrispondente al capitolo 2608 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario. L'ingegnere capo del Genio civile di Pordenone e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Ai sensi dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potra' ricorrere, dinanzi al T.S.A.P., entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto, conformemente a quanto sancito dagli art. 18 e 143 del T.U. 1775/1933. Roma, 6 luglio 1995 p. Il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione generale della difesa del suolo: Rocchini p. Il Ministero delle Finanze Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio Patane' DISCIPLINARE (n. 3614 di rep. estratto) ... (Omissis) .... Art. 6. - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la concessione. La ditta concessionaria sara' tenuta all'osservanza delle norme regolanti la materia della tutela della pesca, con riserva di assoggettarsi ad eventuali apposite prescrizioni, quando dall'Ente Regionale Tutela Pesca per il F.V.G. saranno rilevabili le condizioni di deflusso che si verificheranno nel tratto del fiume Brentella sotteso dall'impianto medesimo. La ditta e' altresi' tenuta a rispettare l'obbligo di una semina annua di 13.000 avannotti di trota nonche' all'osservanza delle disposizioni riguardo alle utenze di piscicoltura delle acque pubbliche dettate dall'Ente Regionale Tutela Pesca suddetto. ... (Omissis) .... Pordenone 13 marzo 1992 L'ingegnere capo: Tommaso Sinisi. C-11253 (A pagamento).